Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 142 c.p.p. – Nullità dei verbali

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Nullità dei verbali

1. Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.

In sintesi

  • Nullità quando non è possibile identificare con certezza le persone intervenute
  • Nullità quando manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale redattore
  • Sono gli unici vizi di forma che provocano nullità automatica
  • Eventuali altri difetti non causano nullità se non compromettono sostanzialmente l'atto
Indice dei contenuti

Il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute oppure se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale redattore.

Ratio

La norma identifica i due vizi di forma più gravi e insanabili di un verbale: l'incertezza assoluta sulle persone implica che non si può nemmeno comprendere chi ha partecipato all'atto procedurale, rendendo il documento totalmente affidabile; la mancanza della sottoscrizione del redattore significa che nulla autentifica la paternità del documento e che non vi è responsabilità identificabile per la sua redazione.

A differenza di altre nullità, queste due sono assolute e non sanabili, in quanto toccano elementi ontologici del verbale come documento pubblico (paternità) e come racconto di operazioni (identificazione dei partecipanti).

Analisi

La norma ha carattere eccezionale rispetto al principio generale di diritto processuale per cui le nullità processuali si applicano solo quando espressamente previste. L'articolo 142 stabilisce che il verbale è nullo se ricorrono due condizioni cumulative o alternative: (a) incertezza assoluta sulle persone intervenute (non potendo identificare nemmeno uno dei soggetti coinvolti in modo non equivocabile), oppure (b) mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale che ha redatto il verbale. Per quanto riguarda le altre sottoscrizioni (giudice, intervenuti), la norma sembra riferirsi solo alla firma del redattore per la nullità automatica.

Quando si applica

La nullità si applica automaticamente quando il verbale manchi di uno dei due requisiti critici. Non sono necessarie contestazioni delle parti; il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità. La norma si applica in tutti i procedimenti penali (ordinario, abbreviato, direttissimo, decreto penale) per qualsiasi tipo di verbale (interrogatorio, ispezione, sequestro, esperimento, dibattimento).

Connessioni

Rimanda agli articoli 136 (contenuto minimo), 137 (sottoscrizione), 483 comma 1 (eccezioni specifiche), 110 (qualità del pubblico ufficiale). Collegato al principio generale di norme sulla prova documentale (articoli 134-141) e al sistema di nullità processuali stabiliti da capo IV del c.p.p.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Nel corso di un'inchiesta, l'ausiliario redige verbale di perquisizione presso la casa di Tizio. Nel documento, però, non vengono mai nominate le persone che hanno effettivamente partecipato all'operazione. Il verbale descrive i luoghi ispezionati e gli oggetti sequestrati, ma non riporta nemmeno le generalità della polizia che l'ha eseguita, del proprietario della casa, dei testimoni presenti. Non c'è modo di sapere chi era presente. Il giudice dichiara il verbale assolutamente nullo per incertezza assoluta sulle persone, e la perquisizione deve essere ripetuta regolarmente.

Caso 2: Caso 2

Durante un interrogatorio di Caio, l'ausiliario redige regolarmente il verbale e annota tutte le formalità previste (luogo, data, ora, dichiarazioni). Tuttavia, al termine delle operazioni, dimentica di sottoscrivere il documento come pubblico ufficiale redattore, anche se il giudice e Caio sottoscrivono. Successivamente in appello, la difesa eccepisce la mancanza della sottoscrizione del redattore. Il giudice accoglie l'eccezione e dichiara il verbale nullo, poiché l'assenza della firma del redattore impedisce di autenticare il documento stesso e di attribuire responsabilità sulla sua redazione.

Domande frequenti

Quali sono i motivi per cui un verbale penale è nullo?

Un verbale è nullo se: (1) vi è incertezza assoluta sulle persone che hanno partecipato all'atto, oppure (2) manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto. Questi sono gli unici difetti che causano nullità automatica.

Cosa significa incertezza assoluta sulle persone intervenute?

Significa che non è possibile identificare in modo certo almeno una delle persone che ha partecipato all'atto. Ad esempio, il verbale non riporta nome e cognome del pubblico ufficiale, oppure non è chiaro chi era il testimone presente, causando indeterminatezza sulla composizione dell'atto.

Se manca la sottoscrizione del giudice o degli intervenuti, il verbale è nullo?

La norma fa specifico riferimento alla sottoscrizione del pubblico ufficiale redattore. La mancanza di altre sottoscrizioni (giudice, imputato, testimoni) può costituire irregolarità, ma non causa nullità automatica secondo l'art. 142 comma 1.

Se il verbale ha altri difetti di forma (ad esempio, non indica l'ora esatta), è nullo?

No, salvo quanto previsto dall'art. 483, gli altri difetti di forma non causano nullità automatica. Il giudice valuterà se il difetto ha pregiudicato la comprensione dell'atto o la difesa delle parti.

Chi può eccepire la nullità del verbale e quando?

Qualsiasi parte può eccepire la nullità. Il giudice può dichiararla anche d'ufficio se la rileva. L'eccezione deve essere presentata prima che la prova sia utilizzata in dibattimento, salvo i casi di nullità assoluta che possono essere sollevate in qualsiasi momento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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