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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 273 c.p. Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a quattro milioni.

Se l’autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire due milioni (1).

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In sintesi

  • Soggetto attivo: chiunque (reato comune)
  • Condotta: promuovere, costituire, organizzare o dirigere nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale (o loro sezioni) senza autorizzazione governativa
  • Pena base: reclusione fino a 6 mesi o multa da lire 1.000.000 a 4.000.000
  • Aggravante: se l'autorizzazione è stata ottenuta mediante dichiarazioni false o reticenti, reclusione da 1 a 5 anni e multa non inferiore a lire 2.000.000
  • Elemento soggettivo: dolo generico (consapevolezza dell'assenza di autorizzazione)
  • Bene giuridico tutelato: ordine pubblico e controllo statale sui collegamenti associativi con l'estero

Art. 273 c.p.: reato di costituzione non autorizzata di associazioni internazionali in Italia, pene fino a 5 anni.

Ratio

L'articolo 273 c.p. sottopone al controllo governativo la costituzione di organismi internazionali, al fine di tutelare la sovranità nazionale da possibili infiltrazioni ostili.

Analisi

L'elemento costitutivo è l'assenza di autorizzazione governativa. Il provvedimento è discrezionale, non soggetto a obbligo di rilascio. Rilevante è il carattere «internazionale» dell'organismo.

Quando si applica

Colpisce il comportamento anteriore o contemporaneo alla costituzione dell'ente. Opera sul territorio italiano e su estero per cittadini italiani residenti in Italia.

Connessioni

Si correla all'articolo 274 c.p. (partecipazione a associazioni internazionali non autorizzate). Ambedue riflettono il controllo statale su attività transnazionali.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra il primo e il secondo comma dell'art. 273 c.p.?

Il primo comma punisce chi agisce completamente privo di autorizzazione (reclusione fino a 6 mesi o multa). Il secondo comma — considerato fattispecie autonoma — sanziona più severamente (reclusione 1-5 anni e multa) chi ha ottenuto l'autorizzazione inducendo in errore l'amministrazione con dichiarazioni false o reticenti, aggiungendo la lesione alla correttezza dei rapporti con la P.A.

Cosa si intende per associazione di «carattere internazionale»?

Si intende un'entità collettiva che presenta collegamenti organici con strutture, soci o direzioni ubicate all'estero, oppure che si pone come sezione nazionale di un organismo sovranazionale. Non è sufficiente la mera attività operativa all'estero: occorre un nesso strutturale con l'elemento internazionale.

Chi rilascia l'autorizzazione governativa richiesta dall'art. 273 c.p.?

Il procedimento è disciplinato dal d.P.R. 31 marzo 1973, n. 289. La competenza è del Ministero dell'Interno, che valuta la compatibilità dell'ente con l'ordine pubblico e gli interessi nazionali. L'autorizzazione può essere negata o revocata in qualsiasi momento per motivi di sicurezza.

Il reato si applica anche alle ONG e alle associazioni culturali senza scopo di lucro?

Sì. La norma non distingue la natura o lo scopo dell'ente: si applica a qualsiasi associazione, ente o istituto di carattere internazionale, incluse ONG, fondazioni, istituti culturali e associazioni di amicizia tra popoli, purché privi della prescritta autorizzazione governativa.

L'art. 273 c.p. è compatibile con la libertà di associazione garantita dalla Costituzione e dal diritto europeo?

La norma pone tensioni con l'art. 18 Cost. e con l'art. 11 CEDU. La dottrina prevalente ritiene che il requisito dell'autorizzazione sia oggi applicabile in modo restrittivo, limitandolo ai casi in cui sussistano concreti rischi per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, alla luce del principio di proporzionalità elaborato dalla Corte EDU.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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