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Art. 158 c.p. Decorrenza del termine della prescrizione
In vigore dal 1° luglio 1931
Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente (1), dal giorno in cui è cessata la permanenza. (2)
Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
:(1) soppresse dall’art. 6, co. 2, della L. 5 dicembre 2005, n. 251
:(2) soppresse dall’art. 6, co. 2, della L. 5 dicembre 2005, n. 251
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In sintesi
Stabilisce da quando decorre il termine di prescrizione per reato consumato, tentato, permanente o condizionato.
Ratio legis
L'art. 158 c.p. risponde all'esigenza di individuare con precisione il dies a quo della prescrizione, ossia il momento da cui inizia a decorrere il termine estintivo del reato. La norma coordina l'istituto della prescrizione con le diverse tipologie di reato, evitando che il decorso del tempo cominci in un momento non significativo sul piano della lesione del bene giuridico tutelato.
Analisi
La disposizione distingue tre fattispecie strutturali principali. Nel reato consumato, il dies a quo coincide con il momento del perfezionamento della fattispecie tipica, ovvero con la realizzazione di tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato. Nel reato tentato, poiché manca la consumazione, il termine decorre dall'ultimo atto esecutivo compiuto dal colpevole, cioè dal momento in cui l'agente interrompe volontariamente l'azione o è costretto a farlo da cause esterne. Nel reato permanente — in cui la condotta illecita si protrae nel tempo, come nel sequestro di persona — la prescrizione non può iniziare finché persiste lo stato antigiuridico: il termine decorre solo dalla cessazione della permanenza.
Il secondo comma introduce una regola speciale per i reati condizionati: quando la punibilità dipende dal verificarsi di una condizione (obiettiva di punibilità), la prescrizione si attiva dal giorno in cui quella condizione si produce. Tuttavia, per i reati procedibili a querela, istanza o richiesta, la legge deroga a tale regola facendo sempre decorrere il termine dal giorno del commesso reato, a prescindere da quando venga presentata la querela o formulata la richiesta.
Quando si applica
L'art. 158 c.p. si applica ogni volta che occorre calcolare il termine di prescrizione di un reato. Il giudice deve individuare la categoria di appartenenza del reato (consumato, tentato, permanente) e accertare la data dell'evento rilevante (consumazione, cessazione dell'attività, cessazione della permanenza). L'articolo va letto in combinato disposto con gli artt. 157, 159 e 160 c.p., che disciplinano rispettivamente la durata, la sospensione e l'interruzione della prescrizione.
Connessioni normative
La norma si collega strettamente all'art. 157 c.p. (termini di prescrizione), all'art. 159 c.p. (sospensione), all'art. 160 c.p. (interruzione) e all'art. 56 c.p. (tentativo). Per i reati procedibili a querela, rileva anche l'art. 120 c.p., che disciplina il diritto di querela. In ambito processuale, il riferimento è all'art. 531 c.p.p., che impone al giudice di dichiarare l'estinzione del reato quando accerta la prescrizione.
Domande frequenti
Da quando decorre la prescrizione per un reato consumato?
Per il reato consumato, la prescrizione decorre dal giorno in cui il reato si è perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi, ovvero dal momento della consumazione.
Come si calcola la prescrizione per il reato permanente?
Per il reato permanente, il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dal giorno in cui cessa la permanenza, cioè da quando si esaurisce lo stato antigiuridico che caratterizza questo tipo di reato.
Cosa succede se la punibilità dipende da una condizione?
Quando la legge subordina la punibilità al verificarsi di una condizione obiettiva, la prescrizione decorre dal giorno in cui quella condizione si verifica. Fanno eccezione i reati procedibili a querela, per i quali il termine decorre sempre dal giorno del commesso reato.
Per i reati punibili a querela, da quando decorre la prescrizione?
Nonostante la regola generale sulle condizioni di punibilità, per i reati procedibili a querela, istanza o richiesta, la prescrizione decorre sempre dal giorno in cui il reato è stato commesso, indipendentemente da quando viene presentata la querela.
L'art. 158 c.p. si applica anche al reato tentato?
Sì. Per il reato tentato, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole, ossia dall'ultimo atto esecutivo compiuto, sia che il tentativo si sia interrotto volontariamente sia che sia stato impedito da cause esterne.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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