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Art. 273 c.p. Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a quattro milioni.
Se l’autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire due milioni (1).
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In sintesi
Art. 273 c.p.: reato di costituzione non autorizzata di associazioni internazionali in Italia, pene fino a 5 anni.
Ratio
L'articolo 273 c.p. sottopone al controllo governativo la costituzione di organismi internazionali, al fine di tutelare la sovranità nazionale da possibili infiltrazioni ostili.
Analisi
L'elemento costitutivo è l'assenza di autorizzazione governativa. Il provvedimento è discrezionale, non soggetto a obbligo di rilascio. Rilevante è il carattere «internazionale» dell'organismo.
Quando si applica
Colpisce il comportamento anteriore o contemporaneo alla costituzione dell'ente. Opera sul territorio italiano e su estero per cittadini italiani residenti in Italia.
Connessioni
Si correla all'articolo 274 c.p. (partecipazione a associazioni internazionali non autorizzate). Ambedue riflettono il controllo statale su attività transnazionali.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra il primo e il secondo comma dell'art. 273 c.p.?
Il primo comma punisce chi agisce completamente privo di autorizzazione (reclusione fino a 6 mesi o multa). Il secondo comma — considerato fattispecie autonoma — sanziona più severamente (reclusione 1-5 anni e multa) chi ha ottenuto l'autorizzazione inducendo in errore l'amministrazione con dichiarazioni false o reticenti, aggiungendo la lesione alla correttezza dei rapporti con la P.A.
Cosa si intende per associazione di «carattere internazionale»?
Si intende un'entità collettiva che presenta collegamenti organici con strutture, soci o direzioni ubicate all'estero, oppure che si pone come sezione nazionale di un organismo sovranazionale. Non è sufficiente la mera attività operativa all'estero: occorre un nesso strutturale con l'elemento internazionale.
Chi rilascia l'autorizzazione governativa richiesta dall'art. 273 c.p.?
Il procedimento è disciplinato dal d.P.R. 31 marzo 1973, n. 289. La competenza è del Ministero dell'Interno, che valuta la compatibilità dell'ente con l'ordine pubblico e gli interessi nazionali. L'autorizzazione può essere negata o revocata in qualsiasi momento per motivi di sicurezza.
Il reato si applica anche alle ONG e alle associazioni culturali senza scopo di lucro?
Sì. La norma non distingue la natura o lo scopo dell'ente: si applica a qualsiasi associazione, ente o istituto di carattere internazionale, incluse ONG, fondazioni, istituti culturali e associazioni di amicizia tra popoli, purché privi della prescritta autorizzazione governativa.
L'art. 273 c.p. è compatibile con la libertà di associazione garantita dalla Costituzione e dal diritto europeo?
La norma pone tensioni con l'art. 18 Cost. e con l'art. 11 CEDU. La dottrina prevalente ritiene che il requisito dell'autorizzazione sia oggi applicabile in modo restrittivo, limitandolo ai casi in cui sussistano concreti rischi per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, alla luce del principio di proporzionalità elaborato dalla Corte EDU.
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