Art. 686 c.p. Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell’autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478.
Alla stessa sanzione soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell’autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.
E’ sempre disposta la cessazione dell’attività illecitamente esercitata. Se l’attività è svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio per un periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
In sintesi
Fabbricazione o commercio abusivi di liquori e droghe senza rispetto delle prescrizioni di legge. Sanzioni: ammenda amministrativa da 413 a 2478 euro.
Ratio
L'articolo 686 c.p. tutela la sanità pubblica e il controllo dello Stato sulla produzione di alcol e droghe. Contrariamente ai reati precedenti, l'art. 686 non è un delitto penale: è una contravvenzione amministrativa punita con sanzione pecuniaria, non arresto. Questo riflette una scelta di politica criminale: il legislatore criminalizza il commercio abusivo (il danno è principalmente economico e amministrativo), lasciando le droghe illegali a norme separate più severe (d.l. 625/1978). La norma impone un regime di licenze e autorizzazioni, col principio che alcol e bevande alcooliche possono essere prodotti solo da chi ha ricevuto il via libera formale dall'autorità.
Analisi
La fattispecie ha tre articolazioni: (1) chi, in violazione di divieto di legge o senza osservare prescrizioni di legge/autorità, fabbrica o importa nel territorio droghe, liquori, bevande alcooliche, oppure ne detiene per vendere o vende = sanzione amministrativa da 413 a 2.478 euro (primo comma). (2) chi fabbrica o importa senza prescrizioni sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe = stessa sanzione (secondo comma). (3) disposizioni di cessazione dell'attività illecita (mandatorio) e, in caso di reiterazione, chiusura dello stabilimento per max 7 giorni (primo comma). Non è ammesso il pagamento in misura ridotta (primo comma). È una violazione amministrativa, non penale: perseguibile da autorità competente (Agenzia delle Dogane, ASL, Corpo Forestale, Guardia di Finanza) con procedimento amministrativo, non penale. Non è necessario dolo specifico; la semplice violazione del dovere cautelare basta.
Quando si applica
Si applica a distilleria che produce grappa senza licenza; a importatore che introduce vini spagnoli senza dichiarazione doganale; a farmacista che vende alcol puro senza rispettare le prescrizioni di tracciabilità; a negoziante che acquista e rivende superalcolici da fornitore non autorizzato. Si applica anche a chi produce tinture o preparati chimici destinati a essere usati come droghe sintetiche. Non si applica a proprietario di enoteca che vende vini con regolare licenza; non si applica a chi consuma in proprio (non commercia). Non si applica a chi importa per uso personale piccolissime quantità, sebbene il confine sia sottile.
Connessioni
Si connette al d.l. 21 novembre 1978, n. 625 (Testo Unico su droga e sostanze stupefacenti, per aspetti più gravi su stupefacenti); al Codice doganale (d.l.vo 2017/1952/UE) per importazioni; alla normativa sull'IVA e accise su alcol (d.l.vo 504/1992); al Codice della salute (d.l.vo 81/2008 per alcol sul lavoro); alle discipline regionali su somministrazione bevande. In caso di danno alla salute (avvelenamento, morte), scattano reati penali concorrenti (art. 589-590 c.p.).
Domande frequenti
Qual è la differenza tra una sanzione penale e una amministrativa?
Penale = arresto e/o multa, procedimento penale. Amministrativa = multa (ammenda), procedimento amministrativo. L'art. 686 prevede solo sanzione amministrativa (non arresto), perché il legislatore ha scelto di regolamentare il commercio di alcol a livello amministrativo, non penale.
Ho bisogno di una licenza per vendere birra o vino nel mio negozio?
Sì, necessitate di una licenza (SCIA o autorizzazione) dal Comune. Verificate le procedure locali. Il semplice acquisto da un fornitore autorizzato è lecito, ma dovete avere i permessi per la rivendita.
Se produco liquore per uso personale, posso evitare la licenza?
Per consumo personale in piccola quantità, potete auto-produrre senza licenza (c.d. 'alcol per uso proprio'). Ma non appena lo vendete a terzi, violate l'art. 686. Il confine è sottile: se producete più di quanto voi e la vostra famiglia potete consumare, l'autorità presume vendita illecita.
Che cosa è una 'sostanza destinata alla composizione di alcol'?
Es. etanolo puro, mosti concentrati, lieviti particolari, aromatizzanti chimici per liquori. Se acquistate e usate queste sostanze per fabbricare alcol senza autorizzazione, violate il secondo comma dell'art. 686.
Posso impugnare una sanzione amministrativa per violazione dell'art. 686?
Sì, potete ricorrere amministrativamente (TAR se l'organo è regionale/comunale; ricorso al Prefetto se è una sanzione comunale). Avete 60 giorni dalla notifica della sanzione. Consultate un avvocato amministrativista.
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