Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 675 c.p. Collocamento pericoloso di cose
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Collocamento pericoloso di cose: chi pone oggetti senza cautele e possono cadere in luogo pubblico rischia sanzione amministrativa da 103 a 619 euro.
Ratio
L'articolo 675 c.p. completa la protezione dell'incolumità pubblica affrontando il rischio di caduta di cose da costruzioni, balconi, terrazze, scaffalature esterne. A differenza del getto (art. 674, che richiede un atto volontario), qui il rischio nasce dalla negligenza: il proprietario/detentore non applica cautele adeguate a evitare cadute. È un reato di responsabilità oggettiva con elemento colposo.
Analisi
La fattispecie richiede: (1) il porre o sospendere cose (vasi, insegne, condizionatori, strutture), (2) senza le debite cautele, (3) in luogo di pubblico transito o privato ma di uso comune, (4) con idoneità della cosa a offendere o imbrattare. A differenza del getto, l'elemento soggettivo è la colpa (negligenza), non il dolo. Non è reato penale, bensì sanzione amministrativa: il responsabile è punito con ammenda da 103 a 619 euro. Non è prevista reclusione.
Quando si applica
Esempi: balcone con vaso non assicurato che può cadere; insegna pubblica non fissata saldamente a muro; condizionatore esterno con supporti arrugginiti; tegola staccata da tetto non riparata e pendente verso strada. Anche il collocamento inizialmente sicuro, che per usura diventa pericoloso (ruggine, crack strutturale), può integrare la violazione se il proprietario non provvede a vigilanza/manutenzione.
Connessioni
Si coordina con l'articolo 676 c.p. (rovina di edifici per colpa) e 677 c.p. (omissione di lavori su edifici che minacciano rovina), che però riguardano edifici e costruzioni strutturali. Rinvia a norme edilizie sulla sicurezza strutturale, ai regolamenti comunali sulle insegne pubblicitarie, alle norme tecniche per condizionatori (CEI, DIN). Correlato con la responsabilità civile per caduta di cose (art. 2051 c.c. sulla custodia).
Domande frequenti
Qual è la differenza tra getto e collocamento pericoloso?
Nel getto attivo (art. 674), tu lanci/versi volontariamente la cosa. Nel collocamento (art. 675), la cosa è già posizionata ma male, e tu non applichi cautele. Il getto è penale; il collocamento è sanzione amministrativa.
Se il vaso cade per caso fortuito (terremoto, uragano eccezionale), sono responsabile?
Dipende dal grado di cautela richiesto. Se hai applica to tutte le cautele ordinarie e il terremoto è eccezionale (forza maggiore), potresti essere esonerato. Se però le cautele erano insufficienti già in condizioni normali, sei responsabile.
Quale sanzione rischio per collocamento pericoloso?
Non è reclusione, bensì sanzione amministrativa da 103 a 619 euro. È una contravvenzione amministrativa, non un vero delitto penale. Se qualcuno è ferito, puoi essere chiamato a risarcimento civile.
Se conosco che il balcone è pericoloso ma non faccio nulla, integro il reato?
Sì. La negligenza consapevole (cioè, sapere del pericolo e non applicare cautele) integra pienamente il reato. L'elemento è la mancanza di debite cautele, non la buona fede.
Se un'insegna cade e ferisce qualcuno, sono punito anche penalmente per le lesioni?
Sì. La sanzione amministrativa per collocamento pericoloso si affianca alle eventuali accuse di lesioni dolose/colpose (art. 582-590 c.p.) e al risarcimento civile, a seconda della gravità del danno.