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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 122 c.p. Querela di uno fra più offesi

In vigore dal 1° luglio 1931

Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse.

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In sintesi

  • L'art. 122 c.p. disciplina il caso in cui un reato leda contemporaneamente più persone offese.
  • La querela proposta da una sola di esse è sufficiente a rendere il reato procedibile.
  • La norma deroga al principio per cui la procedibilità dipende dalla volontà di ciascun offeso.
  • Si applica ai soli reati procedibili a querela, non a quelli procedibili d'ufficio.
  • La regola vale indipendentemente dal numero di soggetti passivi coinvolti nel fatto.

Il reato plurioffensivo è perseguibile anche se la querela proviene da uno solo dei soggetti danneggiati.

Ratio

La norma risponde all'esigenza di non paralizzare la repressione penale nei reati plurioffensivi: sarebbe irragionevole consentire a ciascun offeso di vanificare, con la propria inerzia o remissione, la pretesa punitiva degli altri. Il legislatore ha quindi scelto di attribuire efficacia espansiva alla querela del singolo, a tutela dell'interesse collettivo alla punizione del fatto.

Analisi

L'art. 122 c.p. si colloca nel Titolo IV del Libro I del codice penale, dedicato all'esercizio dell'azione penale. La disposizione presuppone un unico reato che offende, nel medesimo fatto storico, una pluralità di soggetti passivi distinti. Ciascun offeso è titolare autonomo del diritto di querela, ma l'esercizio da parte di uno soltanto produce effetti processuali erga omnes quanto alla procedibilità. Non rileva, ai fini della norma, se gli altri offesi abbiano rinunciato o non abbiano ancora esercitato il diritto: la querela già proposta è di per sé condizione sufficiente.

Quando si applica

La disposizione trova applicazione esclusivamente nei reati procedibili a querela di parte (ad esempio alcune ipotesi di lesioni personali lievi, minaccia non aggravata). Non opera per i reati procedibili d'ufficio, né per quelli procedibili a istanza della persona offesa o a richiesta del Ministro. Occorre inoltre che il reato sia oggettivamente unico, ossia che un medesimo fatto illecito abbia leso simultaneamente più soggetti.

Connessioni

La norma va letta in coordinamento con l'art. 120 c.p. (diritto di querela), l'art. 121 c.p. (querela nell'interesse degli incapaci) e l'art. 123 c.p. (estensione della querela ai concorrenti). Quanto al profilo processuale, rileva l'art. 336 c.p.p. sulla forma e i termini della querela. La disposizione si distingue dall'art. 122 c.p.p. (che riguarda tutt'altra materia), fonte di frequente confusione terminologica nelle ricerche online.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 122 del codice penale?

Stabilisce che, quando un reato è commesso in danno di più persone, è sufficiente la querela di una sola di esse perché il reato sia perseguibile penalmente, senza che sia necessaria la querela di tutti gli offesi.

L'art. 122 c.p. si applica anche ai reati procedibili d'ufficio?

No. La norma riguarda esclusivamente i reati per i quali la legge richiede la querela di parte come condizione di procedibilità. Per i reati procedibili d'ufficio, la questione non si pone poiché il pubblico ministero agisce indipendentemente dalla volontà degli offesi.

Qual è la differenza tra l'art. 122 c.p. e l'art. 122 c.p.p.?

Sono norme completamente distinte. L'art. 122 c.p. (codice penale) riguarda la querela nei reati plurioffensivi. L'art. 122 c.p.p. (codice di procedura penale) disciplina invece la rappresentanza e l'assistenza delle parti nel processo penale. La confusione è frequente nelle ricerche online.

Se uno degli offesi rimette la querela, il reato resta perseguibile grazie alla querela degli altri?

Sì, in linea di principio. La remissione della querela da parte di un offeso produce effetti solo nei confronti di chi la rimette. Se altri soggetti hanno proposto querela autonoma, il procedimento prosegue nei loro confronti, salvo diversa previsione di legge.

L'art. 122 c.p. vale anche per il codice penale militare di pace?

Il codice penale militare di pace contiene disposizioni proprie in materia di querela. L'art. 122 c.p. comune non si applica automaticamente in ambito militare, dove occorre verificare il rinvio espresso alle norme del codice penale ordinario previsto dal c.p.m.p. per le singole fattispecie.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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