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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 371-bis c.p. False informazioni al pubblico ministero

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Ferma l’immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell’ipotesi prevista dall’articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Reato: rendere false dichiarazioni oppure omettere informazioni richieste dal PM durante indagini
  • Sanzione: reclusione fino a 4 anni (non multa alternativa)
  • Sospensione procedimentale: il procedimento penale contro l'informante rimane sospeso fino a sentenza di primo grado nel procedimento dove sono state richieste le informazioni
  • Si applica anche quando il PM richiede informazioni tramite il difensore (artt. 391-bis, commi 10, CPC)

Chi fornisce informazioni false al PM durante indagini penali è punito con reclusione fino a 4 anni; procedimento rimane sospeso fino a sentenza di primo grado nel procedimento principale.

Ratio

L'articolo è stato introdotto dalla riforma del 2003 (L. 63/2001) per reprimere il rifiuto di collaborazione spontanea con il PM durante le indagini. A differenza del falso giuramento (art. 371), che riguarda processo formale, l'art. 371-bis protegge la verità nelle fasi investigative extra-giudiziali. Un cittadino richiesto dal PM di fornire informazioni «ai fini delle indagini» ha quasi un «dovere civico» non di legge, ma di moralità processuale. Il falso o l'omissione consapevole è punita come reato grave (fino a 4 anni). La sospensione procedimentale è peculiare: protegge l'informante che si retrae tardivamente (dopo il vizio ma prima della sentenza di primo grado nel processo originale), incentivando la rettifica tempestiva.

Analisi

Il primo comma definisce il reato: il soggetto è chiunque, richiesto dal PM di fornire informazioni «ai fini delle indagini», rende «dichiarazioni false» oppure «tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito». La distinzione tra «rendere false dichiarazioni» e «tacere» è cruciale: il primo è attivo falso; il secondo è silenzio consapevole e selettivo (non il diritto di non parlare, ma l'omissione consapevole di verità note). La sanzione è reclusione fino a 4 anni (no multa). Il secondo comma introduce un meccanismo curativo: il procedimento penale contro l'informante rimane «sospeso» fino a conclusione del procedimento principale (sentenza di primo grado o precedente archiviazione/non luogo a procedere). Questa sospensione è automatica e protegge il soggetto che falsamente informò. Il terzo comma estende la norma ai casi dove il difensore (non il PM direttamente) richiede informazioni secondo l'art. 391-bis CPC (nuovo istituto di investigazione difensiva). In questi casi, la falsa informazione è punita allo stesso modo.

Quando si applica

Caso 1: Tizio è testimone di una rapina. Il PM lo convoca per informazioni. Tizio, corrotto dal rapinatore, fornisce una descrizione falsa del colpevole (dice un'altezza diversa, connotati diversi) sapendo di mentire. Tizio ha integrato l'art. 371-bis. La reclusione è fino a 4 anni. Se il procedimento penale contro il rapinatore si chiude con sentenza di primo grado (es., condanna), il procedimento contro Tizio rimane sospeso fino a quella sentenza. Caso 2: Caio è sentito dal PM in qualità di teste sulla sottrazione di denaro pubblico. Caio, sapendo che il sottoscrittore è un suo parente, omette di rivelare che il parente aveva accesso ai documenti di cassa (informazione cruciale). L'omissione consapevole integra l'art. 371-bis comma 1 («tace, in tutto o in parte»). Caio è punibile con reclusione fino a 4 anni.

Connessioni

L'art. 371-bis è parte della sezione sui delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361 ss.). Si distingue dall'art. 372 c.p. (falsa testimonianza) perché quest'ultimo riguarda la deposizione formale in dibattimento dinanzi al giudice, mentre l'art. 371-bis riguarda la fase investigativa informale. Si correla con art. 391-bis CPC (investigazione difensiva), introdotto contestualmente. Il Codice di procedura penale (art. 64 CPP) disciplina le modalità di audizione da parte del PM. La sospensione procedimentale è un istituto analogo all'art. 371 comma 2 (retrazione per falso giuramento), ma più ampio. Non esiste diritto di «non rispondere» al PM in maniera selettiva: il cittadino deve o fornire informazioni veritiere o rifiutarsi completamente (il rifiuto non è reato, ma la falsa risposta sì).

Domande frequenti

Se il PM mi chiede informazioni, devo rispondere sempre?

Legalmente, no: hai il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere (come in dibattimento). Tuttavia, se scegli di rispondere, devi essere veritiero. Le false dichiarazioni sono reato (art. 371-bis).

Qual è la differenza tra art. 371-bis (false informazioni al PM) e art. 372 (falsa testimonianza)?

Art. 371-bis: fase investigativa informale al PM. Art. 372: deposizione formale in dibattimento. L'art. 371-bis ha pena fino a 4 anni; l'art. 372 ha pena fino a 12 anni per la falsa testimonianza in dibattimento.

Se ometto una parte della verità, è comunque reato?

Sì, se l'omissione è consapevole e selettiva. La legge dice «tace, in tutto o in parte, ciò che sa». Se sai un fatto rilevante e lo nascondi, integri il reato.

Se mi retratto dopo aver fornito false informazioni, sono punibile?

Sì, ma la retrattazione ha effetto sulla sospensione procedimentale: il tuo procedimento rimane sospeso fino a sentenza di primo grado nel procedimento principale. La retrattazione non cancella il reato, ma ne attenua gli effetti processuali.

Che cosa accade se il procedimento principale finisce?

Se il procedimento principale si chiude con sentenza di primo grado (condanna, assoluzione, archiviazione), il procedimento sospeso contro di te riprende. A quel punto, il procedimento procede normalmente verso sentenza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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