← Torna a Codice del Consumo
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 31 Cod. Consumo – Tutela dei minori

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

**a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l’inesperienza o la credulità;

**b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;

**c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;

**d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Divieto di esortare minori a stipulare contratti tramite televendita
  • Protezione da sfruttamento di inesperienza, credulità e fiducia nei genitori
  • Divieto di mostrare minori in situazioni pericolose
  • Protezione sia morale che fisica del minore

La televendita non deve esortare i minori ad acquistare prodotti e servizi, sfruttando inesperienza, credulità o fiducia nei genitori.

Ratio

L'articolo 31 del Codice del Consumo nasce dal riconoscimento della vulnerabilità dei minori come consumatori. I minori, per loro naturale condizione di sviluppo cognitivo, possiedono una capacità di discernimento inferiore a quella degli adulti e risultano particolarmente esposti all'influenza persuasiva della comunicazione commerciale, in particolare mediante televendita dove manca il contatto diretto.

La norma implementa il principio di protezione sancito dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dai principi dell'Unione europea sulla tutela minorile.

Analisi

Il comma 1 stabilisce il divieto generale: la televendita non deve esortare i minori a stipulare contratti di compravendita o locazione. Il termine "esortare" implica un'azione attiva volta a persuadere, non meramente l'offerta neutra del prodotto.

Le quattro lettere a)-d) declinano le modalità specifiche di violazione: a) sfruttamento dell'inesperienza o credulità; b) persuasione indiretta attraverso i genitori; c) abuso della fiducia riposta in figure autorevolari (genitori, insegnanti); d) esposizione a situazioni pericolose. La violazione di anche una sola lettera configura illecito.

Quando si applica

La norma si applica a qualsiasi comunicazione commerciale tramite televendita diretta al minore o genericamente veicolata su canali frequentati da minori (TV, podcast, social media frequentati da under-18). Include chat live, SMS promozionali, video-calling commerciale.

Non si applica quando il minore è mero spettatore passivo di una comunicazione generale; si applica quando il messaggio è chiaramente rivolto a minori come decisori d'acquisto (es. spot di videogiochi con linguaggio child-friendly e call-to-action diretto).

Connessioni

L'articolo 31 si integra con gli articoli 1-30 (disposizioni generali su televendita), l'articolo 33 (clausole vessatorie) e l'articolo 36 (nullità). Nel diritto della comunicazione, rimanda ai criteri di autodisciplina pubblicitaria gestiti da IAP e ISTITUTO AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA.

A livello sovranazionale, collegato alla Direttiva 2005/29/CE (Unfair Commercial Practices Directive) e alla Direttiva 2010/13/UE (AVMS Audiovisual Media Services). Nel diritto interno, coordina con l'art. 7 d.lgs. 145/2007 (media audiovisivi) e con le linee guida dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Domande frequenti

Se mio figlio, ascoltando uno spot radiofonico, mi chiede di comprargli un prodotto, posso ritenermi protetto dall'art. 31?

Il divieto dell'art. 31 colpisce l'atteggiamento della televendita (esortazione diretta o subdola), non la semplice esposizione del minore. Tuttavia, se l'operatore ha deliberatamente rivolto il messaggio persuasivo al minore sfruttando inesperienza o credulità, il genitore ha diritto di denuncia e il professionista rischia sanzioni.

Cosa significa esattamente 'sfruttare l'inesperienza o la credulità' di un minore?

Significa usare tecniche persuasive che un minore non è in grado di riconoscere come tali (es. promesse irrealistiche, testimonianze false di amici, meccaniche di gamification aggressive). Una presentazione neutra e veritiera del prodotto, anche se attrattiva, non è violazione.

Un'azienda può fare pubblicità su TikTok di un prodotto se sa che molti minori lo usano?

Sì, purché il messaggio non espeditamente rivolto ai minori e non sfruttante inesperienza o credulità minorile. Se il target dichiarato dell'azienda sono gli adulti, il fatto che minori vedano il contenuto non viola l'art. 31. Diverso se il linguaggio, il design e la call-to-action sono evidentemente mirati ai minori.

Quali sanzioni rischiano le aziende che violano l'art. 31?

L'articolo 32 rimanda al regime sanzionatorio per le televendite: sono applicabili sanzioni pecuniarie da 5.000 a 30.000 euro per violazione dell'art. 31, oltre a possibile risarcimento dei danni al minore e azione inibitoria da parte delle associazioni di consumatori.

Se vedo uno spot che penso violi l'art. 31, a chi denuncio?

Puoi ricorrere a: AGCOM (per violazioni audiovisive), ISTITUTO AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA (per autodisciplina), associazioni di consumatori riconosciute (possono intentare azione inibitoria ai sensi dell'art. 37), autorità giudiziaria locale per denuncia penale se il fatto costituisce reato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.