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Art. 237 c.p. Cauzione di buona condotta
In vigore dal 1° luglio 1931
La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a euro 103,29, né superiore a euro 2.065,83.
In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.
La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.
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In sintesi
La cauzione di buona condotta è una misura di sicurezza patrimoniale che vincola il condannato al deposito di una somma garantita.
Ratio
La cauzione di buona condotta rappresenta una misura di sicurezza personale predisposta al fine di prevenire comportamenti criminosi futuri. Mediante il vincolo economico del deposito di una somma di denaro ovvero di una garanzia reale o personale, si intende indurre il soggetto a mantenersi in una condotta lecita e a rispettare l'ordine pubblico. La ratio è duplice: protezione della collettività e rieducazione del soggetto condannato, operante attraverso un meccanismo incentivante basato sul timore della perdita della somma depositata.
Analisi
La norma definisce le modalità di costituzione della cauzione attraverso tre opzioni: deposito presso la Cassa delle ammende di somma non inferiore a 103,29 euro e non superiore a 2.065,83 euro; ipoteca; fideiussione solidale. La scelta tra queste forme rimane discrezionale del condannato, sebbene il giudice indichi quella ritenuta più idonea. La durata della misura non può essere inferiore a un anno né superiore a cinque, decorrendo dal giorno della prestazione della cauzione. Si tratta dunque di una misura temporanea, con una scala di proporzionalità legata alla gravità del fatto e alle caratteristiche del soggetto.
Quando si applica
La cauzione di buona condotta trova applicazione quando il giudice, in sede di pronuncia della condanna, ritenga opportuno infliggere tale misura di sicurezza. Non è obbligatoria, ma rimessa all'apprezzamento del magistrato. Si applica tipicamente nei reati di minore gravità, dove la pericolosità del soggetto non giustifichi misure più severe. Esempio: Tizio condannato per lesioni leggere viene sottoposto a cauzione di buona condotta per il termine di tre anni; Caio, condannato per violazione della normativa amministrativa, deve costituire cauzione per due anni.
Connessioni
La cauzione di buona condotta si coordina con altre misure di sicurezza personali quali la libertà vigilata (art. 238 c.p.) e il ricovero in casa di cura (artt. 215-216 c.p.). Risulta collegata al regime sanzionatorio previsto dagli artt. 239 c.p. (adempimento della misura) e 134 c.p. (estinzione delle misure di sicurezza). La norma si inserisce nel più ampio sistema delle misure di prevenzione generale e speciale del codice penale.
Domande frequenti
Che cos'è la cauzione di buona condotta?
È una misura di sicurezza patrimoniale prevista dall'art. 237 c.p. che obbliga il soggetto socialmente pericoloso a depositare una somma di denaro presso la Cassa delle ammende come garanzia del mantenimento di una condotta rispettosa della legge.
Quali sono gli importi previsti per il deposito?
La somma da depositare non può essere inferiore a 103,29 euro né superiore a 2.065,83 euro. Il giudice determina l'importo concreto entro questi limiti, tenendo conto delle condizioni economiche del soggetto e della gravità della pericolosità accertata.
È possibile sostituire il deposito in denaro con un'altra forma di garanzia?
Sì. L'art. 237 c.p. ammette espressamente due alternative: la prestazione di un'ipoteca su beni immobili oppure una fideiussione solidale, che può essere offerta dallo stesso condannato o da un terzo garante.
Quanto dura la cauzione di buona condotta?
La durata minima è di un anno e quella massima di cinque anni. Il termine inizia a decorrere dal giorno in cui la cauzione viene effettivamente prestata, non dalla data della sentenza che la dispone.
Cosa succede se il soggetto viola le condizioni della misura?
In caso di inosservanza delle prescrizioni o di commissione di un nuovo reato nel periodo di sottoposizione alla misura, la somma depositata può essere devoluta all'erario e il giudice può applicare misure di sicurezza più gravose, proporzionate alla pericolosità sociale dimostrata.
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