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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 151 C.d.S. – Definizioni relative alle segnalazioni visive e all’illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;

b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;

c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l’illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;

d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;

e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;

f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;

g) dispositivo d’illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore;

h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;

i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;

l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;

m) luce d’ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;

n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;

o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;

p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;

p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;

p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l’avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna;

p-quater) luci d’angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimità dell’angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare;

p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante;

p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all’articolo 177;

p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d’opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Proiettori di illuminazione: la norma distingue il proiettore di profondità (abbagliante), il proiettore anabbagliante e il fendinebbia anteriore, ciascuno con funzione specifica in base alle condizioni di visibilità e di marcia.
  • Luci di segnalazione della posizione e dell'ingombro: le luci di posizione (anteriore, posteriore e laterale) e le luci d'ingombro segnalano agli altri utenti la presenza e le dimensioni del veicolo, anche in sosta.
  • Dispositivi di pericolo e direzione: gli indicatori di direzione a luci intermittenti e la segnalazione luminosa di pericolo (quattro frecce simultanee) garantiscono la comunicazione tempestiva delle intenzioni di manovra e delle situazioni di emergenza.
  • Catadiottri e pannelli retroriflettenti: i catadiottri, i pannelli retroriflettenti e fluorescenti e le strisce retroriflettenti segnalano passivamente la presenza del veicolo, con obblighi differenziati per categorie speciali (es. veicoli pesanti, rimorchi).
  • Luci di marcia diurna (DRL): introdotte dalla lettera p-ter, le luci diurne aumentano la visibilità del veicolo durante il giorno, allineando la normativa italiana alle direttive europee sulla sicurezza attiva.

Definisce i dispositivi luminosi e catadiottri dei veicoli a motore e rimorchi ai fini della segnalazione visiva e dell'illuminazione stradale.

Ratio

L'articolo 151 C.d.S. assolve una funzione definitoria fondamentale all'interno del Titolo VI del Codice della Strada, dedicato ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione. Il legislatore ha inteso fornire un lessico tecnico univoco che consenta un'applicazione uniforme delle norme successive in materia di omologazione, installazione e uso dei dispositivi luminosi. La chiarezza definitoria è presupposto logico-giuridico indispensabile per l'accertamento delle infrazioni e per la corretta lettura dei regolamenti attuativi.

Analisi

La norma elenca diciassette definizioni (lettere da a a p-ter), suddivisibili in tre macro-categorie: (i) dispositivi di illuminazione attiva della sede stradale (proiettori di profondità, anabbaglianti, fendinebbia, retromarcia); (ii) dispositivi di segnalazione della presenza e dello stato del veicolo (luci di posizione, di sosta, d'ingombro, di arresto, per nebbia posteriore, indicatori di direzione, segnalazione di pericolo, luce targa); (iii) dispositivi a luce riflessa o passiva (catadiottri, pannelli retroriflettenti e fluorescenti, strisce retroriflettenti). Le lettere p-bis e p-ter sono state aggiunte in sede di recepimento di direttive europee, confermando la natura evolutiva della disposizione. Le luci di marcia diurna (DRL — Daytime Running Lights) di cui alla lettera p-ter recepiscono il Regolamento UNECE n. 87 e la Direttiva 2008/89/CE.

Quando si applica

Le definizioni dell'art. 151 si applicano ogniqualvolta occorra interpretare le disposizioni del Titolo VI del Codice della Strada (artt. 151-162) relative all'obbligo di installazione, alle condizioni d'uso e all'omologazione dei dispositivi luminosi su veicoli a motore e rimorchi circolanti su strade aperte al pubblico transito. Rilevano altresì in sede di accertamento di violazioni amministrative (es. uso scorretto di abbaglianti, assenza di catadiottri prescritti) e in sede di perizia tecnica in procedimenti civili o penali conseguenti a sinistri stradali.

Connessioni

L'art. 151 va letto in combinato disposto con gli artt. 152-162 C.d.S. che disciplinano le condizioni d'uso dei singoli dispositivi, nonché con il D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione), in particolare gli artt. 213-225, che ne specificano i requisiti tecnici e le omologazioni. Sul piano sovranazionale, le definizioni si raccordano con i Regolamenti UNECE (nn. 1, 7, 23, 38, 48, 87, 91, 104) e con le direttive del Parlamento europeo in materia di sicurezza dei veicoli a motore. Rilevante anche il collegamento con il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 212, che ha introdotto le luci di marcia diurna nell'ordinamento italiano.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra proiettore di profondità e proiettore anabbagliante?

Il proiettore di profondità (abbagliante) illumina in profondità la strada antistante senza limitazioni di fascio luminoso; il proiettore anabbagliante, invece, è progettato per illuminare la strada anteriore senza abbagliare i conducenti che provengono in senso opposto o chi precede. L'uso degli abbaglianti è consentito solo in assenza di altri veicoli o quando la distanza è tale da non arrecare disturbo.

Quando è obbligatorio usare il proiettore fendinebbia anteriore?

Il fendinebbia anteriore non è sempre obbligatorio, ma è consentito — e talvolta raccomandato — in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia intensa o nubi di polvere che riducano significativamente la visibilità. Il suo utilizzo al di fuori di tali condizioni (es. con tempo sereno) costituisce violazione dell'art. 153 C.d.S.

Cosa si intende per 'segnalazione luminosa di pericolo' e quando va usata?

La segnalazione luminosa di pericolo consiste nel funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori di direzione (le cosiddette 'quattro frecce'). Va attivata in caso di emergenza o pericolo imminente per sé e per gli altri utenti: veicolo fermo sulla carreggiata, coda improvvisa in autostrada, traino di altro veicolo. L'art. 162 C.d.S. ne disciplina le condizioni d'uso.

I catadiottri sono obbligatori su tutti i veicoli?

Sì, i catadiottri (dispositivi a luce riflessa) sono obbligatori su tutti i veicoli a motore e rimorchi, sebbene con specifiche tecniche differenziate per categoria. Sui rimorchi e sui veicoli pesanti l'obbligo è più esteso e include anche pannelli retroriflettenti e fluorescenti (lett. p) e strisce retroriflettenti (lett. p-bis), come previsto dal Regolamento di attuazione e dai Regolamenti UNECE.

Cosa sono le luci di marcia diurna (DRL) e sono obbligatorie?

Le luci di marcia diurna (Daytime Running Lights — DRL), definite dalla lettera p-ter come dispositivo per aumentare la visibilità diurna anteriore del veicolo, sono obbligatorie sui nuovi veicoli omologati secondo le direttive europee vigenti (a partire generalmente dal 2011 per autovetture e dal 2012 per veicoli commerciali). Per i veicoli già in circolazione privi di DRL di serie, l'obbligo non opera retroattivamente, ma è sempre consigliato l'uso dei proiettori anabbaglianti in sostituzione.

Qual è la differenza tra luce di posizione e luce di sosta?

Le luci di posizione (lett. h) segnalano la presenza e la larghezza del veicolo quando è in marcia o comunque non in sosta prolungata. La luce di sosta (lett. l) è invece un dispositivo specifico che segnala la presenza del veicolo parcheggiato in un centro abitato, sostituendo in tale contesto le luci di posizione. Non tutti i veicoli sono dotati di luce di sosta separata; in assenza, vanno usate le luci di posizione ordinarie.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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