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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 124 c.p. Termine per proporre la querela. Rinuncia

In vigore dal 1° luglio 1931

Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l’esercizio.

Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.

La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

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In sintesi

  • Il termine per proporre querela è di tre mesi dalla conoscenza del fatto costituente reato.
  • La querela è preclusa se il titolare vi ha rinunciato espressamente o in modo tacito.
  • La rinuncia tacita si desume da comportamenti incompatibili con la volontà di querelarsi.
  • La rinuncia produce effetti nei confronti di tutti i concorrenti nel reato, non solo verso uno di essi.
  • La norma si applica salvo diversa disposizione di legge, che può fissare termini differenti.

Il diritto di querela si estingue dopo 3 mesi dalla notizia del reato o per rinuncia espressa o tacita del titolare.

Ratio

La norma persegue un duplice obiettivo: da un lato garantisce certezza giuridica, impedendo che la spada penale resti indefinitamente sospesa sul presunto autore del reato; dall'altro rispetta l'autonomia della persona offesa, titolare del diritto di querela, riconoscendo che anche il silenzio prolungato o comportamenti concludenti possono esprimere una scelta consapevole di non punire.

Analisi

Il termine trimestrale decorre dal giorno in cui la persona offesa ha avuto effettiva conoscenza del fatto e della sua riconducibilità a un soggetto determinato, non necessariamente dal momento in cui il fatto è stato commesso. La rinuncia può essere espressa — mediante dichiarazione esplicita — oppure tacita, quando chi potrebbe querelarsi compie atti oggettivamente incompatibili con tale intenzione: ad esempio accettare un risarcimento integrale accompagnato da dichiarazioni di soddisfazione, oppure instaurare un rapporto contrattuale con l'autore del reato dopo averne appreso la condotta illecita. L'estensione automatica della rinuncia a tutti i concorrenti è corollario del principio di indivisibilità della querela: la persona offesa non può scegliere di perseguire solo alcuni dei responsabili lasciando esposti gli altri.

Quando si applica

L'articolo 124 c.p. si applica a tutti i reati perseguibili a querela di parte per i quali la legge non preveda un termine diverso (es. la violenza sessuale, ex art. 609-septies c.p., prevede un termine di dodici mesi). Non si applica ai reati procedibili d'ufficio, né a quelli per cui è richiesta istanza di procedimento o autorizzazione a procedere. Il giudice è tenuto a rilevare d'ufficio la mancanza, la tardività o la rinuncia alla querela in ogni stato e grado del processo.

Connessioni

La norma si coordina con l'art. 120 c.p. (titolari del diritto di querela), l'art. 121 c.p. (querela nell'interesse degli incapaci), l'art. 123 c.p. (estensione della querela ai concorrenti), l'art. 336 c.p.p. (forma e presentazione della querela) e con le disposizioni speciali che modificano il termine ordinario, come l'art. 609-septies c.p. per i reati sessuali.

Domande frequenti

Da quando decorrono i tre mesi per proporre querela?

Il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa ha acquisito effettiva conoscenza del fatto costituente reato, non necessariamente dalla data in cui il fatto è stato commesso. Se l'autore è ignoto, il termine inizia a decorrere da quando la persona offesa ne conosce l'identità.

Cos'è la rinuncia tacita alla querela e come si distingue da un semplice comportamento passivo?

La rinuncia tacita consiste in atti positivi oggettivamente incompatibili con la volontà di querelarsi, come accettare un risarcimento con dichiarazioni liberatorie o riprendere normali rapporti con l'autore del reato dopo averne appreso la condotta. Il mero silenzio o l'inerzia, pur potendo comportare la decadenza per scadenza del termine, non costituisce di per sé rinuncia tacita.

La rinuncia alla querela nei confronti di uno solo dei responsabili è efficace anche verso gli altri?

Sì. L'ultimo comma dell'art. 124 c.p. stabilisce che la rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato. La persona offesa non può scegliere di perseguire selettivamente solo alcuni dei concorrenti: la rinuncia è indivisibile.

È possibile revocare la rinuncia alla querela dopo averla effettuata?

No. La rinuncia alla querela è un atto unilaterale irrevocabile: una volta manifestata, anche tacitamente, non può essere ritrattata. Diverso è il caso della remissione della querela (art. 152 c.p.), che riguarda una querela già presentata e che, se accettata dal querelato, estingue il reato.

L'art. 124 c.p. si applica anche alla violenza sessuale?

No. Per i delitti di violenza sessuale (artt. 609-bis e seguenti c.p.) l'art. 609-septies c.p. prevede un termine speciale di dodici mesi, derogando alla regola generale dei tre mesi. In quel caso si applica la norma speciale, in quanto la legge «dispone altrimenti» ai sensi dell'incipit dell'art. 124 c.p.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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