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Art. 620 c.p. Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
In vigore dal 1° luglio 1931
L’addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Norma che punisce gli addetti ai servizi postali, telegrafici e telefonici che rivelano senza giusta causa il contenuto di comunicazioni avute in servizio, fino a tre anni di reclusione.
Ratio
L'articolo 620 rappresenta il complemento dell'articolo 619, focalizzandosi specificamente sulla 'rivelazione' di comunicazioni che l'addetto postale/telegrafico conosce nel corso delle sue funzioni. Mentre 619 aggrava i reati di violazione/sottrazione/soppressione, 620 punisce la rivelazione di comunicazioni cui l'addetto accede 'legittimamente' (es. postino che vede il mittente di una busta aperta, operatore telegrafico che legge il testo di un telegramma pubblico per la trasmissione, telefonista che ascolta una conversazione durante il trasferimento). Il legislatore riconosce che anche una rivelazione di comunicazione vista 'legitimamente' nel corso del servizio viola il segreto professionale e la fiducia pubblica, se compiuta senza giusta causa.
Analisi
La condotta è rivelare, senza giusta causa, 'ad altri che non sia il destinatario' ovvero 'a una persona diversa da quelle fra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta', il contenuto di comunicazione avuta 'in questa sua qualità' (di addetto postale/telegrafico/telefonico). Non è richiesto l'accesso abusivo precedente (come in 618): qui la comunicazione è stata vista o sentita nel corso legittimo del servizio, ma la rivelazione a terzi è vietata. La pena è reclusione da sei mesi a tre anni, più grave rispetto a quella di 618 (sei mesi massimo) data la posizione privilegiata del soggetto attivo.
Quando si applica
La norma si applica quando: (1) un postino, dopo aver consegnato una lettera aperta (es. carta commerciale), racconta il contenuto a un amico; (2) un operatore telegrafico trasmette il contenuto di un telegramma a una terza persona, non al destinatario; (3) una telefonista in una centrale privata, durante una telefonata trasferita, ascolta la conversazione e successivamente ne rivela i dettagli a colleghi per curiosità o malignità; (4) un dipendente di un'azienda di consegna courier vede il contenuto di un documento (parzialmente visibile in una busta aperta) e lo racconta al datore di lavoro senza che questi lo chiedesse; (5) un tecnico di una società di telefonia visiona metadati di una comunicazione (mittente, destinatario) e la rivela pubblicamente. Non è richiesta la 'abusività' dell'accesso originario, ma solo la rivelazione senza giusta causa.
Connessioni
L'articolo 620 si collega all'articolo 619 (aggravante della violazione), all'articolo 618 (rivelazione di corrispondenza), agli articoli 616-617 (violazioni generiche di comunicazioni). Nel diritto del lavoro, la rivelazione non autorizzata di comunicazioni costituisce violazione dei doveri di fedeltà e discrezione verso il datore di lavoro. Nel diritto civile emerge responsabilità per danni da violazione della privacy e segreti professionali. Nel diritto amministrativo, l'ente di comunicazione (Poste, gestore telefonico) è responsabile per danni causati da addetti negligenti o disonesti verso la clientela.
Domande frequenti
Un postino che racconta ad amici il contenuto di una busta che ha visto, commette reato?
Sì, commette reato di articolo 620 se la busta era aperta e lui ha visto il contenuto in servizio. Anche se l'accesso alla vista era accidentale o legittimo (è postino), rivelare senza giusta causa a terzi il contenuto è reato punito da sei mesi a tre anni.
Un addetto postale che riceve istruzioni dal suo capo di informarlo su una comunicazione specifica, può farlo senza rischio?
Dipende dall'autorizzazione e dalla 'giusta causa'. Se l'ordine è motivato (es. comunicazione ufficiale, correo a rischio), potrebbe esserci giusta causa. Ma se il capo chiede per semplice curiosità, la rivelazione rimane reato di articolo 620.
Una telefonista che ascolta accidentalmente una conversazione e poi la racconta, commette reato?
Sì. L'accidentalità dell'ascolto non esclude il reato: se in servizio sente il contenuto di una comunicazione, e successivamente lo rivela senza giusta causa a terzi, configura il reato di articolo 620.
Cosa significa 'giusta causa' per la rivelazione di comunicazioni da parte di addetti postali?
Giusta causa potrebbe includere: ordine di un'autorità giudiziale, denuncia di un reato grave, consenso esplicito del destinatario, comunicazione nel corso di procedimento legale. Non basta la sospetta intenzione o la curiosità.
Un dipendente di una società di consegne courier che vede il contenuto di un pacco che si apre, può parlarne?
No, se non ha giusta causa. Anche se il pacco è aperto e il contenuto è visibile accidentalmente, rivelare i dettagli a terzi senza giusta causa costituisce il reato di articolo 620.