Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 47 c.p.p. – Effetti della richiesta

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.

2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall’apposita sezione di cui all’articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile.

3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.

4. In caso di sospensione del processo si applica l’articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall’imputato, sono sospesi i termini di cui all’articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell’articolo 304.

In sintesi

  • Sospensione processo durante la richiesta di rimessione fino a ordinanza Cassazione
  • Obbligo sospensione prima conclusioni se richiesta assegnata alle sezioni unite
  • Sospensione non impedisce atti urgenti (es. misure cautelari)
  • Prescrizione e termini custodia cautelare congelati durante sospensione
  • Ripresa decorre dal giorno rigetto/inammissibilità o, se accolta, dal nuovo giudice
Indice dei contenuti

La rimessione produce effetti sospensivi del processo fino al pronunciamento della Cassazione; il giudice non può emettere sentenza se la richiesta è assegnata alle sezioni unite.

Ratio

La sospensione del processo durante la rimessione protegge il diritto di difesa dell'imputato e la legittimità del futuro giudizio. Se la Cassazione dovesse accogliere, un processo già concluso con un giudice ilegittimo causerebbe grave violazione di diritti costituzionali. Inoltre, la congelazione della prescrizione evita che il rimettente perda il vantaggio della rimessione a causa dello scorrere del tempo.

Analisi

Il comma 1 concede al giudice (e sempre alla Cassazione) il potere di sospendere il processo « con ordinanza ». Il comma 2 impone l'obbligo di sospensione se la richiesta è stata assegnata alle sezioni unite o a sezione diversa dalla competente, prima dello svolgimento di conclusioni e discussione finale. Il comma 3 chiarisce che la sospensione dura fino all'ordinanza di rigetto/inammissibilità e non blocca gli atti urgenti. Il comma 4 congela la prescrizione, i termini della custodia cautelare e applica l'art. 159 c.p. (sospensione termine custodia cautelare).

Quando si applica

Sempre che venga presentata richiesta di rimessione valida. La sospensione è facoltativa per il giudice ordinario (comma 1), ma automatica e obbligatoria se la Cassazione assegna la causa alle sezioni unite (comma 2). Esempio: durante il dibattimento penale, scopri il conflitto di interessi del giudice e presenti rimessione. Il processo si sospende, tu continui a stare in custodia cautelare ma il termine non scorre.

Connessioni

Art. 45 (presupposti), 46 (richiesta), 48 (decisione Cassazione), 159 c.p. (sospensione custodia cautelare), 303 c.p.p. (termini custodia cautelare), 304 c.p.p. (proroga custodia). Prassi Cassazione: orientamenti sulla ripresa del processo dopo accoglimento rimessione, sulla novazione del giudice, sulla rinnovazione degli atti.

Casi pratici

Caso 1: Sempronio è in dibattimento davanti al tribunale di Milano per traffico di droga

A metà dibattimento il difensore scopre che il giudice relatore è cugino dell'avvocato della parte civile (società assicurativa). Deposita richiesta di rimessione. Il giudice ordina la sospensione del processo (ordinanza). Sempronio rimane in custodia cautelare, ma il termine della custodia (originariamente 6 mesi) si congela: non scorrono i giorni di sospensione. Tre mesi dopo la Cassazione rigetta la richiesta per manifesta infondatezza. Il processo riprende: al termine di custodia restano ancora 3 mesi interi, perché la sospensione non li ha consumati.

Caso 2: Mevio è imputato per evasione fiscale

Il suo difensore presenta richiesta di rimessione per eccezionale importanza della questione (riguarda interpretazione della norma antimafia). La Cassazione assegna la richiesta alle sezioni unite. In quel momento il giudice di primo grado DEVE sospendere il processo: non può emettere sentenza finché le sezioni unite non si pronunciano. Se dopo 8 mesi le sezioni unite accolgono e designano un nuovo giudice, gli atti del processo vengono trasmessi al nuovo giudice nello stato in cui si trovavano alla sospensione. Il nuovo giudice continua il processo da quel punto.

Domande frequenti

Cosa significa « sospensione del processo »?

Il processo si ferma: non si tengono udienze, il giudice non emette sentenza, i termini non scorrono. Continua solo se ci sono atti urgenti (come la conferma della custodia cautelare).

Scorre la prescrizione durante la sospensione?

No. La prescrizione e il termine della custodia cautelare si congelano durante la sospensione. Riprendono a scorrere dal giorno del rigetto della rimessione o, se accolta, dal giorno in cui il nuovo processo raggiunge lo stato iniziale.

Posso chiedere la scarcerazione durante la sospensione della rimessione?

Sì, perché gli atti urgenti continuano. Puoi chiedere revisione della misura cautelare, e il giudice decide. Però la sospensione non incide sui termini della custodia.

Se la Cassazione accoglie la rimessione, cosa succede al processo?

Il processo si trasferisce al nuovo giudice designato dalla Cassazione, che continua da dove il vecchio giudice l'aveva sospeso. Puoi chiedere la rinnovazione degli atti se le parti lo richiedono.

Quanto dura di solito la sospensione?

Dipende dalla Cassazione. In media 3-8 mesi. La durata non è prevedibile dalla legge, ma dalla celerità della Cassazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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