Art. 617-ter c.p. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in parte il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
In sintesi
Reato di falsificazione, alterazione o soppressione di conversazioni telegrafiche o telefoniche, punito fino a quattro anni di reclusione se il contenuto falso viene utilizzato.
Ratio
L'articolo 617-ter affronta un aspetto specifico della falsificazione nel dominio delle comunicazioni a distanza sincrona: il rischio che una conversazione reale (intercettata o no) sia manipolata per produrre prove false o frodi. Il legislatore criminalizza non solo la creazione ex novo di conversazioni inesistenti, ma anche l'alterazione di conversazioni reali (es. montaggio selettivo, cambio di parole), riconoscendo che la credibilità di una telefonata 'registrata' è altissima nella percezione pubblica. La norma protegge sia l'autenticità della comunicazione sia la prevenzione di frodi documentali a base telefonica.
Analisi
Le condotte sono tre: (1) formare falsamente il testo di una comunicazione telegrafica/telefonica (creazione ex novo); (2) alterare il contenuto di una comunicazione vera (anche solo occasionalmente intercettata); (3) sopprimere in tutto o in parte il contenuto. Elemento cruciale è la 'finalità dolosa': il fatto deve essere commesso 'al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare danno ad altri'. La consumazione richiede l'uso del falso o il lasciar usare a terzi: il mero possesso di una conversazione alterata non è ancora reato. La pena è reclusione da uno a quattro anni. Il secondo comma aggrava a uno a cinque anni per fattispecie aggravate (danno a pubblico ufficiale, abuso di poteri, esercizio abusivo di indagini private).
Quando si applica
La norma si applica quando: (1) registrate una conversazione reale con il vostro collega, poi modificate con software audio la voce per fargli dire parole mai pronunciate e diffondete il file falso; (2) prendete una telefonata autentica, tagliate selettivamente alcune frasi per cambiar il significato e la mostrate in processo; (3) inventate un intero dialogo telefonico tra due persone reali (es. fabbricando una telefonata fra un giudice e un testimone) e la fate circolare; (4) intercettate occasionalmente una telefonata e ne modificate il testo per scopi ricattatori. La consumazione avviene quando il falso è usato (es. mostrato a un giornale, presentato come prova, diffuso nei social).
Connessioni
L'articolo 617-ter si integra con l'articolo 617 (intercettazione) e 617-bis (installazione apparecchi). Correlato anche l'articolo 617-sexies (medesime condotte applicate a comunicazioni informatiche). Nel sistema penale generale, si collega a delitti di falsificazione di documenti (articoli 476-489 c.p.), truffa aggravata da uso di falsi, ricatto e estorsione basati su audio falsi. Nel diritto processuale penale, il tema della 'utilizzabilità' di intercettazioni false è centrale: una conversazione alterata è inutilizzabile come prova legittima. Nel diritto civile emerge responsabilità per danni da diffamazione aggravata da uso di falsi.
Domande frequenti
Se modifico una registrazione audio di una conversazione reale, commetto reato?
Sì, se l'alterazione è significativa (cambio di parole, montaggio selettivo) e se il file modificato è usato per procurare danno a qualcuno, commetti falsificazione di conversazione (articolo 617-ter) punito fino a quattro anni. La semplice modifica non è ancora reato; ma usare il falso sì.
Cosa succede se diffondo una conversazione telefonica alterata su un social network?
Commetti sia il reato di falsificazione che di diffamazione/ingiuria aggravate. L'uso pubblico della falsa conversazione integra il reato di articolo 617-ter (fino a quattro anni) ed espone a risarcimento civile per danni alla reputazione.
Inventare una conversazione telefonica tra due persone è reato anche se non esiste una registrazione reale?
Sì. Articolo 617-ter punisce anche la creazione ex novo di un testo di conversazione falso (primo comma), purché lo si usi. Ad esempio, inventare una telefonata fra un candidato e un corruttore e diffonderla è reato da uno a quattro anni.
Se possiedo un file audio alterato ma non lo diffondo, commetto reato?
No, se non lo usi e non lo lasci usare a terzi. La norma richiede 'qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso': il semplice possesso non è reato, solo l'utilizzo.
Un giornalista che diffonde una conversazione telefonica falsa che era suo dovere verificare, rischia una condanna?
Sì. Il giornalista che usa consapevolmente una conversazione alterata o inventata incorre nel reato di articolo 617-ter. L'errore di verifica potrebbe mitigare la pena (colpa invece che dolo) ma non esclude la responsabilità civile e, in caso di dolo, quella penale.