Art. 104 Cod. Consumo – Obblighi del produttore e del distributore
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.
*2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo.
*3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l’informazione appropriata ed efficace dei consumatori.
*4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
**a) l’indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell’identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l’omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;
**b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l’esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l’informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.
*5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità a norma dell’articolo 107. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell’autorità competente.
*6. Il distributore deve agire con diligenza nell’esercizio della sua attività per contribuire a garantire l’immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:
**a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
**b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
**c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l’origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.
*7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l’obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all’articolo 106, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.
*8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:
**a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione;
**b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;
**c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;
**d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.
*9. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.
In sintesi
Obblighi del produttore: immettere prodotti sicuri, informare su rischi, misure di controllo e ritiro-richiamo; obblighi distributore: vigilanza e collaborazione.
Ratio
L'art. 104 istituisce il regime di «responsabilità diffusa» nella catena di commercializzazione. Non è solo il fabbricante responsabile della sicurezza, ma anche importatore, distributor e intermediario devono fare «la propria parte». La ratio è organizzativa: il sistema di sicurezza è una «catena» dove ogni anello ha un ruolo. Se uno anello viene meno, la catena si spezza e il consumatore è esposto. Inoltre, la ratio è di «incentivi corretti»: se solo il fabbricante fosse responsabile, i distributori potrebbero «non vedere» prodotti pericolosi (moral hazard). Obbligando il distributor a vigilare, si crea una «pressione diffusa» di controllo. La ratio è anche di «agilità operativa»: il distributor è più vicino al mercato locale e può intercettare difetti emergenti prima che si propaghino in massa.
Ratio secondaria: la tracciabilità (10 anni) consente di ricostruire la catena in caso di reclamo e di identificare l'anello debole della responsabilità.
Analisi
Il comma 1 è il principio cardine: **«Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri»**—obbligo assoluto e positivo, non relativo. Non «adotta misure ragionevoli» ma «immette». Comma 2 obbliga il produttore a fornire «tutte le informazioni utili» per valutazione e prevenzione dei rischi, incluse avvertenze. L'informazione deve essere tale che il consumatore possa decidere consapevolmente se usare il prodotto. Comma 3 estende l'obbligo: misure proporzionate, che comprendono non solo la fabbricazione sicura, ma anche «ritiro, richiamo, informazione efficace». Comma 4 dettagli le misure: indicazione identità produttore (etichetta con nome/marchio), controlli campionari sui prodotti commercializzati (test di sicurezza a campione), esame reclami, registro reclami, informazione a distributori della sorveglianza effettuata. Comma 5 norma temporale: ritiro-richiamo sono volontari (il produttore decide proattivamente) oppure su richiesta dell'autorità (art. 107). Il richiamo interviene quando ritiro non basta oppure quando autorità/consumatori lo esigono. Comma 6 estende obblighi a **distributore**: vigilanza con diligenza (non fornire prodotti di cui conosce pericolosità), partecipazione al controllo (lett. b—informazione al produttore se scopre vizi), tracciabilità per 10 anni da cessione al consumatore finale (lett. c—capacità di rintracciare i fornitori «a monte» e i consumatori «a valle»). Comma 7 pone un obbligo di **notificazione pubblica**: se produttore/distributore sanno o dovrebbero sapere che un prodotto presenta rischi incompatibili con la sicurezza generale, devono informare immediatamente le autorità competenti (art. 106) precisando le azioni intraprese. Comma 8 specifica il contenuto della notificazione per rischi gravi: elementi di identificazione precisa del prodotto, descrizione completa del rischio, informazioni disponibili per precauzione.
Elemento critico: comma 7 introduce il **dovere di notificazione proattiva** («dovrebbero sapere»)—non è lecito aspettare accertamenti ufficiali se il rischio è manifesto.
Quando si applica
Un fabbricante di giocattoli produce un peluche con occhi di plastica non ben fissati. Test interni (comma 4—controlli campionari) rilevano che il 3% della produzione ha occhi che si staccano (rischio soffocamento per minori). Il fabbricante è obbligato (comma 3) a intraprendere misure: richiamo volontario presso retailer, lettera ai consumatori con numero di lotto pericoloso, avvertimento online. Se il fabbricante decide di «nascondere» il difetto e continuare a vendere, è in violazione dell'art. 104, commi 1 e 7, e soggetto a sanzioni amministrative. Distributor (negozio di giocattoli) che riceve il richiamo è obbligato (comma 6, lett. a) a smettere di vendere i peluche pericolosi. Se il negoziante continua a venderli sapendo del difetto, viola l'obbligo di non fornire prodotti pericolosi.
Un importatore di apparecchiature informatiche dalla Cina scopre che il lotto ha certificazione falsa (il prodotto non è conforme ai test di sicurezza europea). L'importatore è il «produttore» legalmente (art. 103, lett. d). È obbligato (commi 1, 7) a notificare immediatamente le autorità competenti, comunicando il lotto, la natura del vizio, le azioni correttive (ritiro dal mercato, informazione ai clienti). Se l'importatore nasconde il vizio e continua a distribuire, è responsabile penalmente oltre che amministrativamente.
Connessioni
Rinvio a: art. 103 Cod. Consumo (definizioni prodotto sicuro, produttore, distributore); art. 106 Cod. Consumo (autorità competenti per la sorveglianza); art. 107 Cod. Consumo (poteri dell'autorità—ritiro coattivo); art. 108 Cod. Consumo (informazione ai consumatori); art. 105 Cod. Consumo (conformità a norme europee presumpta—safe harbour); Reg. UE 2019/1020 (market surveillance EU); Reg. UE 2022/92 (product cybersecurity). Il sistema di Titolo VII è ispirato alla filosofia EU di «mutual recognition»—ogni Stato sorveglia nel proprio territorio ma condivide informazioni su rischi gravi (RAPEX—sistema EU di allerta).
Domande frequenti
Il produttore può immettere sul mercato un prodotto se ha informazioni su un piccolo rischio, purché avvertito?
No. Il comma 1 è assoluto: «immette sul mercato solo prodotti sicuri». L'informazione/avvertenza aiuta, ma non giustifica l'immissione di un prodotto intrinsecamente pericoloso. Se il rischio è grave (art. 103, lett. c), il produttore deve ritirarlo, non venderlo con avvertenza.
Che differenza c'è tra obbligo di informazione (comma 2) e obbligo di misure di controllo (comma 3)?
Comma 2: il produttore fornisce informazioni scritte su rischi e prevenzione (es. istruzioni d'uso, avvertenze). Comma 3: il produttore intraprende azioni concrete di controllo (test, ritiro-richiamo, informazione ai distributori). Sono obblighi complementari: informazione non basta se il prodotto è intrinsecamente pericoloso.
Per quanto tempo deve il distributore conservare i documenti di tracciabilità?
10 anni dalla data di cessione al consumatore finale (comma 6, lett. c). Questo periodo consente di ricostruire la catena anche per prodotti a lunga durata (mobili, elettrodomestici, apparecchiature). Scaduti i 10 anni, il distributore può eliminare i documenti.
Se scopro un vizio di un prodotto dopo la vendita, sono obbligato a notificare l'autorità?
Dipende se sei il produttore o il distributore. Produttore (comma 7): sì, devi notificare le autorità competenti immediatamente se conosci rischi incompatibili con la sicurezza. Distributore (comma 6, lett. b): devi informare il produttore e le autorità se scopri un rischio grave durante la vendita. Ignorare il dovere è una violazione.
Il produttore deve richiammare il prodotto solo se l'autorità lo ordina, o può farlo volontariamente?
Può farlo volontariamente ed è consigliabile. Comma 5 dice che le misure di ritiro/richiamo «hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità». Un richiamo volontario tempestivo mostra responsabilità e limita danni. Attendere l'ordine dell'autorità significa aspettare che ci siano già vittime (danno reputazionale, penale).
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