← Torna a Codice Penale
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 191 c.p. Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro

In vigore dal 1° luglio 1931

Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell’ordine seguente:

1) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l’infermità;

2) le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato, purché il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile;

3) le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario;

4) le spese del procedimento;

5) le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena. Se la esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle spese predette;

6) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • L'articolo disciplina la graduazione dei crediti soddisfatti sul ricavato di immobili ipotecati, mobili sequestrati e cauzioni non devolute alla Cassa delle ammende.
  • Al primo posto figurano le spese sostenute da istituti sanitari pubblici per la cura e gli alimenti alla persona offesa durante l'infermità.
  • Il risarcimento del danno e le spese processuali al danneggiato sono al secondo posto, ma devono essere richiesti entro un anno dall'irrevocabilità della sentenza di condanna.
  • Seguono le spese del difensore del condannato (onorari e anticipazioni), le spese del procedimento e quelle per il mantenimento in carcere.
  • Le pene pecuniarie e le somme dovute all'erario dello Stato occupano l'ultimo posto nella graduatoria.

L'art. 191 c.p. stabilisce l'ordine di priorità con cui vengono pagati i crediti garantiti da ipoteca o sequestro in sede penale.

Ratio legis

L'art. 191 c.p. risponde all'esigenza di stabilire un ordine certo e vincolante nella ripartizione del ricavato delle garanzie reali costituite nel processo penale. La norma bilancia interessi eterogenei — sanitari, risarcitori, difensivi, processuali e fiscali — secondo una gerarchia che privilegia la tutela della persona offesa e dei crediti di natura umanitaria rispetto a quelli erariali.

Analisi

La disposizione si inserisce nel sistema delle garanzie patrimoniali del codice penale (artt. 189 e 190 c.p.) e opera come norma di chiusura che regola la fase satisfattiva. L'ordine di preferenza è tassativo: i crediti di rango superiore devono essere integralmente soddisfatti prima che quelli di rango inferiore possano ricevere pagamento. Il termine annuale per la richiesta di risarcimento al secondo posto costituisce un onere di diligenza a carico del danneggiato: la sua inosservanza non estingue il diritto sostanziale al risarcimento, ma fa retrocedere il credito fuori dalla graduatoria privilegiata. Le spese del difensore — anticipazioni e onorario — sono collocate al terzo posto in deroga al principio civilistico che assegna ai crediti professionali una posizione meno favorevole, a tutela dell'effettività del diritto di difesa. Il quinto posto prevede un meccanismo cautelare peculiare: se la pena non è ancora in esecuzione, una somma presunta viene depositata presso la Cassa delle ammende a garanzia delle future spese di mantenimento. Le pene pecuniarie e i crediti erariali chiudono la graduatoria, a conferma che l'interesse fiscale cede di fronte a quello risarcitorio e difensivo.

Quando si applica

La norma trova applicazione ogni volta che, nel corso o all'esito del procedimento penale, vengono liquidati i beni immobili gravati da ipoteca penale, i beni mobili sottoposti a sequestro ai sensi degli artt. 189–190 c.p., oppure vengono svincolate cauzioni non devolute alla Cassa delle ammende. Il giudice dell'esecuzione o il cancelliere incaricato della distribuzione del ricavato deve rispettare l'ordine stabilito dalla norma.

Connessioni normative

L'art. 191 c.p. va letto in combinato disposto con gli artt. 189 e 190 c.p. (ipoteca legale e sequestro dei beni del condannato), con l'art. 185 c.p. (obbligazione risarcitoria da reato) e con le disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione (artt. 655 ss. c.p.p.). Rilevano altresì le norme del codice civile sulla graduazione dei privilegi (artt. 2745 ss. c.c.), che operano in via suppletiva ove la disciplina penalistica non disponga diversamente.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'art. 191 del codice penale e l'art. 191 del codice di procedura penale?

Sono norme distinte e autonome. L'art. 191 c.p. regola l'ordine di soddisfazione dei crediti garantiti da ipoteca o sequestro in sede penale. L'art. 191 c.p.p. riguarda invece le prove acquisite in violazione dei divieti di legge, stabilendone l'inutilizzabilità. I due articoli appartengono a codici diversi e disciplinano materie non sovrapponibili.

Il danneggiato che non rispetta il termine annuale perde definitivamente il diritto al risarcimento?

No. Il mancato rispetto del termine di un anno dall'irrevocabilità della sentenza penale non estingue il diritto sostanziale al risarcimento del danno: il danneggiato può ancora azionarlo in sede civile. Tuttavia, perde la posizione privilegiata nella graduatoria dell'art. 191 c.p. e non può concorrere sul ricavato delle garanzie penali con precedenza sulle somme dovute all'erario.

Le spese del difensore del condannato sono sempre recuperabili sul ricavato delle garanzie?

Sì, nei limiti del ricavato disponibile dopo aver soddisfatto i crediti di primo e secondo rango. L'art. 191 c.p. riconosce al difensore — sia di fiducia sia d'ufficio — il diritto di recuperare le anticipazioni sostenute e l'onorario professionale dalla liquidazione dei beni ipotecati o sequestrati, in posizione antecedente alle spese processuali statali e alle pene pecuniarie.

Cosa accade se il condannato non ha ancora iniziato a scontare la pena detentiva?

In tal caso il numero 5 dell'art. 191 c.p. prevede un meccanismo cautelare: viene depositata presso la Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata a coprire le future spese di mantenimento negli stabilimenti di pena. Il deposito è provvisorio e viene svincolato — a favore dell'erario o restituito al condannato — una volta che la situazione esecutiva si chiarisce.

Le pene pecuniarie hanno preferenza rispetto al risarcimento del danno?

No. Nella graduatoria dell'art. 191 c.p. le pene pecuniarie e le somme dovute all'erario occupano l'ultimo posto, il sesto. Il risarcimento del danno alla persona offesa si colloca al secondo posto, dunque ha netta precedenza. Questa scelta legislativa riflette la priorità accordata alla tutela della vittima rispetto all'interesse fiscale dello Stato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.