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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 154 c.p.p. – Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite a norma dell’art. 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell’atto nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza (43 c.c.) o di dimora all’estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l’elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell’atto nella cancelleria.

2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile (83 s.) e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) è eseguita con le forme stabilite per la prima notificazione all’imputato non detenuto.

3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.

4. Le notificazioni alla parte civile (76 s.), al responsabile civile (83 s.) e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori (1005). Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.

In sintesi

  • Notificazioni persona offesa secondo articolo 157 (domicilio ordinario e straordinario)
  • Se estero, invito a dichiarare o eleggere domicilio in Italia via raccomandata
  • Se non effettuata elezione di domicilio, deposito atto in cancelleria
  • Responsabile civile notificato con forme riservate all'imputato non detenuto
  • Organismi pubblici e enti: forme previste per il processo civile
  • Parti civili costituite notificate presso i rispettivi difensori

Le notificazioni alla persona offesa dal reato seguono il regime dell'articolo 157, con elezione di domicilio se all'estero; quella al responsabile civile usa le forme per l'imputato.

Ratio

L'articolo 154 governa un aspetto delicato della procedura penale: garantire che soggetti diversi dall'imputato (persona offesa, responsabile civile, parte civile), i quali rivestono ruoli diversi nel processo, siano comunque informati degli sviluppi che li riguardano. La ratio è quella di equilibrare il diritto al contraddittorio e alla conoscenza degli atti con la praticabilità della notificazione, laddove taluni destinatari non hanno domicilio certo in Italia o risiedono all'estero.

La distinzione fra persona offesa, responsabile civile e parte civile riflette una differenziazione di interessi giuridicamente riconosciuta dalla legge: la persona offesa ha diritto a essere informata perché vittima del reato; il responsabile civile ha il diritto di difendersi da richieste di risarcimento danni; la parte civile ha interesse a ottenere il risarcimento. Ciascuna categoria merita un trattamento specifico.

Analisi

L'articolo consta di quattro commi, ognuno disciplinando una categoria di soggetti. Il comma 1 disciplina la notificazione alla persona offesa dal reato. Essa avviene secondo le norme dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8, cioè secondo il regime ordinario di notificazione al domicilio. Se il domicilio ordinario è ignoto ma risultano dati certi di residenza o dimora all'estero, la persona offesa è invitata (tramite raccomandata con avviso di ricevimento) a dichiarare o eleggere un domicilio nel territorio italiano. Se entro 20 giorni non effettua questa scelta, oppure se la scelta è insufficiente o inidonea, l'atto è depositato presso la cancelleria (notificazione per deposito).

Il comma 2 disciplina la notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (figure che intervengono nel processo civile nascituro). Queste notificazioni seguono le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto (cioè le forme ordinarie, con cura maggiore).

Il comma 3 prevede un'eccezione importante: quando il destinatario sia una pubblica amministrazione, una persona giuridica (ente collettivo) o un ente privo di personalità giuridica, le notificazioni seguono le forme stabilite dal codice di procedura civile, che prevedono modalità specifiche per questa categoria (deposito presso organi legali dell'ente, notificazione all'avvocato dell'amministrazione, etc.).

Il comma 4 disciplina le notificazioni a soggetti già costituiti nel giudizio (parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata). Una volta costituiti, questi soggetti hanno di solito un difensore e le notificazioni a loro rivolte avvengono presso i difensori stessi. Se non costituiti, devono dichiarare o eleggere domicilio presso la cancelleria del giudice competente; in mancanza, le notificazioni avvengono per deposito in cancelleria.

Quando si applica

L'articolo 154 si applica durante l'intero arco del procedimento penale, dalla fase investigativa al dibattimento fino ai gradi di giudizio. È particolarmente rilevante in procedimenti dove sia stata riconosciuta una persona offesa (quasi sempre), dove ci siano responsabili civili (procedimenti di danno), dove intervengano parti civili (procedimenti di lesione patrimoniale), e dove l'autorità procedente debba garantire il contraddittorio a questa pluralità di interessi.

Connessioni

L'articolo 154 si situa immediatamente dopo l'articolo 153 nel capo delle notificazioni. Collegati sono l'articolo 157 (luoghi ordinari di notificazione: domicilio, residenza, dimora), l'articolo 148 (forma ordinaria di notificazione), l'articolo 155 (notificazioni per pubblici annunzi quando il numero dei destinatari è molto elevato), nonché le disposizioni sulla persona offesa (articolo 90 ss.), sulla parte civile (articolo 76 ss.) e sul responsabile civile (articolo 83 ss.). Nel contesto del processo civile cui talvolta rinvia, applicabili gli articoli 137-169 del codice di procedura civile.

Domande frequenti

Chi è la persona offesa dal reato secondo l'articolo 154?

La persona offesa è colui che ha subito il danno derivante dal reato. Nel furto, è il proprietario. Nel diffamazione, è la persona offesa nel suo onore. Nel reato ambientale, può essere anche lo Stato. Non è necessario che la persona offesa costituisca parte civile.

Se la persona offesa è l'estero e non elegge domicilio in Italia entro 20 giorni, perde i diritti processuali?

No, non perde i diritti processuali. Rimane persona offesa e può partecipare al dibattimento. Ma se vuole ricevere notifiche, deve eleggere domicilio. Senza, gli atti saranno depositati in cancelleria.

Il responsabile civile è obbligato a costituirsi nel processo penale?

No, la costituzione come responsabile civile è facoltativa. Se non si costituisce, deve comunque essere notificato della citazione secondo l'articolo 154 comma 2, ma non parteciperà attivamente al procedimento.

Cosa accade se una pubblica amministrazione è responsabile civile?

Secondo l'articolo 154 comma 3, la notificazione alla pubblica amministrazione avviene secondo le forme del codice di procedura civile, che prevedono modalità specifiche (deposito presso uffici legali, avviso all'ufficio legale della P.A.).

Dopo che una parte civile è costituita, chi riceve le notificazioni: il suo avvocato oppure la parte personalmente?

Secondo l'articolo 154 comma 4, una volta costituita, la parte civile riceve le notificazioni presso il suo difensore, non più personalmente. Questo vale anche per il responsabile civile e per la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria se costituiti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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