Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 125 duodecies T.U.B.
In vigore dal 10/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1
“1. Con riferimento ai contratti di cui al presente capo, il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attivita’ di educazione finanziaria promuove e coordina misure, elaborate dai suoi membri, atte a favorire l’educazione dei consumatori, fornendo informazioni chiare e generali sulla gestione del debito responsabile e sulle procedure per la concessione del credito, anche per mezzo di strumenti digitali.”
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Inquadramento normativo
L'art. 125-duodecies TUB è l'ultimo articolo del Capo II del Titolo VI TUB, introdotto dal D.Lgs. 207/2024 in recepimento dell'art. 40 della Direttiva 2023/2225/UE (CCD2), modificato dal D.Lgs. 212/2025. La sua collocazione conclusiva nel capo sul credito al consumo non è casuale: il legislatore europeo e quello nazionale hanno scelto di chiudere la disciplina sostanziale con un richiamo all'educazione finanziaria, quale presidio preventivo e complementare rispetto alle tutele contrattuali e alla vigilanza prudenziale.
Il Comitato per l'educazione finanziaria (EDUFIN)
Il soggetto protagonista della norma è il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito dalla L. 232/2016 (art. 1, commi 348-349) e presieduto da un componente nominato di concerto dai Ministri dell'Economia e dell'Istruzione. Il Comitato, comunemente noto come EDUFIN, coordina le attività di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale promosse dai suoi membri, tra cui Banca d'Italia, Consob, IVASS, Covip, AGCM, MEF, Ministero dell'Istruzione, Ministero dello Sviluppo Economico. L'art. 125-duodecies attribuisce a questo organismo un ruolo specifico nel settore del credito al consumo, integrandolo nel sistema di tutele del TUB.
Contenuto delle misure di educazione finanziaria
La norma individua due macro-temi su cui il Comitato deve concentrare le proprie iniziative. Il primo è la gestione del debito responsabile: i consumatori devono essere informati sui rischi dell'indebitamento eccessivo, sulla differenza tra debito produttivo e debito improduttivo, sulle conseguenze del ritardo nei pagamenti (interessi di mora, segnalazioni nelle banche dati creditizie, procedure esecutive) e sulle opzioni disponibili in caso di difficoltà (rinegoziazione, procedure OCC). Il secondo tema è la comprensione delle procedure per la concessione del credito: i consumatori devono capire come funziona la valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB, quali informazioni vengono richieste, come vengono utilizzate le banche dati (es. CRIF), e quali diritti hanno durante il processo di istruttoria.
Strumenti digitali
La norma prevede esplicitamente che le misure educative possano essere erogate anche tramite strumenti digitali, in linea con la crescente digitalizzazione del mercato del credito al consumo (BNPL, Buy Now Pay Later, credito via app, piattaforme P2P lending). EDUFIN ha già sviluppato il portale quellocheconta.gov.it e collabora con scuole e università nel quadro della Strategia Nazionale per l'Educazione Finanziaria. L'art. 125-duodecies legittima e incoraggia l'ampliamento di questi strumenti ai contenuti specifici del credito al consumo, inclusi calcolatori di TAEG, simulatori di piano di ammortamento e guide interattive sui diritti del consumatore creditizio.
Funzione sistemica: dalla trasparenza all'empowerment
L'art. 125-duodecies esprime una visione della tutela del consumatore che va oltre la mera disclosure informativa obbligatoria (SECCI, avvertenze standard) per abbracciare un approccio di financial empowerment: non è sufficiente che il finanziatore fornisca le informazioni prescritte dalla legge, ma occorre che il consumatore abbia anche le competenze per comprenderle e utilizzarle. Questo obiettivo di lungo periodo giustifica l'investimento pubblico nell'educazione finanziaria come complemento necessario alle tutele contrattuali degli artt. 121-125-undecies TUB. Sul piano pratico, una maggiore alfabetizzazione finanziaria riduce i tassi di inadempimento, diminuisce il contenzioso e contribuisce a un mercato del credito al consumo più efficiente e sostenibile.
Rapporto con gli artt. 121 ss. TUB e con la CCD2
L'articolo si inserisce in un sistema organico che va dall'art. 121 TUB (ambito di applicazione e definizioni) all'art. 124 (informazioni precontrattuali), all'art. 124-bis (merito creditizio), all'art. 124.1 (divieto di credito non sollecitato), all'art. 124.2 (consulenza creditizia), fino agli artt. 125 ss. (esecuzione del contratto, recesso, inadempimento). L'educazione finanziaria ex art. 125-duodecies rappresenta il livello preventivo e culturale di questo sistema: agisce prima che il consumatore entri in contatto con il mercato del credito, preparandolo a esercitare consapevolmente i diritti che le norme successive gli riconoscono.
Domande frequenti