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Art. 19 c.p.p. – Provvedimenti sulla riunione e separazione
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Le decisioni sulla riunione e la separazione di procedimenti sono prese mediante ordinanza dal giudice anche d'ufficio, previa audizione delle parti interessate.
Ratio
L'articolo 19 stabilisce lo strumento formale e il procedimento per la disposizione di riunione e separazione. La scelta di utilizzare l'ordinanza (non sentenza) riflette il carattere interlocutorio di tali provvedimenti, che non definiscono il merito del procedimento ma ne regolano l'organizzazione. La previsione che il giudice possa agire 'anche di ufficio' conferisce priorità all'esigenza organizzativa e di efficienza su quella della passività giudiziale. L'obbligo di sentire le parti garantisce loro la possibilità di intervenire nel contraddittorio.
Analisi
L'articolo contiene una disposizione breve ma densa. L'ordinanza è lo strumento utilizzato: non una sentenza (che è finale sul merito), non una decreto (che è privo di formalità), ma un atto motivato che disciplina aspetti processuali intermedi. Il giudice ha potere di iniziativa autonoma ('anche di ufficio'), senza essere vincolato a una richiesta delle parti. Tuttavia, deve sentire le parti, garantendo loro il diritto al contraddittorio. Le modalità di audizione rimangono generiche (può essere orale in udienza o per iscritto).
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che il giudice decide di riunire o separare procedimenti pendenti. Esempio: Caio è imputato di due reati connessi, uno già in dibattimento e uno in fase preliminare. Il giudice, ritenendo opportuno riunire i procedimenti per ragioni di efficienza, emana un'ordinanza sentite le parti, disponendo la riunione davanti al tribunale competente per il reato più grave.
Connessioni
L'articolo 19 rimanda agli articoli 17 e 18 che disciplinano riunione e separazione. Si coordina con le disposizioni generali su ordinanze e decreti (articoli 127-136 codice di procedura penale). L'articolo 127 definisce ordinanza come 'atto motivato' con cui il giudice regola questioni processuali. L'impugnazione di ordinanze di riunione e separazione segue le regole ordinarie per i provvedimenti intermedi (ricorso, appello, etc.).
Domande frequenti
L'ordinanza di riunione o separazione può essere impugnata?
Sì, l'ordinanza è un provvedimento intermedio impugnabile secondo le ordinarie regole. Può essere oggetto di ricorso, appello o cassazione secondo le circostanze e lo stato del procedimento (se in primo grado, secondo grado, etc.).
Se il giudice dispone la riunione di ufficio e una parte si oppone, può opporsi efficacemente?
Una volta sentite le parti, il giudice ha comunque potere discrezionale di disporre riunione o separazione secondo la legge. L'opposizione di una parte non è vincolante per il giudice, sebbene debba considerarla nella sua valutazione e motivare l'ordinanza.
L'ordinanza di riunione deve contenere motivazione?
Sì, perché è ordinanza a norma dell'articolo 127 codice di procedura penale, strumento motivato. Deve contenere le ragioni per cui il giudice ritiene opportuna la riunione e le ragioni per cui non determina ritardo nella definizione dei procedimenti.
La sentenza di primo grado che accoglie un ricorso contro ordinanza di separazione può annullare la separazione?
Non direttamente; tuttavia, il giudice di appello o cassazione, se ritiene errata la decisione di separazione, può annullare l'ordinanza e rinviare alla corte di origine per la riunione o altra pronuncia.
Se le parti non si presentano all'udienza, il giudice può comunque pronunciare ordinanza di riunione o separazione?
Il giudice ha comunque il potere di pronunciarsi, poiché il codice richiede che le parti 'sentite', non necessariamente presente. Tuttavia, la migliore pratica è rinviare l'udienza per garantire la presenza e il contraddittorio.