Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti

La guida

Nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi ci sono due articoli rubricati esattamente «Plusvalenze» — il 69 e il 77 — e in tutto nove articoli che hanno la parola nel titolo. Non è una svista: la stessa parola indica cose diverse a seconda di chi realizza il guadagno e di quale reddito si sta determinando. Ma per chi cita gli articoli è la trappola più facile di tutta la riforma.

In sintesi

La corrispondenza

Oggi Dal 2027 Rubrica del nuovo articolo
58 69 Plusvalenze
67 76 Redditi diversi
68 77 Plusvalenze
86 95 Plusvalenze patrimoniali
87 96 Plusvalenze esenti

Le «Plusvalenze» del nuovo codice, e come non confonderle

La distinzione, nel nuovo impianto, è questa:

Oggi la separazione è resa evidente dalla distanza fra i numeri: 58, 68, 86, 87 appartengono visibilmente a parti diverse. Dal 2027 diventano 69, 77, 95, 96, cioè numeri più vicini fra loro, e l’errore di scambiarli diventa più probabile — soprattutto fra il 95 e il 96, che sono contigui e trattano materie che in un atto si citano spesso insieme.

La regola mnemonica qui non basta

È l’esempio migliore per capire il limite delle scorciatoie. Sul TUIR lo scarto è costante a blocchi: +2 per gli artt. 17-54, +9 per gli artt. 64-122. Ma gli artt. 57-61 stanno in un blocco a parte, con scarto +11. Quindi:

Chi applicasse il +9 all’art. 58 otterrebbe 67, che nel nuovo testo unico è «Imprenditori agricoli»: un articolo esistente, pertinente in materia di reddito, e completamente estraneo alle plusvalenze. È esattamente il tipo di errore che produce un riferimento plausibile e sbagliato.

L’unico caso in cui la rubrica non basta

Su tutto il resto della riforma la contromisura migliore è citare la rubrica accanto al numero: le rubriche sono state conservate quasi sempre, e un rinvio che le riporta sopravvive al riordino. Sulle plusvalenze quella regola non funziona, e conviene saperlo. Questi sono i nove articoli del nuovo testo unico che hanno la parola nel titolo:

Due articoli portano lo stesso titolo di una parola, «Plusvalenze», e altri due si distinguono per un solo aggettivo, «patrimoniali» ed «esenti». In un rinvio, quindi, qui non basta la rubrica: serve indicare anche quale reddito si sta determinando — «l’art. 77 (plusvalenze fra i redditi diversi)» oppure «l’art. 95 (plusvalenze patrimoniali nel reddito d’impresa)».

E non è un caso isolato: contando le rubriche del nuovo testo unico delle imposte sui redditi, 22 sono usate da più di un articolo — «Soggetti passivi» agli artt. 2 e 82, «Base imponibile» agli artt. 3 e 84, «Ricavi» agli artt. 68 e 94, «Interessi passivi» agli artt. 72 e 105, «Reddito complessivo» agli artt. 90 e 151 — e nel testo unico dell’IVA sono 6. La ragione è semplice e sistematica: lo stesso concetto ricorre in IRPEF e in IRES, e in ciascuna sede ha un articolo proprio. La rubrica è un identificatore stabile nel tempo, ma non unico nello spazio del codice.

Che cosa resta invariato

Il riordino non tocca i meccanismi sostanziali: i requisiti della participation exemption, la rateizzazione quinquennale delle plusvalenze patrimoniali, il criterio di calcolo del capital gain, l’imposizione sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria. Quelle regole restano quelle vigenti, con le modifiche che le leggi di bilancio hanno introdotto.

Va però ricordato che alcuni articoli del reddito d’impresa del nuovo testo unico sono già stati modificati dal D.Lgs. 148/2026, con decorrenze che in un caso riguardano espressamente i conferimenti di partecipazioni effettuati da una certa data. Chi lavora su operazioni straordinarie deve leggere la versione aggiornata, non quella di giugno 2026.

Errori frequenti

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Domande frequenti

Quanti articoli si chiamano «Plusvalenze» nel nuovo testo unico?

Due portano esattamente quella rubrica, gli artt. 69 e 77. In tutto sono nove gli articoli che hanno la parola nel titolo, fra cui l'art. 57 «Plusvalenze e altri proventi», l'art. 95 «Plusvalenze patrimoniali» e l'art. 96 «Plusvalenze esenti». La distinzione dipende da chi realizza il guadagno e da quale reddito si determina.

Che numero assume l'art. 68 del TUIR?

Diventa l'art. 77: è la norma di calcolo delle plusvalenze da cessione realizzate fuori dall'esercizio d'impresa, quella del capital gain del privato. L'art. 67 sui redditi diversi diventa l'art. 76.

Dove finisce la participation exemption?

L'art. 87 del TUIR diventa l'art. 96 del testo unico, rubricato «Plusvalenze esenti». Attenzione: dal 2027 l'art. 96 non è più la norma sugli interessi passivi, che si trova all'art. 105.

Perché non si può applicare un unico scarto?

Perché questi articoli appartengono a blocchi diversi: l'art. 58 sta nell'intervallo 57-61 e scala di undici (diventa 69), mentre gli artt. 67-68 e 86-87 scalano di nove. Applicare il +9 all'art. 58 porterebbe all'art. 67, che nel nuovo testo è «Imprenditori agricoli».

Le regole di calcolo cambiano?

No. Requisiti della participation exemption, rateizzazione quinquennale, criterio di calcolo del capital gain e imposizione sostitutiva restano quelli vigenti. Alcuni articoli del reddito d'impresa sono però già stati modificati nell'agosto 2026, con decorrenze che riguardano anche i conferimenti di partecipazioni.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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