Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 189 c.p.p. – Prove non disciplinate dalla legge
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Prove non disciplinate dalla legge
1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 188 - Art. 188 c.p.p.: Libertà morale della persona nell’assunzione de→Cod. proc. pen. art. 190 - Articolo 190 Codice di Procedura Penale: Diritto alla prova→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 187 Codice di Procedura Penale: Oggetto della prova→Art. 191 c.p.p.: Prove illegittimamente acquisite→Art. 186 c.p.p.: Inosservanza di norme tributarie→Articolo 192 Codice di Procedura Penale: Valutazione della prova→Art. 185 c.p.p.: Effetti della dichiarazione di nullità→Art. 193 c.p.p.: Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili→Art. 184 c.p.p.: Sanatoria delle nullità delle citazioni degli a
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giudice può assumere prove non previste dalla legge se idonee all'accertamento dei fatti e non pregiudicano la libertà morale.
Ratio
L'articolo 189 introduce un principio di flessibilità probatoria nel processo penale. Il legislatore non disciplina tutte le possibili tecniche probatorie (es. analisi del DNA quando non previste, test poligrafico, analisi psicologica del testimone). Piuttosto che vietarle in assoluto, l'articolo 189 consente al giudice di ammetterle se risultano utili e rispettano i diritti fondamentali. Questo consente adattamento a novità scientifiche e tecnologiche, mantenendo il filtro della legalità procedurale.
Analisi
La norma pone tre condizioni cumulativamente necessarie: primo, la prova deve essere idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti (oggetto dell'articolo 187). Secondo, non può pregiudicare la libertà morale della persona (articolo 642 e 188). Terzo, il giudice provvede all'ammissione sentite le parti sulle modalità di assunzione: il contraddittorio è vincolante. Non è discrezionalità pura del giudice, ma valutazione controllata dal contraddittorio e dalla capacità probatoria della tecnica.
Quando si applica
Una prova nuova (es. test del poligrafo sui battiti cardiaci, analisi microbiologica di un campione, video riconoscimento facciale) può essere ammessa se il giudice ritiene idonea e non lesiva di diritti. Esempio: l'accusa propone analisi del tono di voce del testimone per valutare veridicità (voice stress analysis). Il giudice ascolta le parti. Se la difesa contesta l'affidabilità scientifica, il giudice può escluderla per mancanza di idoneità. Se invece riconosce idoneità ma rischi di condizionamento psicologico, può ammetterla con limitazioni.
Connessioni
Articolo 189 richiama l'articolo 187 (oggetto della prova), l'articolo 188/642 (libertà morale), l'articolo 190 (diritto alla prova e ordinanza del giudice). Articolo 495 disciplina l'ordinanza di ammissione. Collegato anche all'articolo 220 (consulenza tecnica e accertamenti) e all'articolo 360 (impugnabilità degli ordini del giudice).
Casi pratici
Caso 1: Tizio è accusato di traffico di droga
Le parti propongono analisi del DNA su tracce biologiche trovate nel laboratorio clandestino. La tecnica non è disciplinata dalla legge processuale originaria, ma è scientificamente consolidata. Il giudice sente le parti, verifica idoneità (sì, affidabile al 99,9%) e assenza di pregiudizio alla libertà morale (non invasiva). Ammette la prova con ordinanza.
Caso 2: Caio testimonia di una rapina
L'accusa propone analisi del tono della sua voce per valutare sincerità (voice stress analysis). La difesa contesta che sia riconosciuta dalla comunità scientifica e che influenzi negativamente la percezione del testimone. Il giudice, sentite le parti, esclude la prova: manca idoneità certificata, perché il metodo non ha consenso scientifico sufficiente.
Domande frequenti
Quali prove non disciplinate dalla legge possono essere ammesse?
Quelle scientificamente idonee ad accertare i fatti, che non pregiudicano la libertà morale della persona. Esempi: test DNA moderni, analisi digitali forense, consulenze tecniche innovative.
Il giudice ha libertà assoluta di ammettere nuove prove?
No. Deve verificare l'idoneità della tecnica e rispettare la libertà morale. Deve inoltre ascoltare le parti prima di decidere con ordinanza.
Una prova scientifica nuova può essere rifiutata?
Sì. Se il giudice ritiene che non sia idonea a provare i fatti rilevanti, o se pone rischi per la libertà morale della persona (es. ipnosi, manipolazione psicologica).
Come partecipa la difesa alla decisione sulla ammissione?
Il giudice ascolta le parti sulle modalità di assunzione della prova. La difesa può contestare idoneità e diritti violati. Il giudice decide con ordinanza motivata.
L'ordinanza che ammette una prova nuova può essere impugnata?
Sì, secondo gli articoli sulla impugnabilità degli ordini del giudice (art. 360 cpp e seguenti).