Art. 95 C.d.S. – Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di circolazione
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, all’atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni.
1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
2. [L’estratto della carta di circolazione può essere rilasciato dall’ufficio dalla Direzione generale della M.C.T.C., con le modalità previste all’art. 92] (abrogato).
3. [In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione l’intestatario deve, entro quarantotto ore dalla constatazione, farne denuncia agli organi di polizia che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta] (abrogato).
4. [L’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., previa presentazione della ricevuta e della dichiarazione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e alla legge 11 maggio 1971, n. 390, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di trenta giorni] (abrogato).
5. [Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma 3 senza che la carta di circolazione sia stata rinvenuta, l’intestatario deve richiedere una nuova immatricolazione] (abrogato).
6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
7. Chiunque circola senza avere con sé l’estratto della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85.
In sintesi
L'art. 95 del Codice della Strada disciplina la carta provvisoria di circolazione, valida fino a 90 giorni, e le sanzioni per chi circola senza averla.
Ratio della norma
L'articolo 95 del Codice della Strada risponde a un'esigenza pratica e organizzativa: nelle fasi di immatricolazione di un veicolo può accadere che la carta di circolazione definitiva non sia disponibile contestualmente all'assegnazione della targa. La norma colma questo vuoto temporaneo con uno strumento provvisorio, garantendo che il veicolo possa circolare legittimamente già dal primo giorno. L'obiettivo è bilanciare la fluidità delle pratiche amministrative con la necessità di assicurare che ogni veicolo in circolazione disponga di un documento identificativo valido, a tutela della sicurezza stradale e della certezza dei controlli.
Analisi del testo
Il comma 1 attribuisce all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri il compito di rilasciare la carta provvisoria di circolazione al momento dell'immatricolazione, quando la carta definitiva non è ancora disponibile. La validità massima è fissata in novanta giorni, termine entro il quale si presume che la documentazione definitiva possa essere emessa. Il comma 1-bis, introdotto in sede di aggiornamento normativo, affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione del procedimento per il rilascio del duplicato della carta di circolazione attraverso sistemi informatici, con esplicito riferimento alla semplificazione amministrativa e al possibile coinvolgimento delle agenzie di pratiche automobilistiche di cui alla legge n. 264 del 1991. I commi 2, 3, 4 e 5 sono stati abrogati, segno di una progressiva revisione della disciplina nel tempo. Il comma 6 stabilisce la sanzione pecuniaria per chi circola in assenza della carta provvisoria di circolazione — da 71 a 286 euro — cui si aggiunge la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta definitiva, misura particolarmente incisiva in quanto incide sulla disponibilità concreta del mezzo. Il comma 7 prevede invece una sanzione più lieve — da 21 a 85 euro — per chi circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione, fattispecie distinta dalla precedente e meno grave sul piano sostanziale.
Quando si applica
La carta provvisoria di circolazione si applica tipicamente nei casi di prima immatricolazione di un veicolo nuovo, quando i tempi tecnici di produzione e consegna della carta definitiva non coincidono con quelli di assegnazione della targa. In linea generale, anche le operazioni di reimmatricolazione o di variazione dei dati del veicolo possono dar luogo a situazioni analoghe. Il duplicato della carta di circolazione riguarda invece i casi di perdita, deterioramento o distruzione del documento originale. La sanzione del comma 6 colpisce chi circola con un veicolo privo di qualsiasi documento di circolazione valido, inclusa la carta provvisoria; quella del comma 7 si applica a chi, pur in possesso del documento, non lo reca con sé durante la marcia. In entrambi i casi, la contestazione avviene tipicamente in occasione di controlli su strada da parte degli organi di polizia stradale.
Connessioni con altre norme
L'articolo 95 si inserisce nel più ampio sistema documentale del Codice della Strada. Si coordina con l'articolo 93, che disciplina l'obbligo generale di immatricolazione dei veicoli, e con l'articolo 94, relativo ai trasferimenti di proprietà e alle variazioni della carta di circolazione. Il riferimento alla legge 8 agosto 1991, n. 264 richiama la disciplina delle agenzie di consulenza automobilistica, soggetti abilitati a curare le pratiche presso gli uffici della Motorizzazione Civile per conto dei privati. Sul versante sanzionatorio, le disposizioni del comma 6 e 7 si raccordano con le norme generali sulle sanzioni amministrative al Codice della Strada, in particolare con gli articoli 193 e seguenti in materia di fermo e sequestro dei veicoli. Il procedimento per il duplicato informatico richiama inoltre il quadro normativo sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione.
Domande frequenti
Cos'è la carta provvisoria di circolazione e per quanto tempo è valida?
La carta provvisoria di circolazione è un documento temporaneo rilasciato dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri al momento dell'immatricolazione di un veicolo, quando la carta definitiva non può essere emessa contestualmente alla targa. In linea generale, la sua validità massima è di novanta giorni, termine entro il quale dovrebbe essere disponibile il documento definitivo.
Cosa succede se si circola senza la carta provvisoria di circolazione?
Chi circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione è soggetto, ai sensi dell'art. 95, comma 6, a una sanzione amministrativa pecuniaria da 71 a 286 euro. A questa si aggiunge la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, che permane fino al rilascio della carta di circolazione.
Come si ottiene il duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento?
Ai sensi del comma 1-bis, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con decreto dirigenziale il procedimento per il rilascio del duplicato tramite sistema informatico. In linea generale, è possibile rivolgersi agli uffici della Motorizzazione Civile o alle agenzie di pratiche automobilistiche abilitate ai sensi della legge n. 264 del 1991.
Qual è la sanzione per chi circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione?
Il comma 7 dell'art. 95 prevede una sanzione amministrativa da 21 a 85 euro per chi circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione. Si tratta di una fattispecie distinta dalla mancanza del documento in assoluto: la sanzione si applica anche a chi è in possesso del documento ma non lo reca a bordo durante la marcia.
Il fermo amministrativo del veicolo è sempre applicato in caso di violazione dell'art. 95?
Il fermo amministrativo è una sanzione accessoria prevista esclusivamente dal comma 6, ovvero nel caso in cui il veicolo circoli senza che sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione. Non si applica invece alla diversa ipotesi del comma 7, che riguarda chi circola senza avere con sé l'estratto del documento. Il fermo cessa al momento del rilascio della carta di circolazione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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