Art. 289-bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell’ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell’ipotesi prevista dal terzo comma (1).
In sintesi
Sequestro a scopo terroristico punito da 25 a 30 anni, ergastolo se causa morte intenzionale del sequestrato.
Ratio
L'art. 289-bis tutela l'ordine democratico e la sicurezza dello Stato da sequestri di persona strumentalizzati per fini terroristici o eversivi. La norma riflette la Costituzione (artt. 2, 54) e la Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. È norma di rango costituzionale perché colpisce attacchi diretti alle istituzioni democratiche.
Analisi
Il reato richiede: (1) sequestro di persona; (2) dolo specifico (finalità terroristica o eversiva). La pena è 25-30 anni. Se da sequestro deriva morte NON voluta = 30 anni. Se il reo cagiona intenzionalmente la morte = ergastolo. Comma 4: chi si dissociagli altri e ottiene liberazione = 2-8 anni (con sconto se morte successiva alla liberazione = 8-18 anni). Comma 5: circostanze attenuanti riducono 30 anni a 20-24 anni, ergastolo a 24-30 anni; minimo 10 anni (o 15 per ergastolo).
Quando si applica
Sequestro con dichiarato intento terroristico (es. condizionamento negoziati, estorsione su governi, intimidazione). Rientra nel «catalogo Onu» del 1979. In Italia, applicato a sequestri legati a organizzazioni eversive storiche (anni '70-'80) e contemporaneamente a cellule jihadiste.
Connessioni
Rimandi: art. 630 c.p. (sequestro generico), art. 289-ter (coazione), art. 56 c.p. (concorso), art. 60-61 c.p. (attenuanti). Leggi complementari: d.lgs. 191/2017 (attuazione direttiva UE terrorismo), l. 431/1975 (crimini terroristici). Convenzioni: Convenzione europea per la repressione del terrorismo, Protocollo opzionale Convenzione diritti civili e politici.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra art. 289-bis e 630 (sequestro generico)?
L'art. 630 punisce qualunque sequestro (pena 8-15 anni). L'art. 289-bis aggrava per sequestri con finalità terroristica/eversiva (pena 25-30 anni). Il movente è elemento costitutivo in 289-bis, circostanza in 630.
La dissociazione (comma 4) riduce sempre la pena?
Sì. Chi si distacca dagli altri e procura la liberazione beneficia della pena ridotta 2-8 anni. Se il sequestrato muore post-liberazione per conseguenze del sequestro, la pena sale a 8-18 anni. Deve provare il contributo effettivo.
Ergastolo è obbligatorio se il sequestrato muore?
No. Se la morte è NON voluta (conseguenza non desiderata) la pena è 30 anni. Ergastolo scatta solo se il reo cagiona dolosamente la morte. La distinzione dolo/colpa è decisiva.
Come si prova la finalità terroristica?
Attraverso elementi oggettivi: manifesto pubblico, comunicazioni intercettate, contesto organizzativo provato, dichiarazioni del reo, rivendicazione politica. Non basta l'assenza di movente economico; serve intento positivo provato.
Le circostanze attenuanti (comma 5) si applicano sempre?
Sì, genericamente. Ricorrendo attenuanti, 30 anni diventa 20-24 anni, ergastolo diventa 24-30 anni. Il giudice valuta caso per caso. Il minimo assoluto è 10 anni (30 anni) o 15 anni (ergastolo) anche con più attenuanti.
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