← Torna a Codice Penale
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 734-bis c.p. Divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l’immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l’arresto da tre a sei mesi.

Articolo aggiunto dall’art. 12, L. 15 febbraio 1996, n. 66. aggiornato il 14 settembre 2010

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Vieta divulgazione dati personali e immagini di vittime violenza sessuale
  • Copre anche materiale pornografico e reati correlati (artt. 600-bis ss.)
  • Pena: arresto 3-6 mesi (sanzione detentiva, non ammenda)
  • Protegge dignità e riservatezza delle vittime post-reato
  • Applica principio di vittimizzazione secondaria nel procedimento penale

Chiunque divulga generalità o immagine vittima violenza sessuale senza consenso rischia arresto 3-6 mesi per tutela riservatezza.

Ratio

L'art. 734-bis c.p. tutela la dignità e la riservatezza delle vittime di violenza sessuale, riconoscendo che la divulgazione di identità e immagini costituisce ulteriore danno ('vittimizzazione secondaria'). La norma è stata introdotta dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66, in periodo di emergenza criminalità sessuale e consapevolezza dei danni psicologici post-violenza. La ratio profonda è che la vittima ha diritto a non essere esposta pubblicamente come 'la vittima violentata', preservando anonimato per reinserimento sociale e dignità personale.

La formula 'senza consenso' è chiara: il reato non sussiste se la vittima espressamente autorizza divulgazione (es. vittima che scrive libro sulla sua esperienza). La mens rea è dolosa: il reo deve intendere divulgare, consapevole che viola la riservatezza. La colpa (es. accidentale leak di dati) è penalmente meno rilevante, ma può integrare responsabilità civile.

Analisi

La fattispecie incrimina 'chiunque' divulga, non solo professionisti medici o pubblici ufficiali: è norma di diritto comune. 'Divulga' significa rendere pubblico, tramite qualunque mezzo (stampa, internet, social, conversazione diffusa). 'Anche attraverso mezzi di comunicazione di massa' estende la norma all'era digitale: un post su Facebook che identifica una vittima, un articolo di giornale con foto, sono ambedue sanzionabili.

'Generalità' copre nome, cognome, indirizzo, numero identità, qualunque dato che renda identificabile la persona. 'Immagine' è foto, video, illustrazioni. I reati coperti dalla norma sono enumerat: artt. 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (materiale CSAM), 600-quater.1 (pornografia virtuale minorile), 600-quinquies (sfruttamento sessuale minore), 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (violenza sessuale aggravata), 609-quater (atti sessuali con minore), 609-quinquies (corruzione minore), 609-octies (molestie sessuali). Copertura ampia intenzionalmente.

Quando si applica

Giornalista pubblica articolo su caso di violenza sessuale e pubblica accanto foto della vittima di 25 anni (riconoscibile dal volto). Se l'articolo non ha ottenuto consenso scritto della vittima, il giornalista (e il giornale) sono responsabili dell'art. 734-bis. Pena: arresto 3-6 mesi. Caso diverso: amico di vittima condivide su social media chat con dettagli personali identificanti la vittima, dicendo 'ha subito violenza'. Anche se per 'supporto', è divulgazione senza consenso: arresto. Caso limite: vittima che decide autonomamente di raccontare la sua storia in live TV consapevolmente e volontariamente: no reato, perché ha dato consenso esplicito.

Frequente applicazione in casi di revenge porn: ex-partner divulga immagini intime di ex-partner etichettandola come 'vittima di violenza sessuale': cumula art. 734-bis + art. 612 ter (diffusione illecita immagini) + possibili altri titoli.

Connessioni

Strettamente legato alla Direttiva UE 2012/29 sulla protezione vittime di reato e al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) su protezione dati personali. Connesso anche a leggi sulla privacy (Legge n. 633/1941 su diritto d'autore e immagine, art. 96 rispetto a persone). A livello internazionale, richiama la Convenzione di Istanbul su violenza contro donne (richiede misure di protezione vittime). Correlatesi all'art. 612-ter c.p. (revenge porn), che punisce diffusione immagini intime senza consenso ma non limitato a vittime sessuali. Anche all'art. 10 Codice Civile (diritto al nome e all'immagine) per profili civili.

Domande frequenti

Se la vittima consente la divulgazione della sua identità, è comunque reato?

No. L'art. 734-bis richiede espressamente 'senza il suo consenso'. Se la vittima autorizza per iscritto (email, documento) la divulgazione, il consenso è elemento excludente il reato. Tuttavia, il consenso deve essere informato e liberamente prestato, non estorto o forzato da pressioni.

Journalist che pubblica nome di vittima con intento investigativo è comunque responsabile?

Sì. L'art. 734-bis non prevede eccezione per 'scopo giornalistico'. La libertà di stampa (art. 21 Cost.) deve scendere a compromesso con la privacy della vittima. La CEDU (Corte Europea) ha stabilito che i giornali devono valutare il bilanciamento caso per caso. La pratica seria richiede: (a) consenso della vittima, o (b) anonimizzazione rigorosa (no nome, no foto). Se il giornalista non adotta una, incorre nel reato.

Se un social network divulga dati per breach, è responsabile l'art. 734-bis?

Dipende da responsabilità. Se il social network non ha adottato misure di sicurezza reasonable e un hack espone dati, la piattaforma potrebbe rispondere per negligenza (art. 589 c.p.) ma non art. 734-bis (che richiede dolo, intenzionalità). Responsabilità più alta se l'amministratore del social intenzionalmente pubblica, o se non rimuove tempestivamente dopo segnalazione della vittima.

Qual è la pena esatta: arresto 3 mesi o 6 mesi?

L'art. 734-bis prevede 'arresto da tre a sei mesi', significa il range è da 3 a 6 mesi. Il Giudice sceglie entro il range a seconda della gravità: diffusione lieve (post isolato rimosso subito) verso minimo; diffusione massiccia (viral, giornali nazionali) verso massimo. Non è ammenda, è detentiva, il che denota severità normativa.

Se la vittima è minore, le sanzioni sono aumentate?

L'art. 734-bis copre minori (artt. 600-bis, 600-ter riguardano minori, sono enumerate). Per minori, ulteriori aggravanti potrebbero applicarsi (es. minore di 10 anni, sfruttamento grave). Tuttavia, la norma stessa non specifica aumenti; il Giudice valuta caso per caso. Praticamente, sì, la divulgazione di identità di minore vittima sessuale integra circostanze aggravanti perché il minore è più vulnerabile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.