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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 69 C.d.S. – Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica.

In sintesi

  • L'articolo 69 del Codice della Strada è una norma di rinvio: demanda al regolamento di esecuzione la disciplina di dettaglio sui dispositivi di segnalazione e frenatura.
  • Si applica ai veicoli a trazione animale (art. 49 CdS), alle slitte (art. 50 CdS) e ai velocipedi (art. 51 CdS).
  • Il regolamento stabilisce il numero, il colore e le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione visiva per tutte e tre le categorie di veicoli.
  • Vengono disciplinate anche le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva, ossia come devono essere montati e posizionati sul veicolo.
  • Per i veicoli a trazione animale e i velocipedi, il regolamento fissa anche le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura.
  • Solo per i velocipedi (biciclette) è prevista anche la disciplina dei dispositivi di segnalazione acustica (il campanello).
  • Il riferimento normativo regolamentare è il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada).
  • La norma è in vigore dal 1° gennaio 1993, data di entrata in vigore del D.Lgs. 285/1992.
  • L'articolo persegue finalità di sicurezza stradale, garantendo la visibilità e la capacità frenante dei veicoli non a motore nella circolazione su strada.
  • La tecnica legislativa del rinvio dinamico al regolamento consente di aggiornare i requisiti tecnici senza dover modificare la legge primaria.

L'art. 69 CdS rinvia al regolamento le norme su dispositivi di segnalazione e frenatura di veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi.

Ratio

L'articolo 69 del Codice della Strada stabilisce che il regolamento (oggi rappresentato da decreti ministeriali) deve disciplinare in dettaglio i dispositivi di segnalazione visiva, i sistemi di frenatura, e i dispositivi di segnalazione acustica per i veicoli a trazione animale, le slitte e i velocipedi. La norma riconosce che questi veicoli, pur privi di propulsione motorizzata, necessitano di specifici sistemi di sicurezza e comunicazione visiva per la circolazione sicura in ambito urbano e stradale. La disposizione conferisce al Ministero il potere di stabilire le caratteristiche tecniche di questi dispositivi, consentendo l'adattamento agli standard internazionali e alle migliori pratiche di sicurezza.

Analisi

La norma disciplina tre aspetti fondamentali per i veicoli di cui agli articoli 49, 50 e 51 (veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi). Innanzitutto, per quanto concerne i dispositivi di segnalazione visiva, il regolamento stabilisce il numero di dispositivi (ad esempio, luci anteriori e posteriori), i colori (rosso per posteriori, bianco/giallo per anteriori), le caratteristiche costruttive (intensità luminosa, periodicità di lampi, angoli di visibilità) e le modalità di applicazione al veicolo. In secondo luogo, per i dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi, il regolamento ne stabilisce le caratteristiche costruttive e funzionali (capacità di decelerazione, materiali, sistemi di attivazione). Infine, limitatamente ai velocipedi, il regolamento stabilisce le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica (campanello, cicalino), il cui uso è obbligatorio soprattutto in ambito urbano. La disposizione rimanda al «regolamento» come fonte normativa inferiore, consentendo una gestione flessibile degli standard tecnici.

Quando si applica

Questa norma si applica ogni volta che un soggetto intenda far circolare legalmente un veicolo a trazione animale, una slitta o un velocipede. Un proprietario di una carrozza da trasporto passeggeri deve munire il veicolo di luci anteriori e posteriori conformi alle specifiche del regolamento, nonché di freni adeguati. Un ciclista deve equipaggiare la propria bicicletta di campanello o cicalino funzionante. Un produttore di velocipedi deve costruire i propri prodotti in conformità alle prescrizioni del regolamento per poterli commercializzare e usare legalmente in Italia.

Connessioni

L'articolo 69 si relaziona direttamente con gli articoli 49, 50 e 51, che definiscono i veicoli a cui la norma si applica. Inoltre, si collega all'articolo 67, che disciplina le targhe di questi stessi veicoli. La norma costituisce parte della Parte Seconda del Codice della Strada, relativa alle prescrizioni costruttive e di sicurezza. Implicitamente, rimanda ai decreti ministeriali che specificano nel dettaglio le prescrizioni tecniche (regolamenti di esecuzione). La corretta applicazione dell'articolo 69 assicura che i veicoli non motorizzati siano dotati di sistemi di segnalazione e frenatura adeguati a garantire la sicurezza nella circolazione stradale.

Domande frequenti

Cosa prevede esattamente l'art. 69 del Codice della Strada?

L'art. 69 CdS è una norma di rinvio che demanda al regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) la disciplina di dettaglio sui dispositivi di segnalazione visiva e di frenatura per i veicoli a trazione animale, le slitte e i velocipedi, nonché sui dispositivi di segnalazione acustica per i soli velocipedi.

Quali dispositivi sono obbligatori per circolare in bicicletta di notte?

In base all'art. 69 CdS e agli artt. 225-228 del D.P.R. 495/1992, il velocipede deve essere dotato di un fanale anteriore (luce bianca o gialla), un fanale posteriore (luce rossa), catarifrangenti anteriore, posteriore e sui pedali, freni efficienti su entrambe le ruote e campanello. La mancanza di questi dispositivi è sanzionata amministrativamente.

I veicoli a trazione animale devono avere il campanello?

No. L'obbligo del dispositivo di segnalazione acustica è previsto dall'art. 69 CdS esclusivamente per i velocipedi. I veicoli a trazione animale devono invece essere dotati dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva (fanali e catarifrangenti) e, ove applicabile, di sistemi di frenatura.

Quali sono le sanzioni per chi circola con un velocipede privo dei dispositivi previsti dall'art. 69 CdS?

La violazione delle norme sui dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi è sanzionata amministrativamente ai sensi dell'art. 72 del Codice della Strada. Oltre alla sanzione pecuniaria, in caso di incidente causato dalla mancanza dei dispositivi, il conducente può incorrere in responsabilità civile per colpa specifica e, nei casi più gravi, in responsabilità penale per lesioni o omicidio colposo.

Le slitte devono avere i freni secondo il Codice della Strada?

No. L'art. 69 CdS prevede l'obbligo di dispositivi di frenatura per i veicoli a trazione animale e per i velocipedi, ma non per le slitte (art. 50 CdS). Le slitte sono tuttavia assoggettate alla disciplina sui dispositivi di segnalazione visiva dettata dal D.P.R. 495/1992 in ragione della loro natura di veicoli che circolano sulla strada.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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