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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 73 c.p. (Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie)

In vigore dal 1° luglio 1931

Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l’ergastolo.

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.

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In sintesi

  • Il concorso di reati con pene detentive temporanee della stessa specie genera una pena unica corrispondente alla somma aritmetica delle singole pene.
  • Se concorrono più delitti per ciascuno dei quali è prevista la reclusione non inferiore a 24 anni, si applica l'ergastolo.
  • Le pene pecuniarie della stessa specie si cumulano integralmente, senza riduzioni.
  • Il meccanismo si distingue dal cumulo giuridico ex art. 81 c.p., che invece prevede un aumento sulla pena base più grave.
  • La norma riguarda esclusivamente il concorso materiale di reati, non il reato continuato né il concorso formale.

Cumulo materiale: più reati, pena unica pari alla somma delle pene; più ergastoli si cumulano nell'ergastolo.

Ratio

L'art. 73 c.p. disciplina il cumulo materiale delle pene, principio secondo cui chi commette più reati distinti deve scontare la somma aritmetica delle pene previste per ciascuno. La ratio è retributiva: ogni illecito genera una propria risposta sanzionatoria autonoma, senza che la pluralità degli illeciti comporti uno sconto automatico. Il legislatore del 1930 ha scelto la via del rigore, salvo poi temperarla con gli istituti del reato continuato e del concorso formale.

Analisi

Il primo comma stabilisce la regola generale: le pene detentive temporanee della medesima specie (ergastolo escluso) si sommano per dare luogo a un'unica pena. Il secondo comma introduce una soglia: quando due o più delitti comportano ciascuno la reclusione non inferiore a 24 anni, il cumulo matematico cede il passo all'ergastolo, che assorbe la quantità di pena altrimenti incalcolabile. Il terzo comma estende il principio cumulativo alle pene pecuniarie omogenee (multe con multe, ammende con ammende), applicandole tutte per intero senza alcun temperamento.

Quando si applica

La norma opera nel concorso materiale di reati, ossia quando il medesimo soggetto ha commesso più reati con condotte storicamente distinte, e le pene irrogate appartengono alla stessa specie. Non si applica se le pene sono di specie diversa (reclusione e multa) né quando sussistono i presupposti del reato continuato (art. 81 comma 2 c.p.) o del concorso formale (art. 81 comma 1 c.p.), istituti che comportano il più favorevole cumulo giuridico.

Connessioni

L'art. 73 c.p. va letto in combinato con l'art. 81 c.p. (concorso formale e reato continuato), con l'art. 78 c.p. (limiti massimi della pena nel concorso), con l'art. 72 c.p. (cumulo di pene eterogenee) e con l'art. 76 c.p. (computo delle pene accessorie). Sul piano processuale, rileva l'art. 663 c.p.p. in tema di esecuzione del cumulo. Attenzione: l'art. 73 del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti) è norma del tutto distinta, che disciplina la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Domande frequenti

L'art. 73 c.p. riguarda il traffico di droga o spaccio di stupefacenti?

No. L'art. 73 del Codice Penale disciplina il cumulo materiale delle pene nel concorso di reati. Le norme su produzione, traffico e detenzione di stupefacenti si trovano nell'art. 73 del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti), che è una legge completamente diversa dal Codice Penale.

Cosa prevede il 'comma 5' dell'art. 73 c.p.?

L'art. 73 del Codice Penale ha solo tre commi e non contiene un 'comma 5'. Il comma 5 così citato dagli utenti si riferisce all'art. 73 del D.P.R. 309/1990 (stupefacenti), che al quinto comma prevede una fattispecie attenuata per i fatti di lieve entità in materia di droghe.

Qual è la differenza tra cumulo materiale e cumulo giuridico?

Il cumulo materiale (art. 73 c.p.) somma aritmeticamente tutte le pene dei reati concorrenti. Il cumulo giuridico (art. 81 c.p.), applicabile al concorso formale e al reato continuato, prevede invece la pena più grave aumentata fino al triplo, risultando di norma più favorevole per il condannato.

Quando scatta l'ergastolo per effetto del cumulo materiale?

L'ergastolo si applica solo se concorrono più delitti per ciascuno dei quali deve infliggersi la reclusione non inferiore a 24 anni (art. 73 comma 2 c.p.). Non è sufficiente che la somma delle pene raggiunga o superi i 24 anni: occorre che ogni singolo delitto in concorso superi autonomamente quella soglia.

Le pene pecuniarie si sommano o si applica solo la più grave?

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero (art. 73 comma 3 c.p.): multe e ammende si cumulano senza riduzioni. Non è previsto alcun temperamento analogo al cumulo giuridico per le pene detentive.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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