Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 27 Cod. Consumo – Autodisciplina
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina.
*2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall’adire l’Autorità fino alla pronuncia definitiva.
*3. Nel caso in cui il ricorso all’Autorità sia stato già proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato può richiedere all’Autorità la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia dell’organismo di autodisciplina. L’Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo 27 consente alle parti di ricorrere ad organismi privati di autodisciplina per inibire pubblicità ingannevole, in alternativa all'AGCM, con astensione dal ricorso pubblico fino a pronuncia.
Ratio
L'articolo 27 riconosce che la soluzione di controversie pubblicitarie non deve essere monopolio dello Stato (AGCM e magistratura). Consente agli operatori del mercato, agli organi di settore, e ai consumatori di istituire e ricorrere ad organismi privati di autodisciplina (cosiddetti «codici deontologici» o «self-regulatory bodies»). Questo modello favorisce celerità, confidenzialità, expertise tecnico-commerciale, e riduce il carico sulla pubblica amministrazione. Riflette principi di sussidiarietà e autonomia privata nell'organizzazione del mercato.
Analisi
Il comma 1 autorizza il ricorso a organismi volontari e autonomi di autodisciplina. Non specifica quali organismi, ma la prassi italiana riconosce l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Giuri (Giurì dell'Advertising), un organismo privato fondato da IAP (Istituto Autodisciplina Pubblicitaria). Il comma 2 consente alle parti di «convenire» (accordarsi) di astenersi dall'adire l'AGCM fino alla pronuncia dell'autodisciplina, anche dopo avere avviato il ricorso volontario. Il comma 3 regola il caso di sovrannumeraria procedura: se l'AGCM ha già ricevuto ricorso da un terzo, un soggetto interessato può chiedere la sospensione dell'AGCM per non più di 30 giorni, in attesa della pronuncia autodisciplinare. Questo evita duplicazione procedurale e omogeneizza l'esito.
Quando si applica
Un operatore pubblicitario riceve denuncia da un competitor per comparazione ingannevole. Anzichè attendere l'AGCM (180+ giorni), l'azienda propone al competitor di ricorrere al Giurì dell'Advertising, organismo più rapido (decisione in 30-60 giorni). Entrambi convengono di astenersi dall'AGCM (comma 2). Se durante il procedimento autodisciplinare altri ricorrono all'AGCM, il ricorrente originario chiede sospensione dell'AGCM per 30 giorni, permettendo al Giurì di pronunciarsi (comma 3). Una PMI denuncia a AGCM un grande brand per pubblicità ingannevole; il brand propone ricorso al Giurì e chiede all'AGCM sospensione per 30 giorni: se accolta, il Giurì decide prima.
Connessioni
L'articolo 27 si integra con l'articolo 26 (procedimento AGCM), creando un sistema a due binari: amministrativo (pubblico) e autodisciplinare (privato). Rimanda ai codici deontologici e alle carte di auto-regolamentazione settoriale (IAP, Giurì per il settore pubblicitario). A livello europeo, il principio di autodisciplina è riconosciuto dalla direttiva 2005/29/CE e dai codici di condotta UE. Non esclude l'accesso al giudice civile per danni (artt. 114 ss. Codice del Consumo), ma offre meccanismo alternativo per l'inibizione della pubblicità illecita.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 288/2013
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Gazzetta Ufficiale
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è una casa cosmetica che riceve ricorso dal competitor Caio presso il Giurì dell'Advertising: la sua pubblicità per un siero antirughe è contestata come ingannevole per omissione di effetti collaterali e durata limitata dei risultati. Tizio e Caio si accordano (comma 2) per astenersi dal ricorrere all'AGCM e per attendere il pronunciamento del Giurì. Dopo 45 giorni, il Giurì decide che la pubblicità sia in parte ingannevole e ordina correzione. Tizio la implementa immediatamente. Entrambi risolvono senza ricorso pubblico, spendendo meno tempo e denaro.
Caso 2: Sempronio è produttore di bevande energetiche
Una denuncia su pubblicità ingannevole (non specifica sulla caffeina) è presentata sia al Giurì (dall'associazione consumatori) che all'AGCM (da un concorrente). Sempronio chiede all'AGCM sospensione della procedura per 30 giorni in attesa della pronuncia del Giurì (comma 3). Se l'AGCM accoglie, il Giurì decide in 30 giorni e il provvedimento vale anche davanti all'AGCM, evitando due procedimenti paralleli con esiti potenzialmente difformi.
Domande frequenti
Quali sono i principali organismi di autodisciplina pubblicitaria in Italia?
Il Giurì dell'Advertising (fondato da IAP, l'Istituto Autodisciplina Pubblicitaria) è il principale. Sezioni settoriali includono il Giurì per pubblicità radiotelevisiva e il Giurì per il commercio elettronico. Alcuni settori hanno codici propri (farmaci, alimenti, giochi).
Se ricorro al Giurì ma non sono soddisfatto della decisione, posso poi ricorrere all'AGCM?
Dipende dall'accordo iniziale. Se le parti hanno convenuto (comma 2) di astenersi dall'AGCM fino alla pronuncia autodisciplinare, sono vincolate. Se non c'è accordo vincolante, puoi ricorrere all'AGCM, ma l'Autorità terrà conto della pronuncia autodisciplinare nel valutare la questione.
Il Giurì ha lo stesso potere sanzionatorio dell'AGCM?
No. Il Giurì non può infliggere sanzioni pecuniarie. Può ordinare correzione, ritiro della pubblicità, pubblicazione di smentita. Se serve sanzione, occorre ricorso all'AGCM. Il Giurì è strumento di ripristino, non di punizione.
Se ricorro al Giurì, la mia denuncia rimane riservata?
Sì, la procedura è confidenziale, a differenza della procedura AGCM che è pubblica. Questo è vantaggio se non vuoi pubblicità attorno alla controversia. Tuttavia, l'esito (sì/no a inibizione) è spesso pubblicato dal Giurì come precedente.
È obbligatorio ricorrere al Giurì prima dell'AGCM?
No. Puoi ricorrere direttamente all'AGCM se preferisci. Il ricorso autodisciplinare è facoltativo. Tuttavia, è spesso consigliato per celerità e riservatezza; l'AGCM preferisce che controversie semplici siano risolte in autodisciplina.
Fonti consultate: 2 fontei verificate