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Art. 2 Cost. — Principi fondamentali
In vigore dal 1° gennaio 1948
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
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In sintesi
I diritti inviolabili dell'uomo
L'art. 2 Cost. costituisce una delle norme cardine dell'ordinamento repubblicano. La disposizione svolge una duplice funzione: da un lato riconosce i diritti inviolabili della persona, dall'altro ne garantisce la tutela effettiva. Il verbo «riconosce» è significativo: lo Stato non concede tali diritti, ma si limita ad ammettere l'esistenza di situazioni giuridiche preesistenti e superiori all'ordinamento positivo.
Dimensione individuale e collettiva
La tutela si estende sia alla persona come individuo sia alle formazioni sociali in cui essa opera. La Corte costituzionale ha chiarito che per formazioni sociali si intende qualsiasi aggregazione stabile in cui si sviluppa la personalità umana, incluse quelle non espressamente nominate in Costituzione.
I doveri inderogabili di solidarietà
La norma bilancia i diritti con i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Tale inderogabilità implica che nessun accordo privato può esonerare il soggetto dall'adempimento di tali obblighi, che fondano la coesione dell'intera comunità nazionale.
Domande frequenti
Cosa significa che i diritti sono 'inviolabili'?
Significa che nessuna legge o autorità può sopprimerli o comprimerli nel loro nucleo essenziale, nemmeno lo Stato.
Chi beneficia dei diritti garantiti dall'art. 2?
Tutti gli esseri umani presenti sul territorio, non solo i cittadini italiani, sia come individui sia come membri di gruppi sociali.
Cosa sono le 'formazioni sociali' citate nell'articolo?
Sono gruppi stabili in cui la persona vive e si sviluppa: famiglia, associazioni, partiti politici, comunità religiose e simili.
Quali sono i doveri di solidarietà richiesti dalla Costituzione?
Sono obblighi di contribuire alla vita collettiva in ambito politico (es. voto), economico (es. tasse) e sociale (es. assistenza reciproca).
Posso rinunciare ai miei diritti inviolabili?
No. I diritti inviolabili sono indisponibili: non si può rinunciarvi validamente, né altri possono privartene.
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