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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 456 c.p. Circostanze aggravanti
In vigore dal 1° luglio 1931
Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 455 - Art. 455 c.p.: Spendita e introduzione nello Stato, senza concer→Cod. pen. art. 457 - Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 454 Codice Penale: Alterazione di monete→Art. 458 c.p.: Parificazione delle carte di pubblico credito all→Art. 453 c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione→Art. 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione n→Articolo 452 Codice Penale: Delitti colposi contro la salute pubblica→Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la→Art. 451 c.p.: Omissione colposa di cautele o difese contro disa
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 456 cp aumenta le pene per falsificazione di valuta quando il fatto provoca danno al prezzo della moneta o al credito dello Stato nei mercati.
Ratio
La norma discende dall'esigenza di tutelare la stabilità del sistema monetario oltre che il singolo patrimonio. Il legislatore penale ha riconosciuto che certe contraffazioni non arrecano solo danno economico individuale, ma compromettono la fiducia pubblica nella valuta nazionale e nelle obbligazioni dello Stato. È una forma di protezione dell'ordine economico generale.
Analisi
L'articolo 456 non costituisce fattispecie autonoma, ma opera come circostanza aggravante dei reati previsti negli articoli 453 (falsificazione di monete) e 455 (acquisto, detenzione e messa in circolazione). Le pene di base sono aumentate (senza specifica misura percentuale indicata) quando il fatto provoca una diminuzione nel prezzo della valuta ovvero dei titoli di Stato, oppure compromette il credito dello Stato. Il danno deve emergere come conseguenza diretta e ragionevolmente prevedibile del fatto criminoso.
Quando si applica
Ricorre nell'ipotesi in cui la falsificazione sia massiccia e destabilizzi significativamente il mercato valutario o il credito sovrano. Ad esempio, la contraffazione di una ingente quantità di banconote, se immessa in circolazione, provoca effetti inflazionistici visibili e crolli della fiducia negli strumenti di credito pubblico. La fattispecie è rara in pratica moderna, ma rimane operativa nel caso di frodi coordinate su larga scala.
Connessioni
Articoli 453 e 455 cp (base aggravata). Rimanda implicitamente ai concetti di valuta legale e titoli di Stato. Collegato alle norme sulla monete dell'Unione europea (euro) nel contesto dell'art. 734 cp - falsificazione di banconote euro. Cfr. anche Dlgs 10 marzo 2000, n. 74 su repressione dell'abuso di informazioni privilegiate.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 109/2014
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, con aiuto di un incisore, falsifica 50.000 banconote da 100 euro con difetti minimi, tali da sfuggire ai controlli iniziali. La contraffazione viene scoperta e diffusa, causando un immediato crollo della fiducia nella circolazione monetaria locale e una riduzione del prezzo dei titoli di Stato italiani nei mercati esteri per due giorni. Le pene per il reato di falsificazione di cui all'articolo 453 sono aumentate per effetto della circostanza aggravante dell'articolo 456.
Caso 2: Caso 2
Caio acquista da organizzazioni criminali estere 10.000 assegni bancari contraffatti a valuta estera e li mette in circolazione attraverso intermediari. Benché l'ammontare sia modesto, l'operazione compromette temporaneamente il credito del Paese emittente nei mercati finanziari internazionali. L'aggravante si applica anche per il reato di cui all'articolo 455 (circolazione).
Domande frequenti
Qual è la differenza tra l'articolo 455 e l'articolo 456?
L'articolo 455 punisce la messa in circolazione di valute falsificate con pena base. L'articolo 456 è una circostanza aggravante che aumenta tale pena quando il fatto causa danno economico allo Stato o alla fiducia pubblica nei mercati.
È necessario provare il danno economico effettivo per applicare l'aggravante?
Sì, è richiesto il nesso causale tra la falsificazione e il danno al prezzo della valuta o al credito dello Stato. Una singola banconota falsa, anche se mise in circolazione, normalmente non integrerebbe l'aggravante.
L'aggravante si applica anche alle monete metalliche falsificate?
Sì, l'articolo 456 si applica a qualsiasi tipo di falsificazione monetaria (carta, metallo, biglietti di banca) purché idonea a danneggiare la fiducia pubblica nella valuta.
Cosa succede se la contraffazione non causa danno economico visibile?
Se la quantità è minima o la scoperta è immediata, l'aggravante potrebbe non trovare applicazione. Rimarrebbe il reato base di falsificazione, punito con pene inferiori.
La norma si applica solo alle valute nazionali o anche all'euro?
Oggi si applica principalmente all'euro come valuta legale in Italia. Storicamente copriva la lira. Rimane applicabile a qualsiasi moneta avente corso legale nel territorio dello Stato o nei mercati a cui lo Stato appartiene.
Fonti consultate: 2 fontei verificate