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In sintesi
- Il gruppo IVA (artt. 70-bis e ss. D.P.R. 633/1972, in vigore dal 2019) trasforma le società partecipanti in un unico soggetto passivo: le operazioni tra loro escono dal campo IVA.
- La liquidazione IVA di gruppo (art. 73, comma 3) è più antica e più semplice: ogni società resta autonoma soggetto IVA, si limita a sommare debiti e crediti delle liquidazioni periodiche per un unico versamento della controllante.
- I due regimi sono alternativi tra loro: non si può aderire a entrambi contemporaneamente.
- Il gruppo IVA richiede tre vincoli congiunti — finanziario, economico e organizzativo — mentre la liquidazione di gruppo richiede solo un controllo di diritto superiore al 50%.
- Il gruppo IVA funziona su base all-in all-out: tutti i soggetti con i requisiti devono aderire, pena il recupero del vantaggio fiscale; l’opzione ha vincolo triennale.
- La liquidazione di gruppo conviene per la sola gestione finanziaria della liquidità, il gruppo IVA per eliminare i costi dell’IVA indetraibile nei settori con detrazione limitata (banche, assicurazioni).
Gruppo IVA: un unico soggetto passivo
Il Titolo V-bis del D.P.R. 633/1972, in vigore dal 1° gennaio 2019, recepisce la facoltà concessa dall’art. 11 della direttiva 2006/112/CE di considerare come unico soggetto passivo IVA un insieme di soggetti giuridicamente indipendenti, stabiliti in Italia, quando tra loro esistono congiuntamente un vincolo finanziario, un vincolo economico e un vincolo organizzativo (art. 70-ter). Non possono partecipare al gruppo IVA le sedi e stabili organizzazioni estere, i soggetti con azienda sotto sequestro giudiziario, quelli sottoposti a procedura concorsuale o in liquidazione ordinaria.
Il vincolo finanziario ricorre quando tra i soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., oppure quando sono controllati dallo stesso soggetto residente in Italia (o in uno Stato con scambio di informazioni), almeno dal 1° luglio dell’anno precedente. Il vincolo economico richiede una delle seguenti condizioni: attività principale dello stesso genere, attività complementari o interdipendenti, oppure attività che si avvantaggiano reciprocamente. Il vincolo organizzativo presuppone un coordinamento di diritto (ai sensi degli artt. 2497 e seguenti c.c., direzione e coordinamento) o anche solo di fatto tra gli organi decisionali. In presenza del vincolo finanziario, gli altri due si presumono esistenti, salvo la possibilità di dimostrarne l’assenza con un interpello probatorio all’Agenzia delle Entrate.
Effetti: operazioni infragruppo fuori campo IVA
L’effetto principale del gruppo IVA è che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti allo stesso gruppo non sono considerate cessioni o prestazioni ai fini IVA: non generano fattura, non generano imposta, né a debito né a credito. Le operazioni verso l’esterno, invece, si considerano effettuate direttamente dal gruppo, che ha un’unica partita IVA (indicata in fattura insieme al codice fiscale della singola società operativa). Gli obblighi e i diritti IVA — dichiarazione, versamenti, detrazione — sono tutti in capo al gruppo, non alle singole società.
È proprio questo meccanismo a rendere il gruppo IVA interessante per i settori con detrazione limitata, come banche e assicurazioni: se una capogruppo fornisce servizi IT o amministrativi a una controllata che opera con un pro-rata di detrazione basso, fuori dal gruppo IVA quella prestazione genererebbe IVA parzialmente indetraibile in capo alla controllata; dentro il gruppo IVA, l’operazione è semplicemente fuori campo.
Opzione, durata e responsabilità
L’opzione per il gruppo IVA si esercita con dichiarazione telematica presentata da tutti i soggetti che possiedono i requisiti: se anche uno solo di essi non aderisce, il vantaggio fiscale ottenuto viene recuperato e il gruppo cessa dall’anno successivo, salvo che il soggetto mancante non eserciti a sua volta l’opzione. Se la dichiarazione è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, l’opzione ha effetto dall’anno successivo; se presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, ha effetto dal secondo anno successivo. Una volta efficace, l’opzione è vincolante per un triennio e si rinnova automaticamente ogni anno fino alla revoca, che segue le stesse regole di tempistica.
Gli adempimenti sono centralizzati in capo al rappresentante di gruppo — di norma il soggetto controllante — che risponde degli obblighi connessi all’opzione; tutti gli altri partecipanti rispondono in solido con lui per imposte, interessi e sanzioni accertati in sede di controllo. Il credito IVA maturato nell’anno precedente all’ingresso nel gruppo non si trasferisce al gruppo, ma resta nella disponibilità della singola società, che può chiederlo a rimborso o portarlo in compensazione.
Liquidazione IVA di gruppo: solo la cassa si aggrega
La liquidazione IVA di gruppo, disciplinata dall’art. 73, comma 3, è un meccanismo più risalente e più semplice: consente alla controllante di versare l’IVA per l’ammontare complessivo dovuto da lei stessa e dalle società controllate aderenti, sommando algebricamente debiti e crediti delle rispettive liquidazioni periodiche. A differenza del gruppo IVA, ogni società aderente conserva piena soggettività IVA autonoma: fattura, si registra, dichiara con le proprie regole; cambia solo la modalità di versamento, che diventa centralizzata.
Il requisito per partecipare è un controllo, diretto o indiretto, superiore al 50% delle azioni o quote, posseduto dalla controllante almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente. Possono aderire anche le società di persone e, con una partita IVA italiana ottenuta tramite stabile organizzazione, rappresentante fiscale o identificazione diretta, le società UE del gruppo. L’opzione si esercita compilando l’apposito quadro della dichiarazione annuale della controllante (non è ammesso il comportamento concludente) e resta valida fino alla revoca, senza il vincolo triennale del gruppo IVA. Non è ammessa la partecipazione contemporanea a più liquidazioni di gruppo.
I crediti trasferiti alla liquidazione di gruppo e compensati con debiti di altre società vanno garantiti secondo le regole dei rimborsi IVA (art. 38-bis): un ritardo nella prestazione della garanzia comporta una sanzione fissa da 1.000 a 4.000 euro se il ritardo non supera i 90 giorni, altrimenti il 25% del credito trasferito (era il 30% prima della riforma del D.Lgs. 87/2024, applicabile alle violazioni dal 1° settembre 2024).
| Gruppo IVA (art. 70-bis) | Liquidazione IVA di gruppo (art. 73) | |
|---|---|---|
| Soggettività IVA | Unica, in capo al gruppo | Autonoma per ogni società |
| Operazioni infragruppo | Fuori campo IVA | Fatturate normalmente tra le società |
| Requisito | Vincoli finanziario + economico + organizzativo | Controllo >50%, diretto o indiretto |
| Adesione | All-in all-out: tutti gli aventi diritto | Libera per ciascuna controllata idonea |
| Vincolo temporale | Triennale, poi rinnovo automatico | Nessuno, revocabile ogni anno |
| Cosa si aggrega | Soggettività e operazioni | Solo i saldi di debito/credito delle liquidazioni |
Esempio pratico
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Alfa Spa (compagnia assicurativa) controlla al 100% Beta Srl e Gamma Srl dal 2021; le tre società condividono i sistemi informativi gestiti da Alfa e hanno lo stesso organo di direzione e coordinamento. Optano per il gruppo IVA dal 2026: i servizi IT fatturati da Alfa a Beta e Gamma diventano fuori campo IVA, eliminando l’IVA indetraibile che gravava sul pro-rata delle controllate.
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Sempronia Spa controlla al 60% due società immobiliari con posizioni IVA opposte (una spesso a credito, l’altra a debito): non le interessa unificare la soggettività, vuole solo evitare di anticipare cassa. Opta per la liquidazione di gruppo dell’art. 73, mantenendo fatturazione e dichiarazioni separate per ciascuna società.
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Tizio, socio di minoranza al 40% in una delle controllate di Sempronia, non ha i requisiti per essere incluso in nessuno dei due regimi: la sua partecipazione resta fuori da entrambi i perimetri.
Da leggere insieme
- Holding o partecipazioni dirette: cosa cambia per i soci
- Cass. 12254/2015 – Gruppi di società: la capogruppo risponde del danno al patrimonio
Domande frequenti
Posso aderire sia al gruppo IVA sia alla liquidazione di gruppo?
No, i due regimi sono alternativi: chi ha optato per il gruppo IVA non può contemporaneamente applicare la liquidazione di gruppo dell'art. 73, e viceversa.
Cosa succede se una società esce dal gruppo IVA a metà anno?
Se viene meno il vincolo finanziario, la partecipazione cessa dalla data dell'evento; se viene meno solo il vincolo economico o organizzativo, la cessazione ha effetto dall'anno successivo. Il rappresentante di gruppo deve comunicarlo entro 30 giorni.
La liquidazione di gruppo elimina le fatture tra le società del gruppo?
No: ogni società resta un soggetto IVA autonomo e continua a fatturare normalmente anche alle altre società del gruppo. Solo il versamento finale è aggregato.
Serve un atto notarile per costituire un gruppo IVA?
No, l'opzione si esercita con una dichiarazione telematica (modello approvato dall'Agenzia delle Entrate) sottoscritta da tutti i partecipanti, non con un atto societario.