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Art. 24 c.p. (Multa)
In vigore dal 1° luglio 1931
La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50.000.
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000..
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In sintesi
La multa è la pena pecuniaria per i delitti: da 50 a 50.000 euro, pagabile allo Stato.
Ratio
La multa risponde alla logica di colpire il patrimonio del condannato come alternativa o complemento alla pena detentiva, particolarmente efficace quando il reato è mosso da finalità di guadagno.
Analisi
L'art. 24 c.p. definisce la multa come pena principale per i delitti, distinguendola dall'ammenda (art. 26 c.p.) per le contravvenzioni. I limiti edittali (50-50.000 euro) rappresentano la cornice entro cui si muove il giudice. Il secondo comma introduce una multa aggiuntiva facoltativa: quando il delitto è sorretto da motivi di lucro e la norma prevede la sola reclusione, il giudice può applicare anche la sanzione pecuniaria sino a 25.000 euro, per privare il reo del vantaggio economico perseguito.
Quando si applica
Ogni volta che una norma prevede la multa per un delitto (es. furto aggravato, truffa, ricettazione). Il secondo comma trova applicazione quando: il reato è un delitto, la norma speciale prevede solo la reclusione, e il giudice accerta motivi di lucro.
Connessioni
Art. 26 c.p. (ammenda per contravvenzioni) — Art. 133-bis c.p. (determinazione pena pecuniaria in relazione alle condizioni economiche del reo) — Art. 135 c.p. (ragguaglio fra pene pecuniarie e detentive) — Art. 136 c.p. (conversione in caso di insolvibilità).
Domande frequenti
Qual è la differenza tra multa e ammenda?
La multa è la pena pecuniaria per i delitti; l'ammenda (art. 26 c.p.) per le contravvenzioni. Stessa natura, diverso campo di applicazione.
Cosa succede se il condannato non paga la multa?
L'art. 136 c.p. prevede la conversione in libertà controllata o, in caso di opposizione o ulteriore inadempimento, in reclusione, secondo i criteri di ragguaglio dell'art. 135 c.p.
Il giudice può fissare la multa al di sotto di 50 euro?
No. Il limite minimo di 50 euro è inderogabile. Anche in presenza di attenuanti, non è possibile scendere sotto tale soglia, salvo che una norma speciale disponga diversamente.
La multa va pagata alla vittima del reato?
No. La multa è pagata allo Stato. La vittima che voglia essere risarcita deve agire in sede civile o costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere il risarcimento, distinto dalla pena pecuniaria.
Quando il giudice può aggiungere la multa a un reato che prevede solo la reclusione?
Solo se il fatto è un delitto, la norma speciale prevede esclusivamente la reclusione, e il giudice accerta motivi di lucro. La multa aggiuntiva può arrivare fino a 25.000 euro.
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