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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 456 c.p. Circostanze aggravanti

In vigore dal 1° luglio 1931

Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

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In sintesi

  • Aggravamento delle pene per falsificazione se comporta diminuzione nel prezzo della valuta
  • Applicabile anche al compromesso del credito dello Stato nei mercati interni ed esteri
  • Circostanza aggravante speciale che integra i reati precedenti
  • Richiede nesso causale tra fatto di falsificazione e danno economico

L'articolo 456 cp aumenta le pene per falsificazione di valuta quando il fatto provoca danno al prezzo della moneta o al credito dello Stato nei mercati.

Ratio

La norma discende dall'esigenza di tutelare la stabilità del sistema monetario oltre che il singolo patrimonio. Il legislatore penale ha riconosciuto che certe contraffazioni non arrecano solo danno economico individuale, ma compromettono la fiducia pubblica nella valuta nazionale e nelle obbligazioni dello Stato. È una forma di protezione dell'ordine economico generale.

Analisi

L'articolo 456 non costituisce fattispecie autonoma, ma opera come circostanza aggravante dei reati previsti negli articoli 453 (falsificazione di monete) e 455 (acquisto, detenzione e messa in circolazione). Le pene di base sono aumentate (senza specifica misura percentuale indicata) quando il fatto provoca una diminuzione nel prezzo della valuta ovvero dei titoli di Stato, oppure compromette il credito dello Stato. Il danno deve emergere come conseguenza diretta e ragionevolmente prevedibile del fatto criminoso.

Quando si applica

Ricorre nell'ipotesi in cui la falsificazione sia massiccia e destabilizzi significativamente il mercato valutario o il credito sovrano. Ad esempio, la contraffazione di una ingente quantità di banconote, se immessa in circolazione, provoca effetti inflazionistici visibili e crolli della fiducia negli strumenti di credito pubblico. La fattispecie è rara in pratica moderna, ma rimane operativa nel caso di frodi coordinate su larga scala.

Connessioni

Articoli 453 e 455 cp (base aggravata). Rimanda implicitamente ai concetti di valuta legale e titoli di Stato. Collegato alle norme sulla monete dell'Unione europea (euro) nel contesto dell'art. 734 cp - falsificazione di banconote euro. Cfr. anche Dlgs 10 marzo 2000, n. 74 su repressione dell'abuso di informazioni privilegiate.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'articolo 455 e l'articolo 456?

L'articolo 455 punisce la messa in circolazione di valute falsificate con pena base. L'articolo 456 è una circostanza aggravante che aumenta tale pena quando il fatto causa danno economico allo Stato o alla fiducia pubblica nei mercati.

È necessario provare il danno economico effettivo per applicare l'aggravante?

Sì, è richiesto il nesso causale tra la falsificazione e il danno al prezzo della valuta o al credito dello Stato. Una singola banconota falsa, anche se mise in circolazione, normalmente non integrerebbe l'aggravante.

L'aggravante si applica anche alle monete metalliche falsificate?

Sì, l'articolo 456 si applica a qualsiasi tipo di falsificazione monetaria (carta, metallo, biglietti di banca) purché idonea a danneggiare la fiducia pubblica nella valuta.

Cosa succede se la contraffazione non causa danno economico visibile?

Se la quantità è minima o la scoperta è immediata, l'aggravante potrebbe non trovare applicazione. Rimarrebbe il reato base di falsificazione, punito con pene inferiori.

La norma si applica solo alle valute nazionali o anche all'euro?

Oggi si applica principalmente all'euro come valuta legale in Italia. Storicamente copriva la lira. Rimane applicabile a qualsiasi moneta avente corso legale nel territorio dello Stato o nei mercati a cui lo Stato appartiene.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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