Art. 689 c.p. Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente
In vigore dal 1° luglio 1931
L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici. (1)
Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi.(1)
Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata. La condanna importa la sospensione dall’esercizio.
In sintesi
Esercenti di osterie e spacci di bevande sono puniti con arresto fino a un anno per somministrazione di alcol a minori sotto 16 anni o a persone affette da infermità mentale.
Ratio
L'articolo 689 tutela la vulnerabilità di minori e di persone affette da infermità mentale, categorie incapaci di autodeterminarsi consapevolmente rispetto all'alcol. Il legislatore vuole prevenire sfruttamento, abusi e danni alla salute di soggetti deboli, nonché fenomeni di alcolismo precoce nei minori e peggioramento di condizioni psichiatriche in persone affette da disturbi mentali.
La norma colpisce specificamente gli esercenti di pubblici spacci (osterie, bar, ristoranti) con responsabilità professionale qualificata. L'estensione ai distributori automatici (introdotta da riforma recente) risponde all'esigenza di contrastare aggiramenti tecnologici del divieto.
Analisi
Il primo comma punisce l'esercente di osteria o pubblico spaccio che somministra alcol in luogo pubblico o aperto al pubblico a: (a) minore degli anni 16; (b) persona affetta da malattia di mente; (c) persona in manifeste condizioni di deficienza psichica causata da altra infermità. La pena è arresto fino a 1 anno.
Il secondo comma estende la responsabilità a chi somministra via distributori automatici senza possibilità di verificare dati anagrafici tramite lettori ottici di documenti. Eccezione: se è presente personale incaricato del controllo anagrafico, la pena non si applica (compliance su posto).
Il terzo comma introduce aggravamento: se il fatto (somministrazione a minore/infermo) si ripete, si aggiunge sanzione amministrativa 1.000-25.000 euro e sospensione dell'esercizio per 3 mesi.
Il quarto comma eleva ulteriormente la pena se la somministrazione causa ubriachezza del beneficiario. Il quinto comma prevede che la condanna importi sospensione dall'esercizio (scopo ablativo della libertà professionale).
Quando si applica
Fattispecie integrate quando: (a) il responsabile è titolare/preposto di osteria o spaccio autorizzato; (b) somministra (cioè vende, regala o comunque fornisce) bevande alcooliche; (c) il beneficiario è minore accertato sotto 16 anni, oppure persona con diagnosi di malattia mentale o deficienza psichica nota; (d) il fatto avviene in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Per minori, è sufficiente apparenza visiva (aspetto fisico evidente di infanzia); per infermi mentali, è rilevante sia il noto stato clinico sia comportamenti palesi di disabilità cognitiva (balbuzie, incoerenza, agitazione psicomotoria).
Connessioni
Articoli correlati: art. 688 c.p. (ubriachezza manifesta); art. 690 c.p. (determinazione di ubriachezza); art. 691 c.p. (somministrazione a ubriaco già manifesto). Normativa minorile: legge 37/1983 (protezione minori da alcol). Ordinanza Sindaci: molti Comuni vietano vendita alcol a minori (sanzione amministrativa comunale aggiuntiva). Leggi regionali: alcune Regioni hanno norme più stringenti su età limite.
Rimandi: d.lgs. 73/2010 (responsabilità amministrativa enti pubblici spacci); d.lgs. 286/1998 (competenze accertamento).
Domande frequenti
Posso somministrare alcol a minore se i genitori sono d'accordo?
No. Il consenso dei genitori non legittima la somministrazione. La norma è assoluta: è vietato somministrare alcol a minore sotto 16 anni in luogo pubblico o aperto al pubblico, indipendentemente dall'assenso familiare.
Se diamo alcol a casa nostra a un minore, è reato?
No. L'articolo 689 punisce solo la somministrazione in luogo pubblico o aperto al pubblico. La somministrazione in ambito privato (casa) non integra il reato, sebbene possa esporre a responsabilità civile per danno.
Quale età minima è vietata?
Il divieto assoluto è per minori sotto 16 anni. Dai 16 anni in poi, è ammessa la vendita di bevande a gradazione inferiore (vino, birra), mentre liquori e superalcolici rimangono vietati fino ai 18 anni secondo normative regionali.
Cosa succede se il minore mente sulla sua età?
L'esercente deve verificare l'identità tramite documento. Se il minore è chiaramente giovane all'apparenza, l'esercente ha obbligo di chiedere documento. Il raggiro del minore non scusa l'esercente se non ha compiuto diligenza.
Se il distributore ha sistema di controllo ma non funziona, rimango protetto?
No. Il malfunzionamento del sistema non assolve. Se manca il controllo effettivo (sia il sistema sia un addetto sul posto), c'è violazione. Dovresti disattivare il distributore fino a ripristino del controllo.