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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 27 Cod. Consumo – Autodisciplina

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina.

*2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall’adire l’Autorità fino alla pronuncia definitiva.

*3. Nel caso in cui il ricorso all’Autorità sia stato già proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato può richiedere all’Autorità la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia dell’organismo di autodisciplina. L’Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.

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In sintesi

  • Autodisciplina pubblicitaria = soluzione privata alternativa a AGCM, tramite organismi volontari e autonomi
  • Le parti possono ricorrere a organismi autodisciplinari per chiedere inibizione di pubblicità ingannevole e comparativa illecita
  • Se procedura autodisciplinare è avviata, le parti possono astenersi dal ricorrere all'AGCM fino alla pronuncia definitiva
  • Se AGCM procedimento è già avviato, un soggetto interessato può chiedere sospensione fino a 30 giorni in attesa del pronunciamento dell'organismo autodisciplinare
  • Autonomia delle parti nel scegliere risorse alternativa al giudice e all'Autorità Amministrativa

Articolo 27 consente alle parti di ricorrere ad organismi privati di autodisciplina per inibire pubblicità ingannevole, in alternativa all'AGCM, con astensione dal ricorso pubblico fino a pronuncia.

Ratio

L'articolo 27 riconosce che la soluzione di controversie pubblicitarie non deve essere monopolio dello Stato (AGCM e magistratura). Consente agli operatori del mercato, agli organi di settore, e ai consumatori di istituire e ricorrere ad organismi privati di autodisciplina (cosiddetti «codici deontologici» o «self-regulatory bodies»). Questo modello favorisce celerità, confidenzialità, expertise tecnico-commerciale, e riduce il carico sulla pubblica amministrazione. Riflette principi di sussidiarietà e autonomia privata nell'organizzazione del mercato.

Analisi

Il comma 1 autorizza il ricorso a organismi volontari e autonomi di autodisciplina. Non specifica quali organismi, ma la prassi italiana riconosce l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Giuri (Giurì dell'Advertising), un organismo privato fondato da IAP (Istituto Autodisciplina Pubblicitaria). Il comma 2 consente alle parti di «convenire» (accordarsi) di astenersi dall'adire l'AGCM fino alla pronuncia dell'autodisciplina, anche dopo avere avviato il ricorso volontario. Il comma 3 regola il caso di sovrannumeraria procedura: se l'AGCM ha già ricevuto ricorso da un terzo, un soggetto interessato può chiedere la sospensione dell'AGCM per non più di 30 giorni, in attesa della pronuncia autodisciplinare. Questo evita duplicazione procedurale e omogeneizza l'esito.

Quando si applica

Un operatore pubblicitario riceve denuncia da un competitor per comparazione ingannevole. Anzichè attendere l'AGCM (180+ giorni), l'azienda propone al competitor di ricorrere al Giurì dell'Advertising, organismo più rapido (decisione in 30-60 giorni). Entrambi convengono di astenersi dall'AGCM (comma 2). Se durante il procedimento autodisciplinare altri ricorrono all'AGCM, il ricorrente originario chiede sospensione dell'AGCM per 30 giorni, permettendo al Giurì di pronunciarsi (comma 3). Una PMI denuncia a AGCM un grande brand per pubblicità ingannevole; il brand propone ricorso al Giurì e chiede all'AGCM sospensione per 30 giorni: se accolta, il Giurì decide prima.

Connessioni

L'articolo 27 si integra con l'articolo 26 (procedimento AGCM), creando un sistema a due binari: amministrativo (pubblico) e autodisciplinare (privato). Rimanda ai codici deontologici e alle carte di auto-regolamentazione settoriale (IAP, Giurì per il settore pubblicitario). A livello europeo, il principio di autodisciplina è riconosciuto dalla direttiva 2005/29/CE e dai codici di condotta UE. Non esclude l'accesso al giudice civile per danni (artt. 114 ss. Codice del Consumo), ma offre meccanismo alternativo per l'inibizione della pubblicità illecita.

Domande frequenti

Quali sono i principali organismi di autodisciplina pubblicitaria in Italia?

Il Giurì dell'Advertising (fondato da IAP, l'Istituto Autodisciplina Pubblicitaria) è il principale. Sezioni settoriali includono il Giurì per pubblicità radiotelevisiva e il Giurì per il commercio elettronico. Alcuni settori hanno codici propri (farmaci, alimenti, giochi).

Se ricorro al Giurì ma non sono soddisfatto della decisione, posso poi ricorrere all'AGCM?

Dipende dall'accordo iniziale. Se le parti hanno convenuto (comma 2) di astenersi dall'AGCM fino alla pronuncia autodisciplinare, sono vincolate. Se non c'è accordo vincolante, puoi ricorrere all'AGCM, ma l'Autorità terrà conto della pronuncia autodisciplinare nel valutare la questione.

Il Giurì ha lo stesso potere sanzionatorio dell'AGCM?

No. Il Giurì non può infliggere sanzioni pecuniarie. Può ordinare correzione, ritiro della pubblicità, pubblicazione di smentita. Se serve sanzione, occorre ricorso all'AGCM. Il Giurì è strumento di ripristino, non di punizione.

Se ricorro al Giurì, la mia denuncia rimane riservata?

Sì, la procedura è confidenziale, a differenza della procedura AGCM che è pubblica. Questo è vantaggio se non vuoi pubblicità attorno alla controversia. Tuttavia, l'esito (sì/no a inibizione) è spesso pubblicato dal Giurì come precedente.

È obbligatorio ricorrere al Giurì prima dell'AGCM?

No. Puoi ricorrere direttamente all'AGCM se preferisci. Il ricorso autodisciplinare è facoltativo. Tuttavia, è spesso consigliato per celerità e riservatezza; l'AGCM preferisce che controversie semplici siano risolte in autodisciplina.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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Redazione Legge in Chiaro
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