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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 233 C.d.S. – Norme transitorie relative al titolo I

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell’art. 7 deve essere effettuata nel termine di mesi sei dall’entrata in vigore del presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.

2. Le disposizioni di cui all’art. 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1° gennaio 199*4. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.

3. Restano ferme le disposizioni contenute nell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

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In sintesi

  • Parcheggi: la regolamentazione ex art. 7 C.d.S. doveva essere adottata entro 6 mesi dall'entrata in vigore del codice (1° luglio 1993), con applicazione provvisoria delle norme previgenti.
  • Competizioni sportive su strada: le disposizioni ex art. 9 C.d.S. si applicano solo alle gare successive al 1° gennaio 1994; fino ad allora vige il regime previgente.
  • Salvaguardia del D.L. 82/1993: l'art. 14 comma 2 del D.L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito dalla L. 162/1993, rimane in vigore senza deroghe.
  • Funzione di continuità ordinamentale: la norma garantisce che l'avvento del nuovo codice non crei vuoti normativi nelle materie più soggette a regolamentazione locale o settoriale.
  • Collocazione sistematica: l'art. 233 apre il blocco finale delle disposizioni transitorie (artt. 233-239), coordinando la fase di passaggio tra il vecchio e il nuovo assetto del codice.

L'art. 233 C.d.S. fissa le norme transitorie per i parcheggi (6 mesi) e le competizioni sportive su strada (dal 1° gennaio 1994), salvaguardando il D.L. 82/1993.

Ratio

L'articolo 233 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in vigore dal 1° gennaio 1993) si inserisce nel blocco conclusivo delle disposizioni finali e transitorie del codice, che occupa gli articoli da 233 a 239. La sua funzione è eminentemente quella di regolamentare il passaggio dal regime normativo previgente — identificabile principalmente nel vecchio codice della strada di cui al D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e nelle sue disposizioni di attuazione — al nuovo impianto sistematico voluto dal legislatore delegato con il D.Lgs. 285/1992.

Il legislatore ha avvertito l'esigenza di prevedere norme transitorie di dettaglio per quelle materie che richiedevano un periodo di adeguamento più lungo, sia per ragioni organizzative degli enti locali (nel caso dei parcheggi), sia per ragioni di carattere sportivo-organizzativo (nel caso delle competizioni su strada), sia infine per ragioni di coordinamento con la legislazione di urgenza già adottata in materia stradale nei mesi immediatamente successivi all'entrata in vigore del codice.

La ratio complessiva dell'art. 233 è dunque quella della continuità ordinamentale: evitare che l'entrata in vigore del nuovo codice determinasse vuoti normativi o incertezze applicative in settori specifici dove la transizione richiedeva tempi tecnici non immediatamente compatibili con la data del 1° gennaio 1993. Si tratta di una tecnica legislativa consolidata nelle grandi riforme codicistiche, mutuata dal diritto privato (si pensi alle disposizioni transitorie del c.c. del 1942 o alle norme di attuazione del codice di procedura civile) e applicata al diritto della circolazione stradale, che per sua natura intreccia competenze statali, regionali e locali con interessi di carattere sportivo e commerciale.

Va altresì sottolineato che il D.Lgs. 285/1992 fu adottato in esercizio della delega conferita dalla legge 13 maggio 1991, n. 190, la quale imponeva al governo di riformare organicamente la disciplina della circolazione stradale garantendo continuità applicativa. L'art. 233 risponde precisamente a questa esigenza di continuità, calibrando i tempi di adeguamento sulle specificità delle singole materie regolate.

Analisi

Il comma 1 — La regolamentazione dei parcheggi ex art. 7 C.d.S.

Il primo comma dell'art. 233 stabilisce che la regolamentazione dei parcheggi, affidata dall'art. 7 C.d.S. ai comuni nell'ambito dei centri abitati, dovesse essere effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore del codice, dunque entro il 1° luglio 1993. Fino al termine di tale periodo transitorio, si continuavano ad applicare le disposizioni previgenti, vale a dire le norme del D.P.R. 393/1959 e dei regolamenti comunali adottati in base a tale decreto.

L'art. 7 del nuovo C.d.S. introduce una disciplina molto più articolata rispetto al vecchio codice in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, attribuendo ai sindaci poteri di ordinanza assai più estesi e dettagliati: dalla istituzione di zone a traffico limitato (ZTL), alle aree pedonali, alle zone a sosta regolamentata, alle corsie riservate. Si trattava di un sistema che richiedeva agli enti locali una riorganizzazione della segnaletica, una revisione dei propri regolamenti di polizia municipale e, spesso, l'adozione di nuove delibere consiliari. È evidente che imporre tale adeguamento con effetto immediato al 1° gennaio 1993 avrebbe creato notevoli difficoltà pratiche, soprattutto per i comuni di maggiori dimensioni dotati di articolati piani di sosta già operativi.

Il legislatore ha quindi scelto un termine dilatorio di sei mesi, termine che la dottrina ha qualificato come ordinatorio e non perentorio, nel senso che il suo superamento non determinava la decadenza dei provvedimenti comunali adottati oltre tale scadenza né la sopravvivenza indefinita delle norme previgenti. In realtà, la norma transitoria si esauriva nel proprio effetto nel momento in cui ciascun comune adottava i provvedimenti di adeguamento richiesti dall'art. 7, anche se ciò avveniva oltre il termine semestrale. Diversamente opinando, si sarebbe creata una situazione paradossale in cui comuni inadempienti avrebbero goduto a tempo indeterminato del regime previgente, più permissivo sotto certi aspetti quanto ai parcheggi a pagamento.

L'art. 7 C.d.S. va letto in combinato con il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), che all'art. 7 e seguenti specifica le modalità tecniche della segnaletica relativa alle aree di sosta, e con le circolari ministeriali emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) per guidare gli enti locali nel processo di adeguamento. La disposizione transitoria del comma 1 dell'art. 233 deve quindi essere interpretata in modo sistematico con queste fonti secondarie che costituivano il quadro normativo di riferimento per l'attuazione concreta del nuovo regime.

Il comma 2 — Le competizioni sportive su strada ex art. 9 C.d.S.

Il secondo comma dell'art. 233 prevede un differimento ancora più lungo per l'applicazione dell'art. 9 C.d.S., rubricato "Competizioni sportive su strada". Le nuove disposizioni si sarebbero applicate solo alle competizioni sportive svoltesi a partire dal 1° gennaio 1994, vale a dire con un differimento di un intero anno rispetto all'entrata in vigore del codice.

L'art. 9 C.d.S. disciplina le gare e le competizioni sportive che si svolgono su strade aperte alla pubblica circolazione, richiedendo autorizzazioni specifiche da parte delle autorità competenti e l'adozione di misure di sicurezza particolari. La norma si applica a una platea molto vasta di manifestazioni: dalle gare ciclistiche alle corse automobilistiche su circuito cittadino, dalle gare motociclistiche alle prove cronometrate su percorso stradale. Si tratta di eventi che coinvolgono federazioni sportive nazionali (FIGC, FCI, ACI, FMI) e enti locali, e che richiedono una pianificazione con largo anticipo, spesso di mesi o addirittura di anni.

Il differimento al 1° gennaio 1994 era quindi motivato dalla necessità di consentire agli organizzatori sportivi di adeguare i propri regolamenti e le proprie procedure autorizzative al nuovo quadro normativo senza pregiudicare le competizioni già pianificate e le relative autorizzazioni già concesse sotto il regime previgente. Un'applicazione immediata avrebbe rischiato di creare incertezze sulle manifestazioni già programmate per il 1993, con potenziali danni economici per gli organizzatori e per le federazioni.

La scelta del termine del 1° gennaio 1994 non è casuale: corrisponde all'inizio di un nuovo anno sportivo, momento naturale di reset per le pianificazioni federali e per i calendari delle competizioni. Il legislatore ha dunque dimostrato sensibilità verso le esigenze organizzative del mondo sportivo, coordinando la tempistica della riforma con i ritmi propri dell'attività agonistica. Tale sensibilità si riflette anche nelle disposizioni dell'art. 9 C.d.S., che prevede un raccordo specifico con il CONI e con le federazioni sportive nazionali nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni.

Un aspetto di rilievo è che il riferimento alle "disposizioni previgenti" nel comma 2 riguardava non solo il D.P.R. 393/1959 ma anche la normativa secondaria e i protocolli d'intesa tra il Ministero dell'Interno, il Ministero dei Lavori Pubblici e il CONI in materia di competizioni sportive su strada. Tale corpus normativo continuava a regolare le manifestazioni sportive del 1993, garantendo quella continuità applicativa che era l'obiettivo dichiarato delle disposizioni transitorie.

Il comma 3 — Il richiamo all'art. 14 comma 2 del D.L. 82/1993

Il terzo comma dell'art. 233 ha una struttura e una funzione differente rispetto ai commi precedenti: non si tratta di un differimento dell'applicazione di norme del nuovo codice, bensì di una clausola di salvaguardia esplicita di una norma già introdotta nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del D.Lgs. 285/1992 (1° gennaio 1993) e l'emanazione del comma stesso.

Il richiamo è all'art. 14 comma 2 del D.L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 1993, n. 162. Tale decreto-legge fu adottato per far fronte a una serie di problematiche operative emerse nei primi mesi di applicazione del nuovo codice della strada, e l'art. 14 comma 2 interveniva specificamente su profili che si intrecciavano con le norme del C.d.S. già vigenti. La clausola di salvaguardia del comma 3 dell'art. 233 fu introdotta per chiarire che le disposizioni del D.L. 82/1993, pur essendo successive al D.Lgs. 285/1992, non erano abrogate né derogate implicitamente dall'eventuale adozione di provvedimenti attuativi del codice, ma rimanevano autonomamente in vigore.

Si tratta di un esempio di coordinamento tra fonti dello stesso rango (decreti legislativi e decreti-legge) che il legislatore ha ritenuto opportuno esplicitare per evitare dubbi interpretativi. Il principio generale "lex posterior derogat priori" avrebbe potuto indurre interpretazioni errate, considerando che il D.L. 82/1993 era posteriore al D.Lgs. 285/1992 ma anteriore alle disposizioni attuative del codice; la clausola di salvaguardia taglia corto ogni possibile ambiguità, confermando la coesistenza delle due fonti.

Il comma 3 fu aggiunto in sede di conversione o con successivo decreto integrativo e correttivo, come spesso accade per le disposizioni di coordinamento nelle grandi riforme codicistiche. La sua collocazione nell'art. 233, che è la disposizione transitoria di apertura del blocco finale del codice, ne sottolinea la rilevanza sistematica e la funzione di chiusura del cerchio nel raccordo tra il nuovo codice e la legislazione d'urgenza già emanata.

Quando si applica

L'art. 233 C.d.S. è per sua natura una norma temporanea e transitoria, la cui applicazione diretta si è esaurita con il decorso dei termini in esso previsti. I termini del comma 1 (sei mesi dal 1° gennaio 1993, dunque scaduti il 1° luglio 1993) e del comma 2 (fino al 1° gennaio 1994) sono oramai largamente superati. Tuttavia, la norma mantiene rilevanza attuale sotto tre profili.

Profilo storico-interpretativo: ogni qualvolta occorra interpretare atti amministrativi o provvedimenti comunali adottati nel corso del 1993 in materia di regolamentazione dei parcheggi, o autorizzazioni per competizioni sportive su strada concesse per l'anno 1993, l'art. 233 costituisce il quadro normativo di riferimento per stabilire quale regime giuridico fosse applicabile in quel periodo. Ciò può rilevare in contenziosi di lunga durata, in questioni di responsabilità civile relative ad incidenti avvenuti durante competizioni sportive nel 1993, o in controversie amministrative su revoche o annullamenti di provvedimenti comunali.

Profilo sistematico: l'art. 233 rileva nella comprensione del sistema delle disposizioni transitorie del codice. La sua lettura congiunta con gli artt. 234-239 consente di ricostruire l'intera architettura della transizione dal vecchio al nuovo codice, necessaria per ogni studio sistematico del diritto della circolazione stradale. Avvocati e giuristi che si confrontano con questioni di diritto intertemporale in materia stradale non possono prescindere da questa norma.

Profilo della clausola di salvaguardia del comma 3: il richiamo all'art. 14 comma 2 del D.L. 82/1993 mantiene rilievo fintanto che quella norma sia ancora applicabile a fattispecie pendenti o non del tutto esaurite. In linea generale, le clausole di salvaguardia di questo tipo non si esauriscono nel tempo ma continuano a operare come indicatori del rapporto tra le due fonti normative, utili anche ai fini dell'interpretazione delle norme vigenti che siano state influenzate o modificate dalla catena normativa di cui il D.L. 82/1993 faceva parte.

Ambito soggettivo: i destinatari originari della norma erano principalmente i comuni (per il comma 1), le federazioni sportive e gli organizzatori di competizioni (per il comma 2), e l'amministrazione statale (per il comma 3). La norma non si rivolgeva direttamente agli utenti della strada, sebbene le sue disposizioni producessero effetti indiretti su questi ultimi attraverso la definizione del regime giuridico applicabile ai parcheggi e alle competizioni sportive.

Connessioni

Connessioni interne al Codice della Strada: l'art. 233 richiama espressamente gli artt. 7 e 9 del C.d.S., che ne costituiscono i riferimenti normativi principali. L'art. 7 disciplina la regolamentazione della circolazione nei centri abitati con particolare riguardo alle aree di sosta a pagamento, alle zone a traffico limitato e alle aree pedonali. L'art. 9 regola le competizioni sportive su strada, introducendo un sistema di autorizzazioni e controlli più stringente rispetto al passato. Entrambe le norme devono essere lette in combinato con il regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992), che ne specifica le modalità attuative.

Nel blocco delle disposizioni transitorie, l'art. 233 si collega agli artt. 234 (norme transitorie relative al titolo II), 235 (norme transitorie relative al titolo III), 236 (norme transitorie relative al titolo IV), 237 (norme transitorie relative al titolo V), 238 (norme transitorie relative al titolo VI) e 239 (disposizioni transitorie finali). Insieme, questi articoli formano un sistema organico di norme transitorie che ha gestito il passaggio dal D.P.R. 393/1959 al D.Lgs. 285/1992 in modo ordinato e senza vuoti normativi.

Connessioni esterne al Codice della Strada: il comma 3 collega l'art. 233 al D.L. 29 marzo 1993, n. 82, e alla legge di conversione 27 maggio 1993, n. 162. Questo decreto-legge interveniva su una serie di materie del codice della strada, tra cui le patenti di guida, la revisione dei veicoli e le sanzioni amministrative, ed è emblematico di come nei mesi immediatamente successivi all'entrata in vigore del D.Lgs. 285/1992 il legislatore abbia dovuto intervenire ripetutamente per correggere e integrare il nuovo impianto codicistico.

L'art. 233 si raccorda altresì con la legge 13 maggio 1991, n. 190, che costituisce la legge delega sulla cui base fu emanato il D.Lgs. 285/1992, e con il regolamento di attuazione D.P.R. 495/1992. Questi tre atti normativi — la delega, il codice e il regolamento — formano il nucleo fondamentale del nuovo diritto della circolazione stradale, di cui l'art. 233 è parte integrante nella sua funzione di raccordo con il regime previgente.

Sul piano del diritto amministrativo generale, le disposizioni transitorie dell'art. 233 si collegano ai principi generali in materia di successione di leggi nel tempo, e in particolare al principio di continuità dell'ordinamento giuridico e al principio del legittimo affidamento degli amministrati, che impone di non applicare retroattivamente le nuove norme a situazioni consolidate sotto il regime previgente. Questi principi, elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza amministrativa italiana, trovano nell'art. 233 un'applicazione concreta e settoriale.

Infine, occorre segnalare il collegamento con la normativa sportiva. Le federazioni sportive nazionali interessate (in primis Automobile Club d'Italia — ACI —, Federazione Ciclistica Italiana — FCI — e Federazione Motociclistica Italiana — FMI —) avevano adottato propri regolamenti interni per la gestione delle competizioni su strada, regolamenti che dovevano coordinarsi con il regime transitorio dell'art. 233 comma 2. Il CONI, come organo di vertice dello sport italiano, aveva un ruolo di coordinamento in questa fase transitoria, garantendo che le federazioni adeguassero i propri regolamenti alle nuove prescrizioni dell'art. 9 C.d.S. entro il termine del 1° gennaio 1994.

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 233 del Codice della Strada?

L'art. 233 C.d.S. contiene le norme transitorie relative al Titolo I del codice. Disciplina tre profili: il termine di sei mesi per l'adeguamento dei comuni alla nuova regolamentazione dei parcheggi ex art. 7 (con applicazione provvisoria delle norme previgenti), il differimento al 1° gennaio 1994 delle nuove disposizioni sulle competizioni sportive su strada ex art. 9, e la salvaguardia dell'art. 14 comma 2 del D.L. 82/1993.

Qual era il termine per adeguare la regolamentazione dei parcheggi al nuovo Codice della Strada?

Secondo il comma 1 dell'art. 233 C.d.S., i comuni dovevano adeguare la regolamentazione dei parcheggi alle nuove disposizioni dell'art. 7 entro sei mesi dall'entrata in vigore del codice (1° gennaio 1993), dunque entro il 1° luglio 1993. Fino a quella data continuavano ad applicarsi le disposizioni previgenti del D.P.R. 393/1959.

Le disposizioni sulle competizioni sportive su strada si applicavano già dal 1993?

No. Il comma 2 dell'art. 233 C.d.S. stabiliva espressamente che le nuove disposizioni dell'art. 9 C.d.S. in materia di competizioni sportive su strada si applicavano solo alle manifestazioni svoltesi a partire dal 1° gennaio 1994. Per tutto il 1993 continuavano ad applicarsi le norme previgenti, a tutela degli organizzatori che avevano già pianificato e autorizzato le gare sotto il vecchio regime.

Cosa prevedeva l'art. 14 comma 2 del D.L. 82/1993 richiamato dall'art. 233 C.d.S.?

L'art. 14 comma 2 del D.L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, interveniva su specifici profili operativi del codice della strada emersi nei primi mesi di applicazione. Il comma 3 dell'art. 233 C.d.S. ne garantisce la vigenza, precisando che tale norma 'resta ferma' e non è tacitamente abrogata né derogata dalla normativa attuativa del nuovo codice.

Le norme transitorie dell'art. 233 C.d.S. sono ancora rilevanti oggi?

I termini temporali previsti dai commi 1 e 2 sono ampiamente scaduti (rispettivamente nel luglio 1993 e nel gennaio 1994). Tuttavia, l'art. 233 mantiene rilievo storico-interpretativo per controversie relative a fatti avvenuti nel periodo transitorio, e sistematico per la comprensione dell'architettura del codice. La clausola di salvaguardia del comma 3 rileva inoltre nel coordinamento tra il D.Lgs. 285/1992 e il D.L. 82/1993.

In quale contesto sistematico si colloca l'art. 233 C.d.S.?

L'art. 233 apre il blocco delle disposizioni transitorie finali del Codice della Strada (artt. 233-239), che gestisce la transizione dal vecchio regime del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, al nuovo impianto del D.Lgs. 285/1992. Ogni articolo del blocco 233-239 regola la fase transitoria per i diversi titoli del codice, garantendo continuità ordinamentale ed evitando vuoti normativi nelle materie disciplinate dal nuovo codice.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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Redazione Legge in Chiaro
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