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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 17 c.p. (Pene principali: specie)

In vigore dal 1° luglio 1931

Le pene principali stabilite per i delitti sono:

:1) la morte;

:2) l’ergastolo;

:3) la reclusione;

:4) la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

:1) l’arresto;

:2) l’ammenda.

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In sintesi

  • Le pene principali si distinguono in base alla categoria di reato: delitti o contravvenzioni.
  • Per i delitti sono previste tre pene principali: ergastolo, reclusione e multa (la pena di morte è stata abolita).
  • Per le contravvenzioni le pene principali sono l'arresto e l'ammenda.
  • Ergastolo e reclusione sono pene detentive; multa e ammenda sono pene pecuniarie.
  • La classificazione condiziona il regime prescrizionale, la competenza del giudice e le misure cautelari applicabili.

L'art. 17 c.p. elenca le pene principali: per i delitti ergastolo, reclusione e multa; per le contravvenzioni arresto e ammenda.

Ratio

L'art. 17 c.p. costituisce la norma di catalogo dell'intero sistema sanzionatorio penale, in coerenza con il principio di legalità della pena sancito dall'art. 25 Cost. e dall'art. 1 c.p.: nessuna sanzione può essere irrogata se non espressamente prevista dalla legge.

Analisi

I delitti sono i reati di maggiore gravità: puniti con ergastolo, reclusione o multa. La pena di morte, originariamente al n. 1, è stata abolita per i reati comuni nel 1944 e definitivamente per i reati militari con la l. cost. 1/2007. Le contravvenzioni, di minore gravità, sono punite con arresto (5 giorni - 3 anni) o ammenda. La distinzione produce conseguenze concrete su prescrizione, competenza, procedibilità e misure cautelari.

Quando si applica

L'art. 17 opera ogni volta che il giudice deve individuare la pena: la norma incriminatrice speciale indica la specie di pena (es. «è punito con la reclusione»), e l'art. 17 ne fornisce la definizione. Rileva anche in sede di qualificazione del reato ai sensi dell'art. 39 c.p.

Connessioni

Va letto in combinato con: art. 1 c.p. (legalità), art. 39 c.p. (distinzione delitti/contravvenzioni), artt. 22-26 c.p. (disciplina delle singole pene principali), art. 157 c.p. (prescrizione), art. 25 Cost.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra reclusione e arresto?

Entrambe sono pene detentive, ma la reclusione si applica ai delitti (da 15 giorni a 24 anni) mentre l'arresto alle contravvenzioni (da 5 giorni a 3 anni). Hanno inoltre regimi esecutivi distinti.

La pena di morte è ancora prevista dall'art. 17 c.p.?

No. È stata abolita per i reati comuni nel 1944 e per i reati militari in tempo di guerra con la l. cost. 1/2007. Il testo originario la menzionava ma non è più applicabile.

Qual è la differenza tra multa e ammenda?

Entrambe sono pene pecuniarie, ma la multa accompagna i delitti mentre l'ammenda le contravvenzioni. Differiscono anche nei limiti edittali rispettivamente stabiliti dagli artt. 24 e 26 c.p.

Perché è importante sapere se un reato è un delitto o una contravvenzione?

La distinzione incide su prescrizione, competenza del giudice, ammissibilità di misure cautelari, procedibilità a querela o d'ufficio, e su istituti come il tentativo, configurabile solo per i delitti.

L'ergastolo può essere applicato a qualsiasi delitto?

No. È una pena eccezionale irrogabile solo quando la norma incriminatrice lo prevede espressamente, ad esempio per omicidio aggravato (art. 576 c.p.) o strage (art. 422 c.p.).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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