← Torna a Codice Penale
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 361 c.p. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

In vigore dal 1° luglio 1931

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria, o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Obbliga il PU a denunciare reati a magistrato entro tempi ragionevoli
  • Pena base: multa 30-516 euro; aggravazione per polizia giudiziaria (reclusione fino 1 anno)
  • Non si applica a reati di querela di persona offesa (salvo eccezioni polizia)
  • Eccezione: reati contro la personalità dello Stato (art. 363, reclusione 6 mesi-3 anni)
  • Fondamentale per il funzionamento della giustizia penale

Omessa denuncia di reato da PU: pubblico ufficiale deve denunciare reati a magistrato; mancanza punita con multa fino a 516 euro.

Ratio

L'articolo impone al pubblico ufficiale un dovere civico di denuncia. Non è semplice obbligo di collaborazione; è garanzia che i reati giungano a conoscenza della magistratura attraverso un canale istituzionale affidabile. Senza questa norma, crimini minori potrebbero rimanere sepolti grazie al silenzio di chi, per ruolo istituzionale, ne è a conoscenza. La norma rafforza la lotta al crimine e impedisce una forma di connivenza istituzionale.

Analisi

Il comma 1 establishes l'obbligo generale: il PU deve denunciare «all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne» un reato «di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni». Non è sufficiente sapere il fatto; occorre che la notizia sia pervenuta tramite l'esercizio del ruolo. Non è obbligo verso il «pubblico»; è verso magistrato o ente che riferisce al magistrato. Il comma 2 inasprisce la pena per polizia giudiziaria (fino 1 anno di reclusione se agente/ufficiale). Il comma 3 fornisce eccezione: reati punibili su querela della persona offesa non devono essere denunciati dal PU generico (ma polizia ha eccezione opposta: deve comunque denunciare).

Quando si applica

Vigile urbano che sorprende un danno a proprietà privata e riconosce l'autore, ma non fa rapporto: omessa denuncia (art. 361). Maestro di scuola che scopre un bambino maltrattato da genitori e non denuncia: sebbene in certi casi sia obbligato anche da legge 4/04, l'omissione integra art. 361. Carabiniere che scopre un furto in pattuglia e fa finta di nulla: omessa denuncia aggravata (art. 363, polizia). Funzionario comunale che scopre frode nel bilancio durante ispezione e non denuncia: omessa denuncia. Medico ospedaliero che scopre lesioni compatibili con abuso sessuale e non denuncia: art. 362 (incaricato, pena minore), non 361.

Connessioni

Art. 330 c.p. (abuso d'ufficio, può aggravare silenzio): il PU che tace per favoritismo è sia omesso denunziante sia abusante. Art. 362 c.p. (incaricato di servizio pubblico: obbligo minore). Art. 363 c.p. (reati contro Stato: pena aggravata 6 mesi-3 anni). Art. 364 c.p. (falso commesso da PU: può accompagnare omessa denuncia). L. 4/2004 (obbligo di denuncia per maltrattamenti minori, sovraordinato a art. 361). Codice Procedura Penale: obbligatorietà dell'azione penale (art. 112), cui la denuncia dà avvio.

Domande frequenti

Il PU deve denunciare anche reati di scarsa rilevanza (es. molestie private)?

Sì, salvo che il reato sia punibile solo su querela della persona offesa. In quel caso, eccetto per polizia giudiziaria, il PU può non denunciare (art. 361 co. 3).

Quanto tempo ha il PU per denunciare?

La legge non fissa termine preciso, ma si parla di «senza indugi» o «tempestivamente». Procrastinazione ingiustificata per settimane è omissione, anche se poi la denuncia arriva. Tempi ragionevoli: 24-48 ore per fatti gravi, qualche giorno per altri.

Può il PU essere perseguito se denuncia un fatto falso credendolo vero?

No responsabilità per omessa denuncia. Diversa la questione se il PU mente nella denuncia (falso ideologico, art. 476 c.p.). La buona fede sul fatto non lo protegge da obbligo di denunciare, ma sì da imputazioni di falso.

Se il PU ha dubbi sul fatto, deve comunque denunciare?

Sì. Il dubbio non esonera: la denuncia è atto descrittivo, non giudizio di colpevolezza. Spetta al magistrato indagare e decidere. Il PU che ha fondato sospetto deve denunciare.

La denuncia anonima cancella l'obbligo?

No. Una denuncia anonima non satisfa l'obbligo di art. 361, che richiede identificazione del denunziante (il PU). Se il PU fa denuncia anonima, non ha assolto il dovere, perché il magistrato non sa chi ha fornito la notizia e non può verificarne l'affidabilità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.