Art. 168 c.p.p. – Relazione di notificazione
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Salvo quanto previsto dall’art. 157 comma 6 (155), l’ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all’originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l’autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data (59 att.) della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione (110, 171).
2. Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell’originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata.
3. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.
In sintesi
L'ufficiale giudiziario che esegue la notificazione redige una relazione che documenta i dati essenziali della consegna: il destinatario, il luogo, la data, la sottoscrizione.
Ratio
La relazione è strumento probatorio essenziale per documentare l'avvenuta notificazione. Garantisce la certezza sulla effettiva consegna, sul destinatario e sulle circostanze temporali. Permette al giudice e alle parti di verificare la legittimità della procedura notificatoria, escludendo reclami successivi di non avvenuta notificazione.
La doppia redazione (originale e copia) assicura traccia presso l'ufficio giudiziale e presso il destinatario, favorendo la trasparenza del procedimento.
Analisi
Il comma 1 elenca i dati obbligatori della relazione: autorità o parte richiedente; ricerche effettuate (tentativo, ossia accertamento dell'indirizzo); generalità della persona che riceve (nome, cognome, data di nascita se possibile); rapporti con destinatario (è il diretto interessato? genitore? coniuge?); funzioni o mansioni da essa svolte (imputato, rappresentante legale, dipendente, ecc.); luogo, data e ora di consegna; sottoscrizione e timbro dell'ufficiale giudiziario.
Il comma 2 risolve il conflitto tra relazioni: se quella sulla copia differisc dall'originale, ogni interessato può far valere le attestazioni della copia che ha ricevuto, proteggendo l'imputato da relazioni difettose. Il comma 3 stabilisce che la notificazione produce effetto dal giorno dell'esecuzione, non dalla registrazione.
Quando si applica
In ogni procedimento penale, civile e tributario dove sia necessaria una notificazione formale. Obbligatoria per decreti di perquisizione, decreti di rinvio a giudizio, citazioni in giudizio, ordinanze cautelari, sentenze, ordinanze di restituzione nel termine.
Connessioni
Disciplinato più dettagliatamente all'art. 157 c.p.p. (notificazioni ordinarie). Interconnesso con artt. 159 c.p.p. (irreperibilità), 166 c.p.p. (interdetto), 171 c.p.p. (nullità per mancanza di sottoscrizione), 177 c.p.p. (sanatoria).
Rimandi al 110 c.p.c. (sottoscrizione in generale) e all'art. 155 c.p.c. (forme della notificazione processuale civile).
Domande frequenti
Chi può sottoscrivere la relazione di notificazione?
Solo l'ufficiale giudiziario che ha effettuato personalmente la notificazione. Non può delegare tale funzione a terzi.
Se la relazione sulla copia è diversa dall'originale, quale vale?
Ciascun interessato può avvalersi delle attestazioni contenute nella copia che ha ricevuto. Questa regola protegge il destinatario in caso di discrepanze.
La relazione deve contenere l'ora precisa della consegna?
Sì, la relazione deve indicare il luogo e la data della consegna. L'ora è desumibile dalle notazioni dell'ufficiale, anche se l'art. 168 non la cita espressamente.
Che cosa succede se manca la sottoscrizione della relazione?
La notificazione è nulla per violazione dei requisiti formali essenziali (art. 171 c.p.p., lett. c). Il destinatario può impugnare.
Quando inizia a produrre effetto la notificazione?
Dal giorno dell'esecuzione (consegna effettiva della copia), non dal giorno di registrazione o archiviazione presso l'ufficio.