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Art. 187 c.p.p. – Oggetto della prova
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.
2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali.
3. Se vi è costituzione di parte civile (76 s.), sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato (74; 185 c.p.).
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In sintesi
Sono provabili i fatti relativi all'imputazione, alla punibilità, alla pena e alla responsabilità civile nel processo penale.
Ratio
L'articolo 187 del Codice di Procedura Penale definisce il perimetro della prova penale. Nel processo accusatorio, non tutto è provabile: solo i fatti rilevanti per accertare colpevolezza, pena e risarcimento danni. Questa limitazione garantisce efficienza processuale e tutela dei diritti fondamentali, evitando prove futili o invasive della privacy.
Analisi
Il comma 1 identifica tre categorie di fatti provabili: quelli sull'imputazione (il fatto reato addebitato), sulla punibilità (esistenza della fattispecie criminosa) e sulla determinazione della pena o misura di sicurezza. Il comma 2 amplia l'oggetto includendo fatti necessari per applicare norme processuali (es. competenza del giudice, capacità dell'imputato). Il comma 3 aggiunge, per le parti civili, i fatti della responsabilità civile extracontrattuale ex articolo 2043 del Codice Civile, collegandosi agli articoli 74 (costituzione) e 185 cp (risarcimento).
Quando si applica
L'articolo si applica in ogni procedimento penale. Il giudice lo usa per valutare se una prova è ammissibile: una foto del testimone non è provabile se non riguarda l'imputazione o la pena, quindi va esclusa. Se l'imputato è accusato di furto, la capacità di guida non è rilevante. Se c'è parte civile, la prova del danno patrimoniale (perdita economica, spese mediche) diventa provabile.
Connessioni
L'articolo 187 è il fondamento della disciplina probatoria: rinvia all'articolo 190 (diritto alla prova), 195 (testimonianza indiretta), 210-213 (esame incrociato). Collegato all'articolo 468 (irrilevanza della prova), 19 (imputazione), 533-542 (sentenza). Nel processo civile parallelo, articolo 163 cpc disciplina diversamente l'oggetto di prova.
Domande frequenti
In un processo penale, è possibile provare tutto?
No. Solo i fatti rilevanti per l'imputazione, la punibilità, la pena e (se c'è parte civile) la responsabilità civile. Il giudice esclude prove irrilevanti o superflue.
Se sono parte civile nel processo penale, cosa posso provare?
Puoi provare i fatti della responsabilità civile derivante dal reato: il danno patrimoniale (perdita economica) e non patrimoniale (sofferenza morale), il nesso causale con il fatto criminoso.
È provabile la moralità di una persona in processo penale?
La moralità generica no. Solo fatti specifici che qualificano la personalità in relazione al reato commesso e alla pericolosità sociale (art. 194 cpp).
Cosa sono i fatti necessari per applicare norme processuali?
Fatti sulla competenza del giudice, sulla capacità processuale dell'imputato, sulla costituzione di parte civile. Esempi: l'imputato è italiano? È capace di stare in giudizio?
Chi decide quali prove sono ammissibili?
Il giudice. Valuta se la prova riguarda i fatti provabili dell'articolo 187 e esclude quelle manifestamente superflue o irrilevanti.
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