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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 125 duodecies T.U.B.
In vigore dal 10/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1
“1. Con riferimento ai contratti di cui al presente capo, il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attivita’ di educazione finanziaria promuove e coordina misure, elaborate dai suoi membri, atte a favorire l’educazione dei consumatori, fornendo informazioni chiare e generali sulla gestione del debito responsabile e sulle procedure per la concessione del credito, anche per mezzo di strumenti digitali.”
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Vedi anche
→TUB art. 125-undecies - Art. 125 undecies T.U.B.: Remunerazioni e requisiti di professio→TUB art. 126 - Art. 126 T.U.B.: Forma e contenuto del contratto→TUF art. 1 - Art. 1 TUF - Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 120 ter T.U.B.: Estinzione anticipata dei mutui immobiliari→Art. 120 bis T.U.B.: Recesso→Art. 120 T.U.B.: Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi→Art. 119 T.U.B.: Comunicazioni periodiche alla clientela→Art. 118 bis T.U.B.: Variazione sostanziale o cessazione di un i→Art. 118 T.U.B.: Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali→Art. 117 bis T.U.B.: Remunerazione degli affidamenti e degli sco
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento normativo
L'art. 125-duodecies TUB è l'ultimo articolo del Capo II del Titolo VI TUB, introdotto dal D.Lgs. 207/2024 in recepimento dell'art. 40 della Direttiva 2023/2225/UE (CCD2), modificato dal D.Lgs. 212/2025. La sua collocazione conclusiva nel capo sul credito al consumo non è casuale: il legislatore europeo e quello nazionale hanno scelto di chiudere la disciplina sostanziale con un richiamo all'educazione finanziaria, quale presidio preventivo e complementare rispetto alle tutele contrattuali e alla vigilanza prudenziale.
Il Comitato per l'educazione finanziaria (EDUFIN)
Il soggetto protagonista della norma è il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito dalla L. 232/2016 (art. 1, commi 348-349) e presieduto da un componente nominato di concerto dai Ministri dell'Economia e dell'Istruzione. Il Comitato, comunemente noto come EDUFIN, coordina le attività di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale promosse dai suoi membri, tra cui Banca d'Italia, Consob, IVASS, Covip, AGCM, MEF, Ministero dell'Istruzione, Ministero dello Sviluppo Economico. L'art. 125-duodecies attribuisce a questo organismo un ruolo specifico nel settore del credito al consumo, integrandolo nel sistema di tutele del TUB.
Contenuto delle misure di educazione finanziaria
La norma individua due macro-temi su cui il Comitato deve concentrare le proprie iniziative. Il primo è la gestione del debito responsabile: i consumatori devono essere informati sui rischi dell'indebitamento eccessivo, sulla differenza tra debito produttivo e debito improduttivo, sulle conseguenze del ritardo nei pagamenti (interessi di mora, segnalazioni nelle banche dati creditizie, procedure esecutive) e sulle opzioni disponibili in caso di difficoltà (rinegoziazione, procedure OCC). Il secondo tema è la comprensione delle procedure per la concessione del credito: i consumatori devono capire come funziona la valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB, quali informazioni vengono richieste, come vengono utilizzate le banche dati (es. CRIF), e quali diritti hanno durante il processo di istruttoria.
Strumenti digitali
La norma prevede esplicitamente che le misure educative possano essere erogate anche tramite strumenti digitali, in linea con la crescente digitalizzazione del mercato del credito al consumo (BNPL, Buy Now Pay Later, credito via app, piattaforme P2P lending). EDUFIN ha già sviluppato il portale quellocheconta.gov.it e collabora con scuole e università nel quadro della Strategia Nazionale per l'Educazione Finanziaria. L'art. 125-duodecies legittima e incoraggia l'ampliamento di questi strumenti ai contenuti specifici del credito al consumo, inclusi calcolatori di TAEG, simulatori di piano di ammortamento e guide interattive sui diritti del consumatore creditizio.
Funzione sistemica: dalla trasparenza all'empowerment
L'art. 125-duodecies esprime una visione della tutela del consumatore che va oltre la mera disclosure informativa obbligatoria (SECCI, avvertenze standard) per abbracciare un approccio di financial empowerment: non è sufficiente che il finanziatore fornisca le informazioni prescritte dalla legge, ma occorre che il consumatore abbia anche le competenze per comprenderle e utilizzarle. Questo obiettivo di lungo periodo giustifica l'investimento pubblico nell'educazione finanziaria come complemento necessario alle tutele contrattuali degli artt. 121-125-undecies TUB. Sul piano pratico, una maggiore alfabetizzazione finanziaria riduce i tassi di inadempimento, diminuisce il contenzioso e contribuisce a un mercato del credito al consumo più efficiente e sostenibile.
Rapporto con gli artt. 121 ss. TUB e con la CCD2
L'articolo si inserisce in un sistema organico che va dall'art. 121 TUB (ambito di applicazione e definizioni) all'art. 124 (informazioni precontrattuali), all'art. 124-bis (merito creditizio), all'art. 124.1 (divieto di credito non sollecitato), all'art. 124.2 (consulenza creditizia), fino agli artt. 125 ss. (esecuzione del contratto, recesso, inadempimento). L'educazione finanziaria ex art. 125-duodecies rappresenta il livello preventivo e culturale di questo sistema: agisce prima che il consumatore entri in contatto con il mercato del credito, preparandolo a esercitare consapevolmente i diritti che le norme successive gli riconoscono.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Qual è il ruolo del Comitato EDUFIN previsto dall'art. 125-duodecies TUB?
Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (EDUFIN) è incaricato di promuovere e coordinare misure educative rivolte ai consumatori in materia di gestione responsabile del debito e procedure di concessione del credito al consumo, anche tramite strumenti digitali.
Su quali argomenti devono focalizzarsi le iniziative di educazione finanziaria previste dalla norma?
Su due temi principali: la gestione responsabile del debito (rischi dell'indebitamento eccessivo, conseguenze dell'inadempimento, opzioni in caso di difficoltà) e la comprensione delle procedure di concessione del credito (merito creditizio, banche dati, diritti in fase di istruttoria).
Le misure educative possono essere erogate online?
Sì. L'art. 125-duodecies prevede espressamente l'utilizzo di strumenti digitali, in linea con la digitalizzazione del credito al consumo (BNPL, app di credito). EDUFIN può utilizzare portali web, simulatori di TAEG, guide interattive e altri strumenti digitali.
Perché il legislatore ha inserito una norma sull'educazione finanziaria nella disciplina del credito al consumo?
Perché le tutele contrattuali (trasparenza, obblighi informativi) sono efficaci solo se il consumatore ha le competenze per comprenderle e utilizzarle. L'educazione finanziaria agisce come presidio preventivo complementare alla vigilanza e alle norme di trasparenza.
Qual è la fonte europea di questa disposizione?
L'art. 40 della Direttiva 2023/2225/UE (CCD2), recepita in Italia con il D.Lgs. 207/2024. La CCD2 ha imposto agli Stati membri di promuovere misure di educazione finanziaria nel settore del credito al consumo, coinvolgendo le autorità competenti e gli organismi pubblici designati.