Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 675 c.p. – Collocamento pericoloso di cose

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila .

In sintesi

  • Reato di pericolo: porre o sospendere cose che, cadendo, possono offendere o molestare
  • Differenza dal getto: qui non c'è atto volontario di lancio, ma negligente collocamento
  • Luogo: pubblico transito o privato di uso comune
  • Sanzione amministrativa pecuniaria: da 103 a 619 euro
  • Elemento: assenza di debite cautele, negligenza (non dolo)
Indice dei contenuti

Collocamento pericoloso di cose: chi pone oggetti senza cautele e possono cadere in luogo pubblico rischia sanzione amministrativa da 103 a 619 euro.

Ratio

L'articolo 675 c.p. completa la protezione dell'incolumità pubblica affrontando il rischio di caduta di cose da costruzioni, balconi, terrazze, scaffalature esterne. A differenza del getto (art. 674, che richiede un atto volontario), qui il rischio nasce dalla negligenza: il proprietario/detentore non applica cautele adeguate a evitare cadute. È un reato di responsabilità oggettiva con elemento colposo.

Analisi

La fattispecie richiede: (1) il porre o sospendere cose (vasi, insegne, condizionatori, strutture), (2) senza le debite cautele, (3) in luogo di pubblico transito o privato ma di uso comune, (4) con idoneità della cosa a offendere o imbrattare. A differenza del getto, l'elemento soggettivo è la colpa (negligenza), non il dolo. Non è reato penale, bensì sanzione amministrativa: il responsabile è punito con ammenda da 103 a 619 euro. Non è prevista reclusione.

Quando si applica

Esempi: balcone con vaso non assicurato che può cadere; insegna pubblica non fissata saldamente a muro; condizionatore esterno con supporti arrugginiti; tegola staccata da tetto non riparata e pendente verso strada. Anche il collocamento inizialmente sicuro, che per usura diventa pericoloso (ruggine, crack strutturale), può integrare la violazione se il proprietario non provvede a vigilanza/manutenzione.

Connessioni

Si coordina con l'articolo 676 c.p. (rovina di edifici per colpa) e 677 c.p. (omissione di lavori su edifici che minacciano rovina), che però riguardano edifici e costruzioni strutturali. Rinvia a norme edilizie sulla sicurezza strutturale, ai regolamenti comunali sulle insegne pubblicitarie, alle norme tecniche per condizionatori (CEI, DIN). Correlato con la responsabilità civile per caduta di cose (art. 2051 c.c. sulla custodia).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, proprietario di un balcone, ha collocato un vaso grande di terracotta non assicurato. Una raffica di vento lo fa cadere sulla testa di Caio sottostante, ferendolo. Tizio non aveva applica to cautele (mancava fissazione). Integra il reato di collocamento pericoloso di cose. Non è penale (niente reclusione), ma sanzione amministrativa da 103 a 619 euro, più eventuale risarcimento civile a Caio.

Caso 2: Sempronio, gestore di negozio, ha sospeso un'insegna pubblicitaria da mesi

Nel tempo, i chiodi si sono arrugginiti e l'insegna cade su Mevio che passeggia. L'insegna non era assicurata adeguatamente e Sempronio non aveva provveduto a manutenzione. Integra il reato di collocamento pericoloso per negligenza prolungata. Sanzione amministrativa e risarcimento danni per lesioni.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra getto e collocamento pericoloso?

Nel getto attivo (art. 674), tu lanci/versi volontariamente la cosa. Nel collocamento (art. 675), la cosa è già posizionata ma male, e tu non applichi cautele. Il getto è penale; il collocamento è sanzione amministrativa.

Se il vaso cade per caso fortuito (terremoto, uragano eccezionale), sono responsabile?

Dipende dal grado di cautela richiesto. Se hai applica to tutte le cautele ordinarie e il terremoto è eccezionale (forza maggiore), potresti essere esonerato. Se però le cautele erano insufficienti già in condizioni normali, sei responsabile.

Quale sanzione rischio per collocamento pericoloso?

Non è reclusione, bensì sanzione amministrativa da 103 a 619 euro. È una contravvenzione amministrativa, non un vero delitto penale. Se qualcuno è ferito, puoi essere chiamato a risarcimento civile.

Se conosco che il balcone è pericoloso ma non faccio nulla, integro il reato?

Sì. La negligenza consapevole (cioè, sapere del pericolo e non applicare cautele) integra pienamente il reato. L'elemento è la mancanza di debite cautele, non la buona fede.

Se un'insegna cade e ferisce qualcuno, sono punito anche penalmente per le lesioni?

Sì. La sanzione amministrativa per collocamento pericoloso si affianca alle eventuali accuse di lesioni dolose/colpose (art. 582-590 c.p.) e al risarcimento civile, a seconda della gravità del danno.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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