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Art. 196 c.p. Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente
In vigore dal 1° luglio 1931
Nei reati commessi da chi è soggetto all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare, e delle quali non debba rispondere penalmente.
Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell’art. 136.
Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Obbliga il superiore al pagamento della multa o ammenda del dipendente insolvente, se tenuto a far osservare le norme violate.
Ratio legis
L'art. 196 c.p. risponde all'esigenza di non vanificare la funzione deterrente e sanzionatoria della pena pecuniaria quando il condannato è privo di mezzi. Il legislatore ha individuato nel soggetto titolare di poteri di controllo e vigilanza il garante naturale dell'osservanza delle norme: chi beneficia dell'attività altrui e ha il potere di impartire direttive deve farsi carico, almeno civilmente, delle conseguenze delle violazioni commesse dai suoi sottoposti nell'ambito di tale rapporto.
Analisi
La norma configura un'obbligazione civile di garanzia di natura sussidiaria: essa sorge esclusivamente nell'ipotesi di insolvibilità del condannato, accertata in sede esecutiva. Non si tratta di responsabilità penale solidale, né di una pena accessoria, bensì di un obbligo civilistico che si affianca alla condanna penale del dipendente. La somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda irrogata, senza maggiorazioni. Il testo vigente, introdotto dalla L. 689/1981, ha razionalizzato la disciplina precedente allineandola ai principi della riforma del sistema sanzionatorio penale. Il secondo comma introduce un meccanismo a cascata: qualora anche il preposto risulti insolvibile, il condannato-dipendente torna a essere assoggettato alle conseguenze previste dall'art. 136 c.p., ossia la conversione della pena pecuniaria in libertà controllata o lavoro sostitutivo.
Quando si applica
L'articolo trova applicazione quando ricorrono cumulativamente tre condizioni: (1) esiste un rapporto di autorità, direzione o vigilanza tra il preposto e il condannato; (2) la violazione riguarda disposizioni che il preposto aveva l'obbligo giuridico di far rispettare; (3) il condannato è insolvibile e il preposto non risponde penalmente dello stesso fatto. Campi applicativi tipici sono il diritto del lavoro, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la normativa ambientale e le contravvenzioni commesse da lavoratori dipendenti nell'esercizio delle proprie mansioni.
Connessioni normative
L'art. 196 c.p. va letto in coordinamento con l'art. 197 c.p. (obbligazione civile degli enti per le pene pecuniarie), con l'art. 136 c.p. (conversione delle pene pecuniarie) e con l'art. 2049 c.c. (responsabilità dei padroni e committenti). In materia di sicurezza sul lavoro, rilevano altresì le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 che definiscono la catena di responsabilità tra datore di lavoro, dirigenti e preposti.
Domande frequenti
Chi è tenuto a pagare in base all'art. 196 c.p.?
La persona fisica titolare di autorità, direzione o vigilanza sul condannato, purché la violazione riguardi norme che essa era obbligata a far rispettare e purché non risponda penalmente dello stesso fatto.
L'obbligazione del preposto è automatica o richiede particolari condizioni?
Non è automatica: scatta solo dopo l'accertamento dell'insolvibilità del condannato in fase esecutiva. È un'obbligazione sussidiaria, non solidale.
Cosa succede se anche il preposto è insolvibile?
Il secondo comma dell'art. 196 c.p. prevede che si applichino al condannato originario le disposizioni dell'art. 136 c.p., che disciplina la conversione della pena pecuniaria in misure alternative come la libertà controllata o il lavoro sostitutivo.
Qual è la differenza tra l'art. 196 e l'art. 197 c.p.?
L'art. 196 riguarda la responsabilità della persona fisica preposta all'autorità o vigilanza su chi ha commesso il reato; l'art. 197 riguarda invece l'obbligazione civile degli enti (società, associazioni) per le pene pecuniarie inflitte ai loro rappresentanti o dipendenti.
Il preposto obbligato ai sensi dell'art. 196 c.p. può rivalersi sul condannato?
Sì. L'obbligazione ha natura civilistica e il preposto che ha pagato può esercitare azione di regresso nei confronti del condannato, fatto salvo quanto disposto dalle norme generali in materia di obbligazioni e responsabilità civile.
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