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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 708 c.p. Possesso ingiustificato di valori

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell’articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno.

La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 1968, n. 110, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misure di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 2 novembre 1996, n. 370, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dello stesso articolo.

In sintesi

  • Punisce il possesso ingiustificato di denaro e oggetti senza giustificazione della provenienza
  • La norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale nel 1996
  • Originaria da 1931, collegata allo status di vagabondo o mendicità
  • Arresto da tre mesi a un anno se non si giustifica il possesso

Art. 708 c.p.: chi possiede denaro o oggetti di valore senza giustificarne la provenienza è punito con arresto fino a un anno.

Ratio

L'articolo 708 rappresenta una forma di controllo sulla mobilità del denaro contante, radicato nel tentativo ottocentesco di contrastare la mendicità e lo 'stato pericolare'. Nel quadro originario del Codice Penale del 1931, era strumentale al sistema di misure contro i 'mendicanti pubblici' e soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale. Il principio sotteso era la presunzione che chi non potesse giustificare il denaro fosse potenzialmente delinquente.

Tuttavia, la disposizione è stata sottoposta a erosione costituzionale: prima nel 1968 (Corte Cost. sent. 110/1968), poi definitivamente abrogata nel 1996 (Corte Cost. sent. 370/1996) perché ritenuta lesiva dei diritti fondamentali e della presunzione di innocenza. Al giorno d'oggi, l'articolo 708 non è applicabile.

Analisi

Il primo comma descrive il fatto tipico: il possesso di denaro, oggetti di valore o 'altre cose non confacenti al suo stato', unitamente all'incapacità (o omissione) di giustificarne la provenienza. L'elemento soggettivo è la mera consapevolezza del possesso; non è richiesta un'intenzione criminosa specifica.

La pena edittale originaria era l'arresto da tre mesi a un anno. Tuttavia, poiché la norma è stata dichiarata incostituzionale, la Corte Costituzionale ha cancellato gli effetti giuridici della disposizione. Due sentenze costituzionali, nel 1968 e nel 1996, hanno progressivamente smontato la legittimità della norma, in particolare nella parte che faceva riferimento a status personali (mendicità, ammonimento) come prerequisito.

Quando si applica

De jure non si applica più: l'articolo è abrogato da sentenza costituzionale. De facto, era frequentemente invocato in casi di controllo per droga senza prova del commercio, o di denaro contante in auto senza fatture. Oggi, se un carabiniere rinvenisse denaro contante, dovrebbe fondare l'accusa su reati più specifici (ad es., riciclaggio, evasione fiscale, droga), non su una mera incapacità di spiegare il denaro.

Gli operatori di polizia e gli avvocati devono sapere che l'art. 708 è 'morto' costituzionalmente, e non può essere utilizzato come base per l'arresto o la rinuncia della prova di illeciti specifici.

Connessioni

L'articolo 708 è parte del capo XX del Codice Penale, dedicato alle 'Contravvenzioni concernenti la polizia morali' (oggi largamente obsolete). Il riferimento è all'articolo 707 c.p. (mendicità), di cui 708 era una specificazione aggravata. L'articolo 709 c.p. (omessa denuncia di cose provenienti da delitto) riguarda una situazione ben diversa: la consapevolezza di provenienza delittuosa e l'omissione di denuncia, non il semplice possesso.

Per il riciclaggio moderno, il referente è l'articolo 648-bis c.p.; per l'evasione fiscale, gli articoli 4 e ss. del d.lgs. 74/2000. La giurisprudenza costituzionale si sofferma anche sulla violazione dell'articolo 27(2) della Costituzione (non retroattività sfavorevole) e dell'articolo 3 (principio di eguaglianza).

Domande frequenti

L'articolo 708 è ancora in vigore nel Codice Penale italiano?

No. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità definitiva nel 1996 (sent. 370/1996). La norma non è più applicabile e non può essere utilizzata come base per accusa o arresto.

Se mi trovano denaro contante senza giustificazione, posso essere arrestato?

Solo se la fonte è illegale (es. droga, riciclaggio, evasione fiscale). Il semplice possesso di denaro senza giustificazione NON è un reato. Devono provare l'illecito specifico.

Qual era la pena originaria dell'articolo 708?

Arresto da tre mesi a un anno. Ma poiché abrogato, questa pena non è più applicabile neppure storicamente.

Perché la Corte Costituzionale ha abrogato l'art. 708?

Perché lesivo della presunzione di innocenza e del principio di legalità: punire il semplice fatto di non riuscire a spiegare denaro, senza provare il reato sottostante, viola l'articolo 27(2) della Costituzione.

Quali reati sostituiscono oggi l'art. 708 per il denaro contante?

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.), evasione fiscale (d.lgs. 74/2000), traffico di droga (t.u. 309/1990). La norma non è stata sostituita, ma abrogata: oggi il denaro è legittimo finché non si prova diversamente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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