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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 64 c.p. (Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante)

In vigore dal 1° luglio 1931

Quando ricorre una circostanza aggravante, e l’aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell’aumento non può superare gli anni trenta.

In sintesi

  • Si applica quando ricorre una sola circostanza aggravante a effetto comune (non determinata ex lege).
  • L'aumento è discrezionale ma contenuto nel limite di un terzo della pena base.
  • La reclusione risultante dall'aumento non può in ogni caso superare i 30 anni.
  • La norma opera in assenza di una misura legale predeterminata: colma il silenzio del legislatore sul quantum.
  • Il giudice calcola prima la pena base, poi applica l'aumento entro il terzo, rispettando il tetto assoluto.

Circostanza aggravante senza misura legale fissa: la pena base aumenta fino a un terzo, con tetto massimo di 30 anni di reclusione.

Ratio

L'art. 64 c.p. risolve un problema di tecnica sanzionatoria: quando il legislatore prevede una circostanza aggravante senza specificare la misura dell'aumento, occorre una regola suppletiva uniforme. La norma fissa il criterio residuale nel terzo della pena base, garantendo proporzionalità e prevedibilità della risposta punitiva.

Analisi

L'articolo distingue due profili. Il primo riguarda il criterio di aumento: «fino a un terzo» indica un massimo relativo, lasciando al giudice la facoltà di applicare un incremento inferiore in ragione delle circostanze concrete (art. 133 c.p.). Il secondo profilo è il tetto assoluto di trent'anni di reclusione, che impedisce che l'aumento automatico conduca a pene sproporzionate rispetto ai limiti edittali ordinari. La norma si coordina con l'art. 63 c.p. (definizione generale delle circostanze) e con l'art. 65 c.p. (diminuzioni nel caso di una sola attenuante), formando il nucleo della disciplina generale sulle circostanze a effetto comune. Non si applica quando la legge determina essa stessa la misura dell'aumento (circostanze a effetto speciale ex art. 63, co. 3 c.p.).

Quando si applica

La norma opera ogni volta che: (a) è contestata una sola circostanza aggravante; (b) la legge speciale o la norma incriminatrice non fissa autonomamente la misura dell'aumento. Se le aggravanti sono più di una, si applicano gli artt. 63 e 66 c.p. sul concorso di circostanze. Se l'aggravante è a effetto speciale (prevede una pena autonoma o un aumento superiore a un terzo), l'art. 64 cede il passo alla norma speciale.

Connessioni

L'art. 64 c.p. va letto insieme all'art. 63 c.p. (nozione e classificazione delle circostanze), all'art. 65 c.p. (attenuante unica), all'art. 66 c.p. (concorso di aggravanti) e all'art. 69 c.p. (bilanciamento tra circostanze eterogenee). Il tetto dei 30 anni richiama inoltre l'art. 23 c.p. sui limiti generali della reclusione.

Domande frequenti

Che cos'è una circostanza aggravante a effetto comune?

È una circostanza che, in assenza di una misura legale specifica, produce un aumento della pena contenuto entro un terzo della pena base. Si distingue dalle aggravanti a effetto speciale, che prevedono una pena autonoma o un aumento superiore al terzo (art. 63, co. 3 c.p.).

Il giudice è obbligato ad aumentare la pena di un terzo intero?

No. «Fino a un terzo» indica un massimo: il giudice può applicare un aumento inferiore, calibrandolo sulla gravità concreta del fatto e sulla personalità del reo ai sensi dell'art. 133 c.p.

Cosa succede se ci sono più aggravanti?

L'art. 64 c.p. disciplina solo il caso di una circostanza aggravante unica. In presenza di più aggravanti si applica l'art. 66 c.p., che prevede comunque un aumento non superiore al triplo della pena stabilita per la circostanza più grave.

Il tetto dei 30 anni vale anche per la multa o l'arresto?

No. Il limite di trent'anni riguarda esclusivamente la reclusione. Per le pene pecuniarie e per l'arresto operano i limiti generali fissati dagli artt. 23 e 26 c.p., nonché le eventuali disposizioni speciali.

Esiste un art. 64 bis c.p.?

No. Il codice penale vigente non prevede un articolo 64-bis. Le query degli utenti su «art. 64 bis c.p.» non trovano riscontro nell'attuale testo del codice Rocco; è possibile che vi sia confusione con altre numerazioni o con norme di leggi speciali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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