Art. 172 c.p. Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo
In vigore dal 1° luglio 1931
La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.
La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.
Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per l’estinzione dell’una e dell’altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.
Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all’esecuzione già iniziata della pena.
Se l’esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l’estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.
Nel caso di concorso di reati, si ha riguardo, per l’estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza.
L’estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.
In sintesi
Stabilisce quando la pena della reclusione e della multa si estinguono per decorso del tempo dopo condanna definitiva.
Ratio legis
L'art. 172 c.p. traduce nell'ordinamento penale il principio per cui il trascorrere del tempo, senza che la pena venga eseguita, fa venir meno l'interesse statuale alla punizione. La norma bilancia due esigenze contrapposte: da un lato la certezza del diritto e la funzione rieducativa della pena (art. 27 Cost.), che perdono pregnanza con il passare degli anni; dall'altro la necessità di non accordare impunità a soggetti pericolosi o recidivi. L'istituto si distingue dalla prescrizione del reato (art. 157 c.p.), poiché interviene dopo la condanna definitiva, agendo sull'esecuzione della pena già inflitta.
Analisi
Il meccanismo di calcolo per la reclusione è binario: si parte dal doppio della pena in concreto inflitta, con un pavimento di 10 anni e un soffitto di 30 anni. Così, per una pena di 3 anni, il termine è 6 anni (ma si applica il minimo di 10); per una pena di 20 anni, il termine sarebbe 40 anni, ma scatta il tetto dei 30. Per la multa il termine è fisso a 10 anni, salvo cumulo con la reclusione, nel qual caso assorbe il termine più lungo previsto per quest'ultima. Il dies a quo ordinario è il giorno di irrevocabilità della condanna; si sposta alla sottrazione volontaria all'esecuzione già iniziata quando il condannato, pur dopo l'inizio dell'espiazione, si rende irreperibile. Se l'esecuzione è condizionata (ad es. pena sospesa condizionalmente revocata), il termine inizia a decorrere solo dal momento in cui la condizione si avvera o il termine scade.
Quando si applica
La norma si applica a tutte le condanne definitive per reati che prevedono la reclusione o la multa, purché la pena non sia stata eseguita o sia rimasta parzialmente ineseguita. È esclusa nei confronti dei recidivi nei casi di cui ai capoversi dell'art. 99 c.p. (recidiva aggravata, reiterata, specifica), dei delinquenti abituali (art. 102 c.p.), professionali (art. 105 c.p.) o per tendenza (art. 108 c.p.), nonché quando il condannato, nel periodo utile, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole. Nel concorso di reati il calcolo avviene autonomamente per ciascuna fattispecie, evitando che una pena più grave travolga il computo delle pene minori.
Connessioni normative
L'art. 172 c.p. va letto congiuntamente all'art. 173 c.p., che regola l'estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda (pene contravvenzionali), e all'art. 174 c.p., che disciplina gli effetti dell'estinzione della pena sul casellario giudiziale. Rileva anche il coordinamento con l'art. 99 c.p. sulla recidiva e con gli artt. 102-108 c.p. sulle categorie di delinquenti pericolosi. Sul versante processuale, l'estinzione della pena è dichiarata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.
Domande frequenti
Cos'è l'estinzione della pena per decorso del tempo?
È un istituto del diritto penale sostanziale che estingue la pena della reclusione o della multa quando, dopo la condanna definitiva, trascorre un determinato periodo di tempo senza che la pena sia stata eseguita. Non cancella il reato né la condanna, ma fa venire meno il diritto dello Stato a eseguire la sanzione.
Da quando decorre il termine per l'estinzione della pena?
Il termine decorre ordinariamente dal giorno in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile. Se però il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata, il termine decorre dal giorno della sottrazione; se l'esecuzione era subordinata a una condizione, decorre dal suo avveramento.
Qual è il termine per l'estinzione della pena della reclusione?
Il termine è pari al doppio della pena inflitta in concreto, con un minimo inderogabile di 10 anni e un massimo di 30 anni. Ad esempio, una pena di 6 anni si estingue in 12 anni; una pena di 2 anni si estingue comunque in 10 anni (si applica il minimo).
L'estinzione della pena vale sempre, o ci sono eccezioni?
No, non vale sempre. L'estinzione è esclusa per i recidivi nei casi previsti dai capoversi dell'art. 99 c.p., per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e quando il condannato, durante il periodo utile, riporta una condanna a reclusione per un delitto della stessa indole.
Cosa succede in caso di concorso di reati?
Nel concorso di reati il termine di estinzione si calcola separatamente per ciascun reato, anche se tutte le pene sono state inflitte con un'unica sentenza. Questo significa che alcune pene potrebbero estinguersi prima di altre, a seconda della loro durata.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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