Art. 152 C.d.S. – Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l’uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna.
1-bis. [Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di marcia, è obbligatorio l’uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione] (abrogato).
1-ter. [Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è obbligatorio l’uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d’ingombro] (abrogato).
2. [Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall’illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza] (abrogato).
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.
In sintesi
Fuori dai centri abitati è obbligatorio l'uso di luci di posizione e anabbaglianti; per moto e ciclomotori anche in città. Sanzione da 35 a 143 euro.
Ratio
La norma persegue la finalità di garantire la visibilità dei veicoli durante la circolazione, riducendo il rischio di collisioni frontali e laterali, in particolare nelle condizioni di scarsa luminosità tipiche delle strade extraurbane. L'estensione dell'obbligo ai motocicli e ciclomotori anche in ambito urbano risponde alla maggiore vulnerabilità di queste categorie di utenti della strada e alla loro minore percettibilità visiva rispetto agli altri veicoli.
Analisi
Il comma 1 dell'art. 152 C.d.S. definisce l'obbligo di illuminazione durante la marcia articolandolo su due livelli: uno generale per i veicoli a motore extraurbani e uno rafforzato per i motoveicoli. L'eccezione per i veicoli storici iscritti nei registri ufficiali riconosce le oggettive difficoltà tecniche di adeguamento di mezzi d'epoca agli standard illuminotecnici moderni. La previsione delle luci di marcia diurna (DRL — Daytime Running Lights) come alternativa recepisce la normativa europea (Direttiva 2008/89/CE e Regolamento ECE-R87) che ha progressivamente introdotto tale dispositivo come strumento equivalente di visibilità. Il comma 2 è stato abrogato, eliminando una previsione che disciplinava ulteriori obblighi ora assorbiti da normativa speciale.
Quando si applica
L'obbligo scatta ogni volta che un veicolo a motore circola fuori dai centri abitati, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche o di illuminazione ambientale: anche in pieno giorno e con cielo sereno, le luci devono essere accese. Per i ciclomotori e motocicli l'obbligo opera invece in qualsiasi contesto stradale, urbano ed extraurbano, senza eccezioni legate alla luminosità. Non si applica, fuori dai centri abitati, ai veicoli storici dotati di certificazione dei registri indicati dalla norma. Le luci di marcia diurna sono ammesse in sostituzione solo se il veicolo ne è tecnicamente equipaggiato e non ricorrono le condizioni dell'art. 153, comma 1, che impone i proiettori abbaglianti.
Connessioni
L'art. 152 va letto in coordinamento con l'art. 153 C.d.S., che disciplina l'uso dei proiettori abbaglianti e i casi in cui questi sono obbligatori o vietati, costituendo il naturale complemento della disciplina illuminotecnica dei veicoli. Rilevante è anche il rinvio all'art. 79 C.d.S. e al relativo Regolamento, che fissano i requisiti tecnici dei dispositivi luminosi omologati. Sul piano sanzionatorio, la norma si collega all'art. 198 C.d.S. in tema di concorso di violazioni. Per i veicoli storici occorre considerare la disciplina speciale del D.M. 17 dicembre 2009 sui veicoli d'epoca e dei regolamenti delle federazioni di settore (ACI-ASI, FMI).
Domande frequenti
Devo tenere le luci accese di giorno fuori città?
Sì. L'art. 152 C.d.S. impone l'uso delle luci di posizione e degli anabbaglianti (o in alternativa i DRL, se presenti) durante la marcia fuori dai centri abitati indipendentemente dall'ora del giorno o dalle condizioni meteo.
In moto devo accendere le luci anche in città?
Sì. Per ciclomotori e motocicli l'obbligo di illuminazione durante la marcia vale sia fuori che dentro i centri abitati, senza eccezioni legate alla luminosità ambientale.
Posso usare le luci diurne (DRL) al posto degli anabbaglianti?
Sì, ma solo se il veicolo è tecnicamente equipaggiato con DRL omologati e non ricorrono le condizioni dell'art. 153, comma 1, C.d.S. che impongono i proiettori abbaglianti (es. gallerie buie, scarsa visibilità).
Qual è la multa per chi circola senza luci obbligatorie?
La sanzione amministrativa va da 35 a 143 euro. Se si paga entro 5 giorni dalla contestazione si applica la riduzione del 30% prevista dall'art. 202-bis C.d.S.
I veicoli storici sono esenti dall'obbligo delle luci fuori città?
Sì. I veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI sono espressamente esentati dall'obbligo di illuminazione obbligatoria durante la marcia fuori dai centri abitati.
Le sole luci di posizione sono sufficienti fuori dai centri abitati?
No. La norma richiede sia le luci di posizione sia i proiettori anabbaglianti (o i DRL se disponibili). Le sole luci di posizione non soddisfano l'obbligo e costituiscono violazione dell'art. 152 C.d.S.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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