Art. 162 c.p.p. – Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto (161, 62 att.) e ogni loro mutamento sono comunicati dall’imputato all’autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.
2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l’imputato si trova.
3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente all’autorità giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità.
4. Finché l’autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.
In sintesi
Domicilio dichiarato o eletto comunicato all'autorità via telegramma, raccomandata autenticata da notaio, o tramite difensore. Comunicazione ricevuta da cancelleria tribunale.
Ratio
Disciplina come l'imputato comunica le modifiche al domicilio dichiarato o eletto. Richiede procedura formale per garantire certezza dell'avvenuta comunicazione all'autorità e proteggere l'imputato da notificazioni invalide a indirizzi superati.
Analisi
Comma 1: comunicazione mediante telegramma, lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da notaio o persona autorizzata, oppure tramite difensore. Comma 2: comunicazione può avvenire anche personalmente presso cancelleria tribunale del luogo dove imputato si trova. Comma 3: la cancelleria trasmette immediatamente il verbale all'autorità che procede. Se nel frattempo autorità ha trasferito gli atti ad altra autorità, la cancelleria provvede analogamente. Comma 4: finché l'autorità non ha ricevuto il verbale/comunicazione, restano valide notificazioni nel domicilio precedente.
Quando si applica
Ogni volta che l'imputato intende mutare il suo domicilio dichiarato o eletto. Applicabile in ogni fase processuale (indagini, udienza preliminare, primo grado, appelli).
Connessioni
Articolo correlato all'art. 161 (dichiarazione domicilio), 162 stesso (articolo di completamento), 163 (formalità notificazioni nel domicilio), 164 (durata domicilio), 62 att. (attuazione). La comunicazione è atto formale che genera effetti processuali importanti.
Domande frequenti
Se cambio casa e non comunico il nuovo indirizzo, cosa succede?
Le notificazioni continueranno al vecchio indirizzo. Se l'autorità non riceve comunicazione, restano valide anche se non ti raggiungono effettivamente.
Posso comunicare il cambio domicilio direttamente al PM o al giudice?
La legge non prevede comunicazione diretta. Devi usare telegramma, raccomandata autenticata, tramite difensore, o personalmente in cancelleria tribunale.
Se comunico il cambio via email, è valido?
No, la legge richiede telegramma, raccomandata autenticata, o comparsa in cancelleria. Email non è contemplata.
Quando cessa di valere il vecchio domicilio se comunico il cambio?
Non immediatamente. Vale il vecchio finché l'autorità non riceve formalmente la tua comunicazione. Da quel momento in avanti, notificazioni al nuovo indirizzo.
Se il notaio autentica la mia raccomandata, sono protetto da contestazioni?
Sì, l'autenticazione notarile documenta formalmente la tua comunicazione e protegge da contestazioni sulla ricezione.