Art. 47 c.p.p. – Effetti della richiesta
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.
2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall’apposita sezione di cui all’articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile.
3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.
4. In caso di sospensione del processo si applica l’articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall’imputato, sono sospesi i termini di cui all’articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell’articolo 304.
In sintesi
La rimessione produce effetti sospensivi del processo fino al pronunciamento della Cassazione; il giudice non può emettere sentenza se la richiesta è assegnata alle sezioni unite.
Ratio
La sospensione del processo durante la rimessione protegge il diritto di difesa dell'imputato e la legittimità del futuro giudizio. Se la Cassazione dovesse accogliere, un processo già concluso con un giudice ilegittimo causerebbe grave violazione di diritti costituzionali. Inoltre, la congelazione della prescrizione evita che il rimettente perda il vantaggio della rimessione a causa dello scorrere del tempo.
Analisi
Il comma 1 concede al giudice (e sempre alla Cassazione) il potere di sospendere il processo « con ordinanza ». Il comma 2 impone l'obbligo di sospensione se la richiesta è stata assegnata alle sezioni unite o a sezione diversa dalla competente, prima dello svolgimento di conclusioni e discussione finale. Il comma 3 chiarisce che la sospensione dura fino all'ordinanza di rigetto/inammissibilità e non blocca gli atti urgenti. Il comma 4 congela la prescrizione, i termini della custodia cautelare e applica l'art. 159 c.p. (sospensione termine custodia cautelare).
Quando si applica
Sempre che venga presentata richiesta di rimessione valida. La sospensione è facoltativa per il giudice ordinario (comma 1), ma automatica e obbligatoria se la Cassazione assegna la causa alle sezioni unite (comma 2). Esempio: durante il dibattimento penale, scopri il conflitto di interessi del giudice e presenti rimessione. Il processo si sospende, tu continui a stare in custodia cautelare ma il termine non scorre.
Connessioni
Art. 45 (presupposti), 46 (richiesta), 48 (decisione Cassazione), 159 c.p. (sospensione custodia cautelare), 303 c.p.p. (termini custodia cautelare), 304 c.p.p. (proroga custodia). Prassi Cassazione: orientamenti sulla ripresa del processo dopo accoglimento rimessione, sulla novazione del giudice, sulla rinnovazione degli atti.
Domande frequenti
Cosa significa « sospensione del processo »?
Il processo si ferma: non si tengono udienze, il giudice non emette sentenza, i termini non scorrono. Continua solo se ci sono atti urgenti (come la conferma della custodia cautelare).
Scorre la prescrizione durante la sospensione?
No. La prescrizione e il termine della custodia cautelare si congelano durante la sospensione. Riprendono a scorrere dal giorno del rigetto della rimessione o, se accolta, dal giorno in cui il nuovo processo raggiunge lo stato iniziale.
Posso chiedere la scarcerazione durante la sospensione della rimessione?
Sì, perché gli atti urgenti continuano. Puoi chiedere revisione della misura cautelare, e il giudice decide. Però la sospensione non incide sui termini della custodia.
Se la Cassazione accoglie la rimessione, cosa succede al processo?
Il processo si trasferisce al nuovo giudice designato dalla Cassazione, che continua da dove il vecchio giudice l'aveva sospeso. Puoi chiedere la rinnovazione degli atti se le parti lo richiedono.
Quanto dura di solito la sospensione?
Dipende dalla Cassazione. In media 3-8 mesi. La durata non è prevedibile dalla legge, ma dalla celerità della Cassazione.