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Art. 7 c.p.p. – Competenza del pretore
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
Abrogato
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In sintesi
L'articolo 7 CPP relativo al giudice di pace è stato abrogato. Sua competenza è stata trasferita a norme successive sulla giurisdizione monocratica.
Ratio
L'articolo 7 CPP era originariamente dedicato alla competenza del pretore (giudice di pace), magistrato di primo grado per reati minori. La sua abrogazione riflette il percorso riformatore della CPP, particolarmente con il d.lgs. 50/1997 che ha introdotto il giudice di pace come figura sostitutiva del pretore. La volontà legislativa era semplificare il linguaggio (abbandonare "pretore") e ricondurre la materia a una normativa unitaria negli articoli 50 ss. CPP, dove il giudice di pace (ora detto giudice monocratico per reati minori) è descritto con preciso elenco di competenze.
Analisi
L'abrogazione comporta che l'articolo 7 non contiene alcuna norma operativa. Non elimina la figura del giudice di pace (che continua a operare), ma rimuove il vecchio articolo dalla CPP, rimandando alle disposizioni successive. Il giudice di pace moderno, disciplinato agli artt. 50-51 CPP, è competente per contravvenzioni (sanzionate con ammenda o arresto fino a 3 mesi), e per delitti con pena non superiore a 5 anni salvo eccezioni. La ragione dell'abrogazione è tecnica: evitare duplicazione normativa. L'art. 50 CPP oggi designa il "giudice monocratico" come termine più generale, includendo il giudice di pace in una struttura ridisegnata.
Quando si applica
L'abrogazione dell'art. 7 non incide sulla pratica giudiziaria: il giudice di pace continua a operare per le sue competenze residuali. Non si applica direttamente l'art. 7, ma si consultano gli artt. 50-51 CPP per identificare quale giudice è competente per reati minori. Applicazione indiretta: quando una parte sostiene l'incompetenza di un giudice, la giurisprudenza rimanda agli artt. 50-51 per determinare se il giudice aveva competenza, non all'art. 7 (che non esiste più).
Connessioni
Articoli correlati: art. 50-51 CPP (giudice di pace, giudice monocratico, competenza residuale per contravvenzioni e delitti minori), art. 4-6 CPP (riparto tra giudici superiori). Decreto legislativo 50/1997 (riforma della giurisdizione di pace). Tema storico: il pretore era figura fondamentale della giustizia di primo grado fino ai riformamenti anni '90. Tema processuale: la scomparsa dell'art. 7 non risolve questioni di interpretazione sulla competenza ratione loci del giudice di pace, rimaste agli artt. 50 ss.
Domande frequenti
Perché l'articolo 7 è stato abrogato?
Per razionalizzare la CPP e evitare duplicazione normativa. La competenza del giudice di pace è ora regolata dagli artt. 50-51 CPP in modo più preciso e aggiornato.
Il giudice di pace esiste ancora?
Sì, continua a operare. L'abrogazione dell'art. 7 non ha abolito la figura, solo rimosso la vecchia norma dalla CPP.
Come si determinano le competenze del giudice di pace oggi?
Consultando gli artt. 50-51 CPP, che elencano contravvenzioni e delitti di lieve entità (pena max 5 anni) entro la sua competenza.
Qual è la differenza tra pretore e giudice di pace?
Il pretore era la figura storica regolata dall'art. 7 abrogato. Il giudice di pace è il suo successore moderno, disciplinato negli artt. 50-51 CPP.
Se una sentenza del giudice di pace è impugnata, quale giudice decide?
Il tribunale ordinario, che esercita il controllo in appello sulle sentenze del giudice di pace.
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