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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 659 c.p. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.

Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Schiamazzi, rumori, suoni acustici che turbano riposo o occupazioni
  • Abuso di strumenti sonori, segnalazioni acustiche, strepiti animali non controllati
  • Pena: arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 309 euro
  • Aggravamento per mestieri rumorosi senza autorizzazione: ammenda 103-516 euro

Disturbo del riposo: schiamazzi, rumori, suoni, strepiti animali che disturbano occupazioni. Arresto fino a 3 mesi.

Ratio

L'articolo 659 c.p. tutela il diritto al riposo e alla tranquillità delle persone, riconosciuto dalla Costituzione e dalle leggi sulla qualità della vita. Mira a preservare la fruibilità di spazi pubblici e privati da disturbi sonori intenzionali.

Analisi

Il reato si articola in due fattispecie: 1) comma 1: schiamazzi, rumori, abuso strumenti sonori, strepiti animali non impediti che turbano riposo/occupazioni/spettacoli/ritrovi pubblici (pena: arresto 3 mesi o ammenda 309 euro); 2) comma 2: esercizio professionale/mestieriale rumoroso senza autorizzazione o contro prescrizioni dell'autorità (ammenda 103-516 euro). Non è punibile il rumore ordinario della convivenza civile o le attività lecite a orari ragionevoli.

Quando si applica

Musica ad alto volume in orari notturni dal proprio appartamento. Cantieri aperti in ore non consentite. Proprietario che non impedisce i latrati continui di cani. Amplificatori sonori abusivi in strada. Officina non autorizzata operante 24/24h. Festa privata con decibel eccessivi in zona residenziale.

Connessioni

Rimandi: art. 844 c.c. (immissioni rumorose), art. 660 c.p. (molestia), art. 656 c.p. (notizie false). Collegati: DPCM 1° marzo 1991 (limiti emissioni sonore), leggi regionali su inquinamento acustico, regolamenti comunali orari apertura attività.

Domande frequenti

Fino a che ora posso ascoltare musica ad alto volume nella mia casa?

Non esiste un orario fisso per legge nazionale, ma dipende da regolamenti comunali. Generalmente, dopo le 22:00 è consigliabile ridurre il volume. Se disturbi il riposo altrui, rischi la punizione.

Se il mio cane abbaia continuamente, posso essere punito?

Sì, se non impedisci gli strepiti del cane e questi turbano il riposo altrui, sei punibile. Devi adottare misure ragionevoli per controllare l'animale.

Un cantiere può operare in orari notturni?

No, senza speciale autorizzazione del Sindaco o dell'ente competente. Cantieri notturni abusivi espongono l'impresa a sanzioni penali per disturbo del riposo.

Cosa si intende per mestiere rumoroso?

Officine meccaniche, costruzioni, smontaggio rifiuti, discoteche, officine di falegnameria, carrozzerie, panifici. Richiedono autorizzazione specifica dell'autorità e rispetto di orari.

Se un vicino mi disturba con rumori notturni, a chi mi rivolgo?

Contatta il Comando Carabinieri o la Polizia Locale. Puoi anche presentare denuncia ai Carabinieri e ricorrere al Giudice di Pace per danno civile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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Redazione Legge in Chiaro
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