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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 197 c.p. Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende

In vigore dal 1° luglio 1931

Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l’amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell’interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta.

Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell’articolo 136.

In sintesi

  • Gli enti con personalità giuridica (esclusi Stato, regioni, province e comuni) rispondono civilmente delle sanzioni pecuniarie penali inflitte ai loro rappresentanti, amministratori o dipendenti.
  • L'obbligazione scatta solo se il reato viola gli obblighi connessi alla qualità del condannato oppure è stato commesso nell'interesse dell'ente.
  • La responsabilità dell'ente è sussidiaria: si attiva esclusivamente in caso di insolvibilità del condannato.
  • L'ente è tenuto a versare una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda irrogata al condannato, non una somma aggiuntiva.
  • Se anche l'ente è inadempiente, si applica al condannato la conversione della pena pecuniaria prevista dall'art. 136 c.p. (libertà controllata o lavoro sostitutivo).

Obbliga gli enti con personalità giuridica a pagare multe e ammende inflitte ai propri rappresentanti o dipendenti insolventi.

Ratio legis

L'art. 197 c.p. risponde all'esigenza di evitare che l'insolvibilità personale del condannato frustri completamente l'efficacia della sanzione penale pecuniaria. Il legislatore del 1930 ha ritenuto equo che l'ente, il quale ha tratto beneficio dall'attività del soggetto o nell'interesse del quale il reato è stato commesso, sopporti in via sussidiaria il peso economico della pena. Si tratta di una forma di responsabilità civile di garanzia, distinta dalla responsabilità penale diretta degli enti introdotta molto più tardi dal d.lgs. 231/2001.

Analisi

La norma delinea una responsabilità oggettiva e sussidiaria: oggettiva perché prescinde da qualsiasi colpa dell'ente, sussidiaria perché presuppone l'insolvibilità del condannato accertata in fase esecutiva. I presupposti cumulativi sono: (a) la pronuncia di una sentenza di condanna definitiva; (b) la qualità del condannato come rappresentante, amministratore o dipendente dell'ente; (c) il nesso tra il reato e la qualità rivestita oppure l'interesse dell'ente. L'obbligazione è limitata all'importo esatto della multa (per i delitti) o dell'ammenda (per le contravvenzioni) e non si estende alle spese processuali né alle obbligazioni civili verso la persona offesa. Il secondo comma funge da clausola di chiusura: qualora neppure l'ente adempia, il condannato subisce la conversione della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 136 c.p., ripristinando così la pressione esecutiva sulla persona fisica.

Quando si applica

La disposizione trova applicazione concreta quando, ad esempio, un amministratore delegato è condannato per un reato tributario commesso nell'interesse della società, oppure un dipendente viola norme di sicurezza nell'esercizio delle proprie mansioni aziendali. È necessario che il pubblico ministero o il giudice dell'esecuzione accerti l'insolvibilità del condannato prima di procedere nei confronti dell'ente. Sono espressamente esclusi Stato, regioni, province e comuni, in quanto soggetti a regimi speciali di responsabilità patrimoniale. L'obbligazione dell'ente non è una pena, ma una obbligazione civile ex lege, il che ne consente la trasmissibilità agli eredi dell'ente e la pignorabilità del patrimonio sociale.

Connessioni normative

L'art. 197 c.p. va letto in combinato disposto con l'art. 196 c.p. (obbligazione civile dei soggetti capaci di intendere e volere che abbiano con l'imputato un rapporto di preposizione), con l'art. 136 c.p. richiamato espressamente al secondo comma, e con le disposizioni del d.lgs. 231/2001 che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti da reato, sistema autonomo e parallelo che non ha abrogato l'art. 197 ma ne ha ridimensionato l'operatività pratica per i reati presupposto del decreto. Rileva inoltre l'art. 27 Cost. sotto il profilo della personalità della responsabilità penale, che giustifica la natura civilistica, e non penale, dell'obbligazione dell'ente.

Domande frequenti

Quali enti sono esclusi dall'obbligazione prevista dall'art. 197 c.p.?

Lo Stato, le regioni, le province e i comuni sono espressamente esclusi. Tutti gli altri enti dotati di personalità giuridica, società di capitali, fondazioni, associazioni riconosciute, enti del terzo settore, rientrano nell'ambito applicativo della norma.

L'ente deve essere coinvolto nel processo penale per essere obbligato al pagamento?

No. L'ente non è parte del processo penale a carico del condannato. L'obbligazione sorge ex lege al verificarsi dei presupposti previsti dalla norma e viene azionata in sede esecutiva, quando si accerta l'insolvibilità del condannato.

Qual è la differenza tra l'art. 197 c.p. e il d.lgs. 231/2001?

L'art. 197 c.p. prevede una responsabilità civile sussidiaria dell'ente per le sanzioni penali pecuniarie inflitte a persone fisiche. Il d.lgs. 231/2001 introduce invece una responsabilità amministrativa diretta e autonoma dell'ente per specifici reati presupposto, con sanzioni proprie (pecuniarie e interdittive) irrogate all'ente nel medesimo procedimento penale.

Cosa succede se anche l'ente non riesce a pagare la multa o l'ammenda?

Il secondo comma dell'art. 197 c.p. rinvia all'art. 136 c.p.: la pena pecuniaria rimasta ineseguita viene convertita in libertà controllata, oppure, su richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo, secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla legge.

È necessario che il reato sia stato commesso nell'interesse dell'ente, o basta la qualità di rappresentante?

La legge prevede due presupposti alternativi: è sufficiente che il reato costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal condannato (es. amministratore, dipendente) oppure che sia stato commesso nell'interesse dell'ente. Non è necessario che entrambe le condizioni ricorrano contemporaneamente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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