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La guida
Dal 1° gennaio 2027 il decreto IVA del 1972 non sparisce: resta in vita con un articolo dentro. L’elenco delle abrogazioni del nuovo testo unico dell’IVA salta un numero, e quel numero è l’art. 17-bis del D.P.R. 633/1972, rubricato «Acquisto di pubblicità on line». Di tutti gli articoli che l’elenco lascia fuori, è l’unico ancora in vigore: tutti gli altri erano già stati abrogati prima.
La prova sta nell’elenco
L’art. 170 del D.Lgs. 10/2026 dice quali disposizioni sono abrogate a partire dalla data indicata dall’art. 171, cioè dal 1° gennaio 2027. Alla lettera a) elenca gli articoli del D.P.R. 633:
«articoli da 1 a 17, da 17-ter a 27, 30, 30-bis, 30-ter, 32, da 34 a 36-bis, da 38 a 39, da 40-bis a 40-sexies, 62, da 67 a 74-octies, 76, 77, 78, da 80 a 94 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e le allegate tabelle A, B e C».
La sequenza passa da «fino a 17» a «da 17-ter»: in mezzo c’è il 17-bis, e non è un’omissione casuale. Gli articoli fuori dall’elenco sono quarantadue; li abbiamo controllati uno per uno sul testo vigente e quarantuno risultano già abrogati da provvedimenti anteriori — dal D.P.R. 542/1999 che soppresse l’art. 33, fino al D.Lgs. 173/2024 sulle sanzioni e al D.Lgs. 141/2026 che ha confermato l’abrogazione dell’art. 51-bis. Resta il 17-bis.
Che cosa dice l’art. 17-bis
È una norma breve e poco frequentata. Stabilisce che i soggetti passivi che intendono acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana.
Non è una norma sull’imposta: è un obbligo sul lato dell’acquirente, pensato per intercettare la pubblicità digitale acquistata da operatori esteri privi di posizione IVA in Italia. Per questo, con ogni probabilità, non è stata trasfusa in un testo unico dedicato all’imposta sul valore aggiunto: sarebbe stato un corpo estraneo.
Perché questo dettaglio conta
Conta per due ragioni pratiche.
La prima: chi cancella il D.P.R. 633 dai propri riferimenti sbaglia. Dal 2027 le clausole contrattuali, le note informative e i manuali interni che rinviano «al D.P.R. 633/1972» in blocco diventano quasi tutti obsoleti, ma non del tutto. Un rinvio all’art. 17-bis resta valido e resta l’unico modo di citare quella regola.
La seconda: è un buon test della qualità di un aggiornamento automatico. Un software o una tabella di conversione che mappi ogni articolo del D.P.R. 633 su un articolo del nuovo testo unico produrrà, per il 17-bis, una destinazione inventata. La risposta corretta è che non ne ha.
Le tabelle A, B e C non sopravvivono — e le loro parti sono rinumerate
C’è un pezzo del D.P.R. 633 che l’elenco dell’art. 170 abroga esplicitamente insieme agli articoli: «le allegate tabelle A, B e C». Sono le tabelle che individuano i beni e i servizi soggetti ad aliquota ridotta, i beni agevolati e le attività di spettacolo. Il nuovo testo unico ha tabelle proprie, e qui si nasconde il problema.
Oggi l’art. 16 del D.P.R. 633 riduce l’aliquota «al quattro, al cinque e al dieci per cento» per i beni elencati «rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell’allegata tabella A». L’art. 34 del testo unico usa invece «la parte II, la parte III e la parte IV della tabella A allegata al presente testo unico».
| Aliquota | Oggi | Dal 2027 |
|---|---|---|
| 4% | tabella A, parte II | tabella A, parte II |
| 5% | tabella A, parte II-bis | tabella A, parte III |
| 10% | tabella A, parte III | tabella A, parte IV |
La parte II-bis diventa una parte III a pieno titolo, e la vecchia parte III scala alla IV. Il risultato è che l’espressione «parte III della tabella A» cambia significato: oggi individua il 10%, dal 2027 il 5%. È il tipo di modifica che non fa scattare nessun controllo automatico, perché la frase resta grammaticalmente valida e il riferimento continua a esistere.
Chi ha listini, condizioni contrattuali, configurazioni di gestionale o note interne che individuano l’aliquota citando la parte della tabella — e non la percentuale — ha qui una voce da mettere in cima alla lista delle cose da sistemare entro il 2026.
L’operazione simmetrica sul lato dei redditi
Sul lato delle imposte sui redditi non esiste un caso analogo: l’art. 376 del D.Lgs. 117/2026 abroga «gli articoli da 1 a 191 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», cioè l’intero TUIR, senza eccezioni. Del TUIR, dal 2027, non resta in vigore nulla.
Errori frequenti
- Trattare l’abrogazione come totale. Il D.P.R. 633 continua a esistere, con un solo articolo applicabile.
- Cercare una concordanza per il 17-bis. Non ce n’è: l’articolo non è trasfuso, resta dov’è.
- Dedurre dall’elenco che gli altri articoli fuori lista siano vivi. Sono quarantuno e sono già morti: l’elenco non li cita perché non c’era nulla da abrogare.
- La tavola di concordanza completa, articolo per articolo: Testi unici 2027: la concordanza tra TUIR, D.P.R. 633 e i nuovi codici.
Domande frequenti
Quale articolo del D.P.R. 633/1972 resta in vigore dopo il 2027?
L'art. 17-bis, rubricato «Acquisto di pubblicità on line». L'elenco delle abrogazioni dell'art. 170 del D.Lgs. 10/2026 passa da «fino a 17» a «da 17-ter», lasciando fuori il 17-bis.
Che cosa prevede l'art. 17-bis?
Che i soggetti passivi i quali intendono acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche tramite centri media e operatori terzi, siano obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
Perché non è stato trasfuso nel testo unico?
Non è una norma sull'imposta ma un obbligo posto in capo all'acquirente, pensato per la pubblicità digitale acquistata da operatori esteri senza posizione IVA in Italia: in un testo unico dedicato all'imposta sul valore aggiunto sarebbe un corpo estraneo.
Gli altri articoli non elencati sono ancora vigenti?
No. Gli articoli lasciati fuori dall'elenco sono quarantadue e quarantuno risultano già abrogati da provvedimenti anteriori, dal D.P.R. 542/1999 fino al D.Lgs. 141/2026. L'elenco non li cita perché non c'era nulla da abrogare.
Che cosa succede alle tabelle A, B e C?
Sono abrogate insieme agli articoli, e il nuovo testo unico ha tabelle proprie con le parti rinumerate: il 5% passa dalla parte II-bis alla parte III e il 10% dalla parte III alla parte IV della tabella A. L'espressione «parte III della tabella A» cambia quindi significato dal 2027.
Del TUIR resta in vigore qualcosa?
No. L'art. 376 del D.Lgs. 117/2026 abroga «gli articoli da 1 a 191» del D.P.R. 917/1986, senza eccezioni.