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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 148 C.d.S. – Sorpasso

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.

2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:

a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;

b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;

c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;

d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell’utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l’utente da sorpassare.

3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l’apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.

4. L’utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densità della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest’ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all’osservanza di quest’ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.

6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di intralcio ai veicoli più rapidi che sopraggiungono da tergo.

7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.

8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati.

9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a destra è vietato.

10. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.

11. È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.

12. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso è, però, consentito:

a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;

b) quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall’apposita segnaletica orizzontale;

c) quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;

d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.

13. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia regolata da semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.

14. È vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti, anche nelle strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto dall’apposito segnale.

15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60. Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Definizione di sorpasso: manovra con cui un veicolo supera un altro veicolo, animale o pedone in movimento o fermi sulla propria corsia o parte di carreggiata.
  • Obblighi preliminari del sorpassante: verifica della visibilità sufficiente, assenza di altri sorpassi in corso da parte di veicoli che precedono o seguono, e spazio libero adeguato tenendo conto delle velocità relative e del traffico contrario.
  • Divieti assoluti di sorpasso: in curva e in dosso (salvo corsia delimitata e visibilità sufficiente), nelle intersezioni (salvo precedenza o area urbana con almeno 2 corsie per senso), sui passaggi a livello, in galleria, in caso di nebbia o scarsa visibilità, e sempre a destra (salvo segnalazione di svolta a sinistra o file parallele).
  • Obblighi dell'utente sorpassato: agevolare la manovra senza accelerare; sulle strade a corsia unica per senso di marcia, tenersi il più possibile a destra.
  • Sanzioni: da 171 a 685 euro per le violazioni generali (commi 1-6, 3, 4, 5); da 343 a 1.371 euro per le violazioni dei divieti specifici di cui ai commi 7 e 8.

L'art. 148 CdS disciplina il sorpasso: condizioni di esecuzione, divieti specifici, obbligo di agevolare la manovra e sanzioni fino a 1.371 euro.

Ratio

L'art. 148 del Codice della Strada risponde all'esigenza di contemperare la fluidità della circolazione con la sicurezza stradale. Il sorpasso è statisticamente tra le manovre più pericolose: comporta l'occupazione temporanea della corsia opposta, l'esposizione al traffico proveniente in senso contrario e l'interazione ravvicinata con il veicolo sorpassato. Il legislatore ha quindi costruito un sistema di regole preventive (accertamenti obbligatori prima del sorpasso), esecutive (modalità della manovra) e di divieto assoluto nei contesti a maggior rischio, affiancato da sanzioni graduate in base alla gravità della violazione.

Analisi

Il comma 2 elenca quattro condizioni che il conducente deve verificare prima di iniziare il sorpasso: visibilità adeguata, assenza di segnalazione di sorpasso da parte del veicolo che precede, assenza di sorpassi già iniziati da veicoli a sinistra, e spazio libero sufficiente. Si tratta di una valutazione di carattere soggettivo-oggettivo: il conducente deve compiere una prognosi in concreto, tenendo conto della propria velocità, di quella del veicolo da sorpassare e del traffico che sopraggiunge. Il comma 3 disciplina la fase esecutiva: segnalazione preventiva, spostamento a sinistra, superamento rapido con adeguata distanza laterale, rientro a destra appena possibile. Il comma 7 individua i divieti tassativi, tra cui spicca il sorpasso in curva o in dosso — derogabile solo in presenza di corsia delimitata da strisce e visibilità sufficiente — e il divieto in galleria, assoluto. Il comma 8 vieta il sorpasso a destra in via generale, con la sola eccezione della segnalazione di svolta a sinistra del veicolo precedente o della circolazione in file parallele.

Quando si applica

La norma si applica a tutti i veicoli a motore e non a motore che circolano su strade pubbliche o equiparate. I divieti del comma 7 operano indipendentemente dalla presenza di segnaletica orizzontale (salvo la specifica deroga in curva/dosso), mentre i divieti del comma 8 riguardano qualsiasi tipo di carreggiata. In ambito urbano, il comma 7 lett. b) prevede una deroga per le intersezioni quando si circola su strade con almeno due corsie per senso di marcia, rendendo il sorpasso consentito anche in corrispondenza di incroci purché la geometria stradale lo permetta in sicurezza. Il comma 5 introduce un obbligo speciale per i veicoli lenti o ingombranti: rallentare e cedere il passo ai veicoli che seguono quando il sorpasso risulta difficoltoso.

Connessioni

L'art. 148 va letto in coordinamento con diverse altre disposizioni del Codice della Strada e del sistema sanzionatorio. L'art. 143 CdS disciplina la posizione dei veicoli sulla carreggiata e il mantenimento della destra, norma complementare agli obblighi del sorpassato. L'art. 145 regolamenta le precedenze nelle intersezioni, rilevante per la deroga del comma 7 lett. b). L'art. 146 CdS sull'obbligo di rispettare la segnaletica orizzontale interagisce con le strisce di mezzeria continue o discontinue che segnalano i divieti di sorpasso. Sul piano sanzionatorio, le violazioni più gravi (commi 7 e 8) possono, in caso di incidente con lesioni o danni, concorrere con le fattispecie di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) o lesioni personali stradali gravi (art. 590-bis c.p.), con conseguente applicazione delle pene accessorie della sospensione e revoca della patente. In caso di recidiva nel biennio, trovano applicazione le sanzioni accessorie previste dall'art. 126-bis CdS (decurtazione di punti dalla patente).

Domande frequenti

Cosa rischio se sorpasso in curva?

Il sorpasso in curva è vietato dall'art. 148 comma 7 lett. a) CdS salvo che la corsia sia delimitata da strisce e la visibilità sia sufficiente. La violazione comporta una sanzione amministrativa da 343 a 1.371 euro e la decurtazione di punti dalla patente. In caso di incidente con lesioni, si possono aggiungere conseguenze penali ai sensi dell'art. 590-bis o 589-bis c.p.

È sempre vietato sorpassare a destra?

Sì, il comma 8 dell'art. 148 CdS vieta in via generale il sorpasso a destra. Le uniche eccezioni sono: (1) il veicolo da sorpassare ha segnalato di voler svoltare a sinistra; (2) si circola in file parallele. La violazione è sanzionata da 343 a 1.371 euro.

Chi deve agevolare il sorpasso, chi sorpassa o chi viene sorpassato?

Entrambi hanno obblighi distinti. Chi sorpassa deve segnalare, spostarsi a sinistra, superare rapidamente e rientrare a destra appena possibile (comma 3). Chi viene sorpassato deve agevolare la manovra, non accelerare e, su strada a corsia unica per senso di marcia, tenersi il più vicino possibile al margine destro (comma 4).

Posso sorpassare in galleria?

No. L'art. 148 comma 7 lett. f) vieta il sorpasso in galleria in modo assoluto, senza eccezioni. La violazione è sanzionata da 343 a 1.371 euro.

Posso sorpassare in un'intersezione?

In linea generale no, ma il comma 7 lett. b) prevede due eccezioni: si può sorpassare in intersezione se si circola su una strada con diritto di precedenza oppure in area urbana su carreggiate con almeno due corsie per senso di marcia.

Qual è la differenza di sanzione tra le varie violazioni dell'art. 148 CdS?

Le violazioni delle norme generali (commi 1-6, relativi a modalità esecutive e obblighi di base) sono sanzionate da 171 a 685 euro. Le violazioni dei divieti specifici elencati nei commi 7 (luoghi vietati) e 8 (sorpasso a destra) sono sanzionate più gravemente, da 343 a 1.371 euro, in ragione del maggiore pericolo che tali manovre comportano.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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