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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 142 c.p.p. – Nullità dei verbali

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione (110) del pubblico ufficiale che lo ha redatto.

In sintesi

  • Nullità quando non è possibile identificare con certezza le persone intervenute
  • Nullità quando manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale redattore
  • Sono gli unici vizi di forma che provocano nullità automatica
  • Eventuali altri difetti non causano nullità se non compromettono sostanzialmente l'atto

Il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute oppure se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale redattore.

Ratio

La norma identifica i due vizi di forma più gravi e insanabili di un verbale: l'incertezza assoluta sulle persone implica che non si può nemmeno comprendere chi ha partecipato all'atto procedurale, rendendo il documento totalmente affidabile; la mancanza della sottoscrizione del redattore significa che nulla autentifica la paternità del documento e che non vi è responsabilità identificabile per la sua redazione.

A differenza di altre nullità, queste due sono assolute e non sanabili, in quanto toccano elementi ontologici del verbale come documento pubblico (paternità) e come racconto di operazioni (identificazione dei partecipanti).

Analisi

La norma ha carattere eccezionale rispetto al principio generale di diritto processuale per cui le nullità processuali si applicano solo quando espressamente previste. L'articolo 142 stabilisce che il verbale è nullo se ricorrono due condizioni cumulative o alternative: (a) incertezza assoluta sulle persone intervenute (non potendo identificare nemmeno uno dei soggetti coinvolti in modo non equivocabile), oppure (b) mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale che ha redatto il verbale. Per quanto riguarda le altre sottoscrizioni (giudice, intervenuti), la norma sembra riferirsi solo alla firma del redattore per la nullità automatica.

Quando si applica

La nullità si applica automaticamente quando il verbale manchi di uno dei due requisiti critici. Non sono necessarie contestazioni delle parti; il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità. La norma si applica in tutti i procedimenti penali (ordinario, abbreviato, direttissimo, decreto penale) per qualsiasi tipo di verbale (interrogatorio, ispezione, sequestro, esperimento, dibattimento).

Connessioni

Rimanda agli articoli 136 (contenuto minimo), 137 (sottoscrizione), 483 comma 1 (eccezioni specifiche), 110 (qualità del pubblico ufficiale). Collegato al principio generale di norme sulla prova documentale (articoli 134-141) e al sistema di nullità processuali stabiliti da capo IV del c.p.p.

Domande frequenti

Quali sono i motivi per cui un verbale penale è nullo?

Un verbale è nullo se: (1) vi è incertezza assoluta sulle persone che hanno partecipato all'atto, oppure (2) manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto. Questi sono gli unici difetti che causano nullità automatica.

Cosa significa incertezza assoluta sulle persone intervenute?

Significa che non è possibile identificare in modo certo almeno una delle persone che ha partecipato all'atto. Ad esempio, il verbale non riporta nome e cognome del pubblico ufficiale, oppure non è chiaro chi era il testimone presente, causando indeterminatezza sulla composizione dell'atto.

Se manca la sottoscrizione del giudice o degli intervenuti, il verbale è nullo?

La norma fa specifico riferimento alla sottoscrizione del pubblico ufficiale redattore. La mancanza di altre sottoscrizioni (giudice, imputato, testimoni) può costituire irregolarità, ma non causa nullità automatica secondo l'art. 142 comma 1.

Se il verbale ha altri difetti di forma (ad esempio, non indica l'ora esatta), è nullo?

No, salvo quanto previsto dall'art. 483, gli altri difetti di forma non causano nullità automatica. Il giudice valuterà se il difetto ha pregiudicato la comprensione dell'atto o la difesa delle parti.

Chi può eccepire la nullità del verbale e quando?

Qualsiasi parte può eccepire la nullità. Il giudice può dichiararla anche d'ufficio se la rileva. L'eccezione deve essere presentata prima che la prova sia utilizzata in dibattimento, salvo i casi di nullità assoluta che possono essere sollevate in qualsiasi momento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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