Art. 150 C.d.S. – Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Quando l’incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è ostacolato e non può tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso.
2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l’incrocio con altri veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada è tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia.
3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta di veicoli appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve essere eseguita dal conducente del veicolo che procede in discesa, a meno che non sia manifestamente più agevole per il conducente del veicolo che procede in salita, in particolare se quest’ultimo si trovi in prossimità di una piazzola.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.
5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica l’art. 149, commi 5 e 6.
In sintesi
Disciplina l'incrocio tra veicoli in passaggi ingombrati o su strade di montagna, stabilendo chi deve fermarsi o fare retromarcia.
Ratio
L'art. 150 C.d.S. risponde a un'esigenza di sicurezza stradale in contesti fisicamente critici: i passaggi ristretti per lavori o ostacoli accidentali e le strade di montagna a carreggiata unica rappresentano scenari in cui il normale principio della corsia di marcia cede il posto a regole di precedenza speciali. La norma mira a prevenire situazioni di stallo e a ridurre il rischio di manovre azzardate in ambienti dove gli errori di guida possono avere conseguenze gravi.
Analisi
Il comma 1 riguarda i passaggi ingombrati in genere: la regola di base è che chi non riesce a tenersi al margine destro — perché l'ostacolo è sul proprio lato — deve cedere il passo. Il comma 2 introduce la disciplina specifica per le strade di montagna o a forte pendenza, dove la pendenza stessa aumenta la difficoltà di manovra: il conducente in discesa è normalmente tenuto a fermarsi, poiché dispone di una visibilità maggiore e di un controllo del veicolo fisicamente più difficile in retromarcia; fa eccezione il caso in cui il conducente in salita abbia già a disposizione una piazzola. Il comma 3 detta la gerarchia per la retromarcia secondo criteri oggettivi (complessità del mezzo, massa, categoria), privilegiando i veicoli più difficili da manovrare; a parità di categoria, retrocede chi è in discesa, poiché la retromarcia in discesa è generalmente più rischiosa e difficoltosa. Il comma 4 fissa la sanzione pecuniaria, mentre il comma 5 richiama le sanzioni accessorie dell'art. 149.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che due veicoli si trovano l'uno di fronte all'altro su una strada non percorribile contemporaneamente in senso inverso: lavori in corso che restringono la carreggiata, veicoli in sosta che occupano parte della sede stradale, frane o detriti, oppure tratti di montagna con carreggiata ridotta. È irrilevante che la strada sia pubblica o privata aperta al pubblico transito, purché sia soggetta al Codice della Strada. Il criterio della «forte pendenza» non è definito numericamente dalla norma e va valutato in concreto, tenendo conto della larghezza della carreggiata e della difficoltà di manovra che ne deriva.
Connessioni
L'art. 150 va letto in combinato disposto con l'art. 149 C.d.S. (incrocio tra veicoli), richiamato espressamente ai commi 4 e 5, che disciplina le regole generali di precedenza agli incroci e le sanzioni accessorie (come la decurtazione di punti dalla patente). Rileva inoltre l'art. 154 C.d.S. in tema di retromarcia, che impone al conducente di assicurarsi di non creare pericolo. Sul piano della responsabilità civile, la violazione dell'art. 150 costituisce un elemento rilevante ai sensi dell'art. 2054 c.c. per la determinazione del concorso di colpa tra i conducenti coinvolti in un sinistro avvenuto in tali circostanze.
Domande frequenti
Chi deve cedere il passo quando due auto si incrociano su una strada di montagna stretta?
Di norma deve fermarsi e accostarsi al margine destro — o spostarsi sulla piazzola se disponibile — il conducente che procede in discesa. Fa eccezione il caso in cui il conducente in salita abbia già una piazzola a disposizione: in quel caso è lui a doversi fermare su di essa, evitando così la necessità di una retromarcia da parte di chiunque.
Cosa succede se nessuno dei due conducenti vuole fare retromarcia?
La norma stabilisce una gerarchia precisa per stabilire chi deve retrocedere: prima i veicoli per complessità (complessi di veicoli > veicoli singoli), poi per massa (oltre 3,5 t > fino a 3,5 t), poi per categoria (autobus > autocarri). A parità di categoria, retrocede il conducente in discesa, salvo che la manovra sia manifestamente più agevole per quello in salita. Il conducente che viola queste regole rischia una sanzione da 35 a 143 euro.
La regola dell'art. 150 vale solo sulle strade di montagna?
No. Il comma 1 si applica a qualsiasi strada in cui l'incrocio sia impedito da lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, indipendentemente dall'orografia. I commi 2 e 3, invece, introducono regole specifiche per strade di montagna o a forte pendenza, dove la pendenza stessa rende più complessa e rischiosa la manovra.
Qual è la sanzione per chi viola l'art. 150 del Codice della Strada?
La violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 35 a 143 euro. Si applicano inoltre le conseguenze previste dall'art. 149, commi 5 e 6 C.d.S., che includono la decurtazione di punti dalla patente di guida.
Un furgone da 3 t e un camion da 10 t si incontrano su un tratto a senso unico alternato: chi retrocede?
Poiché i due veicoli appartengono a categorie diverse per massa (il camion supera i 3,5 t, il furgone no), è il furgone — il veicolo di massa inferiore — a dover cedere il passo ed eseguire la retromarcia, in base alla gerarchia stabilita dal comma 3 dell'art. 150 C.d.S.
La violazione dell'art. 150 può influire sulla responsabilità in caso di incidente?
Sì. In sede civile, la violazione dell'art. 150 costituisce un elemento rilevante per la valutazione del concorso di colpa tra i conducenti ai sensi dell'art. 2054 c.c. Il giudice può attribuire una percentuale di responsabilità maggiore al conducente che non ha rispettato l'obbligo di fermarsi o retrocedere secondo le regole della norma.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.