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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 732 c.p. Omesso avviamento dei minori a lavoro

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore che ha compiuto gli anni quattordici e deve trarre dal lavoro il proprio sostentamento, omette, senza giusto motivo, di avviarlo al lavoro è punito con l’ammenda fino a lire sessantamila. Articolo abrogato dall’art. 18, Legge 25 giugno 1999, n. 205.

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In sintesi

  • Articolo abrogato dalla Legge n. 205/1999
  • Originariamente puniva chi non avviava minore di 14 anni al lavoro
  • Logica opposta all'art. 731: obbligava al lavoro anziché istruzione
  • Abrogato per obsolescenza e conflitto con diritti minorili moderni
  • Nessuna applicazione per fatti odierni; solo valore storico-giuridico

Articolo abrogato nel 1999. Puniva omissione di avviamento a lavoro minore dai 14 anni. Non più vigente.

Ratio

L'art. 732 c.p., ora abrogato, rispondeva a logica economica del 1930: se il minore doveva 'trarre dal lavoro il proprio sostentamento' (formula testuale), l'omissione di avviarlo era reputata danno per la famiglia. La norma presupponeva che il minore dovesse lavorare per necessità economica e che genitori o tutori fossero obbligati a prepararlo al lavoro. Questa visione è stata definitivamente superata dalla Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo (1989), dalle direttive europee sul lavoro minorile, e dalla Legge n. 205/1999 che ha abrogato l'articolo.

L'abrogazione non è casuale: riflette il riconoscimento che il minore ha diritto all'istruzione (art. 34 Cost.), non al lavoro, e che l'avviamento al lavoro in quel senso era sfruttamento, non protezione. La norma è un monito storico su come il diritto penale possa riflettere valori superati.

Analisi

Articolo abrogato: non è possibile analisi tecnica compiuta. Il testo originario sanzionava 'chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza su minore che ha compiuto gli anni quattordici e deve trarre dal lavoro il proprio sostentamento, omette senza giusto motivo di avviarlo al lavoro' con ammenda fino a lire sessantamila (circa euro 30-40 al cambio storico).

L'elemento di fatto 'deve trarre dal lavoro il proprio sostentamento' era condizione presupposta: il minore non era un generico scolaro, ma un soggetto in stato di povertà assoluta. La norma presupponeva che il genitore/tutore fosse tenuto a formarlo professionalmente per l'inserimento lavorativo. Non era una norma su sfruttamento (altre norme puivano quello), ma sull'obbligo positivo di preparazione al mestiere.

Quando si applica

Non si applica mai a fatti odierni. Per controversie storiche (es. risarcimento civile per sfruttamento lavorativo di minore negli anni '60), l'art. 732 potrebbe essere rilevante solo documentariamente, per provare che il diritto positivo dell'epoca contemplava (erroneamente) il lavoro minorile obbligatorio. Oggi, il Decreto Legislativo n. 345/1999 (ratifica Convenzione ILO n. 182) vieta il lavoro minorile pericoloso; l'art. 37 Cost. protegge il lavoro dei minori con limiti sull'orario e sulla pericolosità.

Connessioni

Storicamente legato al contesto normativo fascista di regolamentazione del lavoro. Collegabile all'art. 731 c.p. (obbligo istruzione), dal quale si differenziava per focus lavorativo anziché formativo. Oggi, correlato al Decreto Legislativo n. 345/1999, Convezione ILO n. 138 (età minima lavoro: 15 anni in paesi sviluppati), e alla Direttiva UE 2012/27 sulla protezione dei minori da forme di sfruttamento. La sentenza della Corte Costituzionale n. 203/1994 ha confermato che l'istruzione (art. 731, ancora vigente) è prioritaria rispetto al lavoro minorile.

Domande frequenti

Perché l'art. 732 è stato abrogato nel 1999?

Perché il diritto moderno e le convenzioni internazionali (ONU Diritti del Fanciullo, Convenzione ILO n. 138) richiedono che i minori accedano all'istruzione, non al lavoro precoce. L'art. 732 embodied il diritto fascista al lavoro minorile obbligatorio. Dopo il 1989-1999, il diritto italiano ha definitivamente ripudiato quella logica, sostituendola con protezione dell'istruzione (art. 731 ancora vigente) e divieto del lavoro minorile pericoloso.

Se mio nonno non mi avviò al lavoro negli anni '60, posso chiedergli risarcimento baseandomi su art. 732?

No. L'art. 732 è abrogato dal 1999, il che significa che non genera più diritti legali, nemmeno retroattivamente per controversie civili. Inoltre, il termine di prescrizione per risarcimento è 10 anni da quando il danno si verifica: se il danno risale agli anni '60, è ormai prescritto. Potresti eventualmente invocare principi generali di responsabilità genitoriale (art. 2043 c.c. negligenza), ma non l'art. 732.

L'abrogazione dell'art. 732 ha tolto criminalità a chi aveva sfruttato minori al lavoro?

No. Lo sfruttamento minorile è vietato da altre norme (artt. 600, 602 c.p. su sfruttamento della prostituzione e mendicità; art. 37 Cost. su lavoro minorile; Decreto Legislativo n. 345/1999 su lavoro pericoloso). L'abrogazione dell'art. 732 non immunizza gli sfruttatori; semplicemente non punisce l'omissione di 'avviamento', bensì l'attivo sfruttamento sotto altri titoli normativi, con pene più gravi.

Tra art. 731 (istruzione) e il vecchio art. 732 (lavoro), quale aveva priorità?

Nel 1930, l'art. 731 (istruzione elementare) aveva priorità logica ma art. 732 (lavoro dai 14 anni) coesisteva, presupponendo che il minore in povertà dovesse scegliere tra scuola e lavoro. Oggi, grazie all'abrogazione di art. 732, la priorità è assoluta all'istruzione fino almeno ai 16 anni (obbligo scolastico). Il lavoro è permettente solo per minori con specifiche autorizzazioni e limiti orari, e MAI a danno dell'istruzione.

Come posso saperne di più sulla storia di art. 732 e le ragioni dell'abrogazione?

Consulta la Legge n. 205/1999 e i lavori parlamentari presso il Senato della Repubblica (XIV Legislatura). Banche dati storiche come De Jure Giuffrè offrono versioni storiche del Codice Penale con note abrogatorie. Un manuale di diritto penale (es. Mantovani, Parte Speciale) dedica spesso pagine alla evoluzione della tutela minorile e al superamento di norme obsolete come art. 732.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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